Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 6

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20238/2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 723/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/02/2008 r.g.n. 1241/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio 2008, la Corte di Appello di Perugia, chiamata dalla sentenza rescindente di questa Corte all’espletamento dei mezzi istruttori, erroneamente ritenuti inammissibili e irrilevanti dalla cassata sentenza della Corte di Appello di Roma, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito dell’occasione di lavoro in relazione al sinistro occorso a (OMISSIS), dipendente dell’ (OMISSIS) in data 6 settembre 1996 e adita in riassunzione dal (OMISSIS), confermando la pronunzia di primo grado del Tribunale di Roma, ne respingeva la domanda intesa a conseguire, sul presupposto della configurabilita’ dell’evento occorsogli come infortunio sul lavoro, la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimatogli dalla Societa’ datrice per superamento del periodo di comporto. La decisione si fonda essenzialmente sul convincimento cui la Corte territoriale perviene in ordine all’assenza di prova circa la ricorrenza nella specie di fattori tali da aggravare il rischio generico da cui fa discendere l’esclusione dell’occasione di lavoro, che assume non ravvisabile in ipotesi di mera coincidenza tra infortunio e lavoro.
Avverso tale pronunzia il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato su sei motivi con memoria cui, con controricorso, resistono l’ (OMISSIS) e l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli articolati sei motivi il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione, il primo ed il quinto motivo, alla scarsa rilevanza attribuita alle risultanze istruttorie circa la dinamica e le conseguenze come definite in sede di CTU dell’infortunio occorsogli, il secondo, il terzo e il quarto motivo, alla rappresentazione incongrua rispetto all’accertamento compiuto delle cause e delle condizioni ambientali determinanti l’infortunio medesimo, il sesto, infine, alla erronea valutazione della ricorrenza in concreto del parametro normativo dell’occasione di lavoro.
Il primo e quinto devono ritenersi inammissibili attenendo a censure che in realta’ prescindono dalla considerazione recata dalla impugnata sentenza e fondata su solide basi logiche alla luce della svolta motivazione per cui una volta concluso nel senso della non riconducibilita’ nella specie dell’incidente occorso alla nozione di infortunio sul lavoro risultava superflua ogni ulteriore indagine sulle effettive conseguenze dell’incidente stesso.
Parimenti inammissibili devono si appalesano il secondo, il terzo e il quarto motivo in effetti mirati ad ottenere in questa sede una riconsiderazione delle risultanze istruttorie la cui valutazione e’ viceversa riservata al giudice del merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’ in difetto di carenze logiche qui neppure denunciate.
Di contro deve ritenersi ammissibile e fondato il sesto motivo.
In effetti la sentenza impugnata si rivela carente nel suo iter logico-argomentativo dal momento che la Corte di Appello di Perugia, una volta proceduto alla valutazione delle risultanze degli svolti accertamenti istruttori in termini negatori di quanto dedotto in fatto dal (OMISSIS) circa la specifica incombenza, ovvero la telefonata cui asseriva essere tenuto o comunque disponibile a rispondere, che Io aveva indotto a percorrere i gradini attraversando i quali si era procurato la distorsione causa della successiva prolungata assenza dal lavoro, nonche’ in ordine alla presenza di grasso sugli stessi gradini ed in ultima analisi sulle modalita’ stesse dell’incidente occorsogli con conseguente difficolta’ di individuare in che cosa il (OMISSIS) fosse in quel frangente impegnato, non da adeguata motivazione della ritenuta insussistenza nella specie dell'”occasione di lavoro” cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, subordina la configurabilita’ dell’infortunio sul lavoro, La Corte territoriale si limita a motivare il proprio convincimento sulla base del rilievo per cui il requisito dell’occasione di lavoro non e’ integrato dalla mera coincidenza di tempo e luogo tra infortunio e lavoro laddove l’orientamento dominante di questa Corte che il Collegio ritiene di dover condividere ricomprende nella nozione di “occasione di lavoro” tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attivita’ lavorativa si svolge e nelle quali e’ insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (cfr. Cass. n. 2942/2002 e piu’ di recente Cass. n. 12779/2012).
Si ritiene in sostanza che la nozione di “occasione di lavoro” sia assunta in una accezione piu’ lata di quella di “causa di lavoro” afferendo ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attivita’ lavorativa cui il soggetto e’ preposto, di modo che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, l’infortunio sul lavoro non puo’ essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell’attivita’ lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l’evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggetti vita materiale dello stesso, ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attivita’ lavorativa espletata potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela, con l’unico limite della sua ricollegabilita’ a mere esigenze personali del tutto esulanti dall’ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo(in questo senso cfr. Cass. n. 16417/2005 ; Cass. n. 14287/2004 ma gia’ Cass. n. 12652/1998).
A tale stregua il denunciato vizio di motivazione deve ritenersi sussistere in relazione all’insufficiente esplicazione del convincimento del giudicante circa l’ininfluenza ai fini dell’aggravamento del rischio generico di quelle circostanze di tempo e di luogo pacificamente accertate date dall’essere al momento dell’infortunio il (OMISSIS), custode della sede della Societa’ presente presso la propria postazione di lavoro (lo spogliatoio e il casotto all’interno di un’area attrezzata…) conformata in modo tale da presentare un rischio di danno per il lavoratore (per raggiungere lo spogliatoio c’erano due gradini e poi ce n’era un terzo che era il bordo del marciapiede) e dall’essere per cio’ stesso in quel medesimo momento il (OMISSIS) presumibilmente impegnato nell’esercizio delle sue mansioni a prescindere dall’individuazione della specifica incombenza cui attendeva.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.

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