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La clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza era dunque nulla, essendo violato sia l’articolo 1331 c.c. che l’articolo 2125 c.c..
Invero, poi, sotto altro profilo, anche l’effetto estensivo della nullita’ della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non poteva essere dichiarato d’ufficio dal giudice, mentre era onere della parte, interessata alla pretesa estensione, allegare tempestivamente e provare, con ogni mezzo idoneo, l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullita’.
Dunque, alla stregua delle anzidette condivise argomentazioni, correttamente e’ stata ritenuta l’invalidita’ della sola opzione acclusa al patto di non concorrenza, di per se’ non illegittimamente stipulato, e che ha prodotto effetti vincolanti unicamente nei confronti del (OMISSIS), fin dal momento successivo al superamento del periodo di prova (cfr. peraltro l’illegittimita’, in relazione al tempo massimo stabilito dalla L. n. 604 del 1966, articolo 10, della pattuizione che preveda un periodo di prova di oltre sei mesi) del connesso contratto di lavoro (risalente al marzo 2001), come ben chiarito dalla succitata conforme giurisprudenza, nonche’, come insindacabilmente accertato in punto di fatto dalla Corte bresciana, sino al compimento del biennio successivo alla cessazione (febbraio 2008) del relativo rapporto, di modo che tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso, comunicata alla fine dell’ottobre 2004, appunto perche’ mediante questa si finisce per esercitare l’opzione, nulla, tramite cui parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero gia’ operativi, del patto stesso (condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalita’ di una sola parte contrattuale, per cui tra l’altro sarebbe comunque applicabile la disciplina dettata dall’articolo 1360 c.c., comma 2).
Pertanto, non sussiste alcuno dei vizi denunciati da parte ricorrente, tenuto conto di quanto dettagliatamente accertato e motivatamente valutato dalla Corte di merito con la sentenza qui impugnata, pronunciata senza trascurare alcuna circostanza rilevante ai fini della decisione e ampiamente nei limiti della domanda proposta dall’attore, previa sua qualificazione in punto di diritto alla luce degli acclarati fatti ed atti di causa, sicche’ del tutto inconferenti appaiono anche le censure mosse per asserita insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonche’ per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. (vizio questo che peraltro, dando luogo ad error in procedendo con conseguente nullita’ della pronuncia, va tuttavia ritualmente denunciato ex articolo 360 c.p.c., n. 4, inequivocamente deducendo la relativa invalidita’ sul punto, e non gia’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, come per contro avvenuto da parte ricorrente nella specie con il quarto motivo – cfr., tra le altre, Cass. 6 civ. – 1, n. 118 del 07/01/2016: il giudice del merito, nell’indagine diretta all’incividuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. Conformi: Cass. 1, civ. n. 23794 del 14/11/2011, nonche’ Cass. nn. 19331 del 2007, n. 3012 del 2010 ed altre analoghe, tra le quali Cass. 3 civ. n. 21087 del 19/10/2015).
Infondata e comunque insufficientemente formulata, poi, appare la censura relativa alla asserita sopravvenuta impossibilita’ dell’oggetto (6 motivo di ricorso) per il fatto che il patto di non concorrenza non avrebbe piu’ potuto operare in seguito all’abrogazione ex decreto legislativo n. 276/2003 della disciplina relativa al c.d. lavoro interinale (articolo 85, comma 1, lettera f, in vigore dal 24 ottobre 2013), e senza considerare il regime transitorio all’uopo previsto dall’articolo 86, comma 3, dello stesso Decreto n. 276.
Ad ogni modo e’ dirimente in proposito quanto accertato dalla Corte di merito circa la portata del patto di non concorrenza de quo (peraltro conformemente alla scrittura cosi’ come succintamente sul punto riportata in sentenza ed a quanto in proposito riprodotto piu’ dettagliatamente alle pagine 10 e 11 dello stesso ricorso), laddove l’obbligo ivi imposto non si riferiva soltanto ad “attivita’ di fornitura dàlavoro temporaneo ex L. 24 giugno 1997, n. 196, articolo 2”, ma pure ad ogni altra attivita’ in concorrenza: “ovvero (parola questa invece pretermessa nella illustrazione della doglianza a pagina 31 del ricorso, che invece equivale a forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva semplice o con lo stesso valore di “oppure” e simili) attivita’ in concorrenza con quella svolta dalla Societa’”.
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