Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

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Inoltre, Cass. 2 civ. n. 6756 del 05/05/2003 ha condivisibilmente precisato che agli effetti della disposizione contenuta nell’articolo 1419 c.c. sulla nullita’ parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullita’, con conseguente estensione della invalidita’ all’intero contratto, deve essere fornita dall’interessato ed e’ necessario al riguardo un apprezzamento in ordine alla volonta’ delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e razionalmente motivato. Conforme Cass. 3 civ. n. 27732 del 16/12/2005.

V. ancora Cass. 1 civ. n. 10690 del 20/05/2005, secondo cui l’estensione all’intero contratto della nullita’ delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’articolo 1419 c.c. – applicabile ex articolo 1324 c.c. anche agli atti unilaterali- ha carattere eccezionale, perche’ deroga al principio generale della conservazione del contratto, e puo’ essere dichiarata dal giudice soltanto ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullita’, e cioe’ solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalita’ cui la sua conclusione era preordinata.

V. pure Cass. lav. n. 5675 del 26/06/1987: agli effetti della disposizione dettata dall’articolo 1419 c.c. sulla nullita’ parziale, applicabile anche al contratto collettivo di lavoro, l’accertamento se la parte del contratto inficiata da nullita’ costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che puo’ articolarsi anche in piu’ disposizioni, ed e’ riservato al sindacato del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (peraltro, ovviamente ex articolo 360, n. 5, secondo la formulazione anteriore alle novita’ introdotte dal legislatore del 2006). Peraltro, quando la nullita’ investe singole clausole per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l’estensione all’intero contratto degli effetti della nullita’ deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all’uopo e’ tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidita’ non ha un’esistenza autonoma, ne’ persegue un risultato distinto, ma e’ in correlazione inscindibile con il resto nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullita’)

Nella specie, per contro, le allegazioni di parte ricorrente, oltremodo carenti rispetto a quanto richiesto dal succitato articolo 366, soprattutto poi alla stregua dei richiamati principi di diritto che regolano la materia, si riducono in effetti ad apodittiche affermazioni, che non trovano riscontro negli accertamenti e nei conseguenti apprezzamenti della competente Corte di merito, assumendo la natura essenziale della clausola circa la possioffita’ di non esercitare l’opzione ai sensi dell’articolo 1419 c.c., comma 1 (peraltro ammettendo che essa (OMISSIS) al momento delle assunzioni, facendosi concedere un’opzione per la stipulazione di un patto di non concorrenza della durata complessiva di 24 mesi, rinviava la decisione di valutare l’effettiva pericolosita’ dell’individuo e la sua potenzialita’ di danno ad una fase successiva all’assunzione, riservandosi il diritto di attivare tale opzione), donde l’evidente connessione inscindibile tra il patto di opzione de qua ed il contenuto del patto di non concorrenza cosi’ come stipulato.

Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, nella misura di Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.

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