Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

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L’anzidetta impegno avrebbe avuto la durata di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’obbligato con la societa’, nonche’ validita’ per l’intero territorio nazionale.

Quale corrispettivo dell’anzidetto impegno di non concorrenza per tutta la sua durata la societa’ avrebbe riconosciuto all’obbligato un compenso mensile lordo pari al 70% della media degli importi lordi percepiti dallo stesso nei due anni precedenti la cessazione del rapperto ovvero…, entro la data del 27 del mese relativo ad ogni trimestre e secondo le altre modalita’ ivi precisate. L’obbligato si impegnava, inoltre, ad informare i soggetti con i quali entrava in contatto dell’esistenza dell’accordo e delle limitazioni derivanti alla propria attivita’ professionale.

L’inosservanza di tali obblighi di comunicazione, ove non comportante un maggior inadempimento, avrebbe determinato a carico dell’obbligato una penale di Lire 200.000 per ogni giorno di ritardo a far data dal 15 del mese di scadenza del trimestre.

In caso di inadempimento, in tutto o in parte, dell’obbligo di non concorrenza anzidetto, l’obbligato era tenuto, oltre che alla restituzione dei compensi gia’ percepiti, al pagamento in favore della societa’ di una penale pari ad una mensilita’ di retribuzione per ogni mese di inosservanza, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ex articolo 1382 c.c.. Restava pure salva la facolta’ per la societa’ di inibire il comportamento dell’obbligato in violazione dell’impegno assunto con l’accordo.

Al punto sette del patto di non concorrenza, inoltre, si precisava che l’obbligato si impegnava irrevocabilmente all’osservanza degli obblighi descritti nell’accordo, alle condizioni ivi previste, concedendo alla societa’, in considerazione della formazione professionale ricevuta alle dipendenze della stessa, opzione irrevocabile al rispetto del patto. da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviarsi all’obbligato con raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di esercizio dell’opzione da parte della societa’, il patto di non concorrenza sarebbe entrato in vigore automaticamente e avrebbe avuto efficacia, alle condizioni e ai termini ivi previsti, senza necessita’ di altra formalita’ e/o adempimento. Ove invece la societa’ non avesse esercitato l’opzione, il patto di non concorrenza non sarebbe entrato in vigore.

Orbene, con il primo motivo, formulato ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ stata denunziata la violazione di legge. La Corte di Appello, infatti, aveva ritenuto che (OMISSIS) avesse articolato il patto di non concorrenza come proposta irrevocabile a tempo indeterminato, e non come opzione. La ricostruzione era errata e non corrispondeva in alcun modo alle tesi della societa’, la quale aveva sempre sostenuto che al patto di non concorrenza fosse annesso un patto di opzione. Si era infatti parlato espressamente di opzione e non gia’ di proposta irrevocabile (cfr. meglio pagg. 13/14 del ricorso).

Con il secondo motivo, dedotto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, e’ stata denunciata la falsa applicazione di norme di legge (invero non meglio indicate), circa la tesi secondo cui si sarebbe trattato di proposta irrevocabile a tempo indeterminato, anche tale ricostruzione non essendo corretta (cfr. pagg. 14/16 del medesimo ricorso).

Con il terzo motivo di ricorso, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e’ stata denunciata la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio – nonche’ la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per l’erronea qualificazione del patto di opzione come recesso dal contratto, laddove la Corte distrettuale aveva ritenuto la nullita’ dell’opzione annessa al patto di non concorrenza, ipotizzando al riguardo un recesso unilaterale. La nullita’ del patto di non concorrenza poteva derivare soltanto dal contrasto con il disposto dell’articolo 2125 ed era espressamente prevista dalla norma stessa solo nel caso di mancanza di atto scritto, di mancata pattuizione di un corrispettivo e di mancato contenimento del vincolo entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, elementi questi che nella specie erano stati tutti rispettati. (OMISSIS) aveva ritenuto, invece, di non esercitare il proprio diritto di opzione nel termine di giorni 30 previsto dal contratto, sicche’ il patto di non concorrenza non aveva mai operato (per maggiori riferimenti vds. pagine 16/25 del ricorso, laddove e’ stata tra l’altro sottolineata la natura onerosa e non gia’ gratuita dell’opzione, concessa verso il corrispettivo, costituito dalla formazione ricevuta dal lavoratore).

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