Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

[….segue pagina antecedente]

La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 41/20 – 29 gennaio 2011, in riforma della gravata pronuncia, condannava la societa’ appellata al pagamento, in favore dell’attore appellante, della somma di 39.120,00 oltre accessori, nonche’ alle spese di lite, dando atto tra l’altro che in costanza di rapporto, in data 14-10-2004, (OMISSIS) aveva rinunciato per iscritto al patto di non concorrenza, rinuncia peraltro contestata dall’interessato con missiva del 31 gennaio 2005, e che il rapporto di lavoro era in seguito cessato il 14-02-2008, disattendendo la ricostruzione della societa’ circa la validita’ del pattuito diritto di opzione, in quanto diritto di opzione in senso stretto ex articolo 1331 c.c., frutto di un accordo tra le parti per rendere irrevocabile la proposta di patto di non concorrenza da parte del lavoratore, tenuto conto soprattutto della mancanza di un interesse comune al riguardo, per cui invece il patto corrispondeva all’interesse di parte datoriale, laddove peraltro, quand’anche si fosse voluto ipotizzare un mero accordo diretto a vincolare il solo lavoratore ad una proposta contrattuale, un tale accorso sarebbe stato nullo ex articoli 1329 e 1331 c.c., che consentono invece il vincolo soltanto per un certo tempo. Ad ogni modo, ad escludere che si fosse trattato di un mero accordo di opzione rilevava l’esistenza di un obbligo per il lavoratore di osservare il patto di non concorrenza nei trenta giorni successivi allo scioglimento del rapporto, previsti originariamente come spatium deliberandi per la societa’, con sanzioni a suo carico in caso di violazione. Nessun elemento contenuto nella scrittura consentiva, infatti, di affermare che durante quel termine il lavoratore avrebbe potuto svolgere attivita’ in concorrenza ed una lettura in tal senso sarebbe stata del tutto disfunzionale rispetto alla finalita’ del patto per entrambi i contraenti, giusta le indicate rispettive ragioni. Ed era, tra l’altro, indiscutibile che da una proposta irrevocabile non poteva discendere, in attesa dell’accettazione, anche un obbligo unilaterale alla immediata esecuzione dell’accordo.

Il termine opzione era stato, dunque, impropriamente utilizzato nella scrittura privata de qua, diretta invece ad attribuire alla (OMISSIS) la facolta’ di dar seguito, o meno, al patto e quindi la facolta’ di sciogliersi dal vincolo, sia pure con una forma di comunicazione inversa, ossia non del recesso ma della conferma del patto medesimo.

D’altro canto, richiamato un precedente di questa Corte (sentenza n. 15952/04) i giudici di appello hanno opinato la nullita’ per frode alla legge della clausola di recesso discrezionale pure nella diversa fattispecie in esame, laddove l’esercizio del “diritto di opzione” risultava esercitato in corso di rapporto, non essendo comunque applicabile la disciplina del recesso ex articolo 1373 c.c., al patto di non concorrenza ex articolo 2125 c.c., che integra una disposizione speciale con obbligo a carico del lavoratore da circoscriversi ex ante ad una durata determinata, disposizione inderogabile, altrimenti elusa dalla facolta’ di recesso, che consentirebbe il venir meno in ogni momento della sua durata.

Ed era tra l’altro irrilevante che nella specie il diritto di opzione/recesso fosse stato esercitato verso la fine dell’anno 2004, avendo fin da allora prodotto i suoi effetti deterrenti e limitativi, rispetto alla piena liberta’ del lavoratore, comportante anche la possibilita’ di trovare altra occupazione nello stesso settore.

Dunque, la clausola era nulla. Non essendo ravvisabile un interesse bilaterale ex articolo 1419 c.c. ed essendo la disposizione nulla sostituita dalla disciplina dettata dall’articolo 2125 cit., tale nullita’ non si estendeva all’intero patto. Di conseguenza, il recesso (ottobre 2004) comunicato al lavoratore era quindi privo di effetti. Inoltre, le ragioni indicate nella lettera di recesso non erano idonee a rendere la clausola priva di causa, con conseguente possibile risoluzione del contratto per impossibilita’ sopravvenuta, atteso che la disciplina del lavoro temporaneo con quella della somministrazione di prestazioni ex Decreto Legislativo n. 276 del 2003 non poteva aver inciso sull’attivita’ svolta dall’ (OMISSIS), laddove tra l’altro la clausola faceva riferimento anche ad ulteriori “attivita’ in concorrenza con quella svolta dalla Societa’”.

Poiche’ era incontestato e provato documentalmente che a seguito della cessazione del rapporto, il (OMISSIS) aveva dato esecuzione al patto, impiegandosi in settore di attivita’ del tutto diverso, (OMISSIS) andava condannata al pagamento della somma pattuita come corrispettivo, pari a 32.120,00 Euro, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo, mentre le contestazioni sul quantum risultavano infondate alla luce dell’analitico conteggio di parte appellante, per cui del tutto correttamente era stata computata anche la quota di t.f.r., trattandosi di retribuzione indiretta, che si matura anno per anno, ancorche’ esigibile a fine rapporto. Infine, la contestazione relativa alla inammissibilita’ di una condanna in futuro, per essere stata la domanda proposta prima ancora del compimento del biennio di validita’ del patto, risultava superata dal fatto (al momento della sentenza di primo grado (16-06-2010) il credito era ormai maturato (cessazione del rapporto di lavoro al 14 febbraio 2008, corrispettivo ragguagliato alla somma mensile di 1630,00 Euro, moltiplicata per 24 mesi, ossia sino alla scadenza del patto, operativo fino al 14-02-2010).

Avverso l’anzidetta pronuncia di appello, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.a. con atto, di cui alla richiesta in data 27-01-12 (notifica poi perfezionatasi il 2-2-12), affidato a sette motivi, cui ha resistito il (OMISSIS) mediante controricorso del 6/7 marzo 2012. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, in punto di fatto, come risulti accertato in atti che in data 12 marzo 2001 (OMISSIS) veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con funzioni di responsabile commerciale terzo livello presso la filiale (OMISSIS) di (OMISSIS). Contestualmente, il lavoratore sottoscriveva apposito accessorio patto di non concorrenza, secondo il quale egli si obbligava, una volta superato il periodo di prova, in via irrevocabile a non svolgere, successivamente alla cessazione del rapporto e qualunque fosse stata la causa della cessazione stessa, ne’ personalmente ne’ per interposta persona o ente o societa’, direttamente o indirettamente, alcuna attivita’ a carattere autonomo o subordinato ovvero in qualita’ di consigliere di amministrazione o di amministratore, associato anche in partecipazione o di socio con obbligo di prestazioni accessorie ed anche solo occasionale o gratuita, a favore di altre societa’, enti o organizzazioni, gia’ esistenti ovvero da costituirsi in fase di costruzione, svolgenti attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della L. n. 196 del 1997, articolo 2, ovvero attivita’ in concorrenza con quella svolta dalla societa’.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *