Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

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Ne deriva l’assoluta infondatezza del ricorso in proposito che inammissibilmente pretende in sede di legittimita’ un accertamento di fatto diverso da quello invece ritenuto dalla Corte di merito, le cui ulteriori osservazioni (circa gli effetti della sopravvenuta normativa nella specie, di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, peraltro senza alcun effetto retroattivo nelle abrogazioni ivi disposte rispetto al contratto de quo ed al connesso patto di non concorrenza, entrambi stipulati in epoca anteriore, nella specie oltre due anni prima) assumono quindi comunque valore marginale e non determinante (cfr. meglio pagine 9 e 10 della sentenza di appello).

Inammissibile risulta, altresi’, il settimo motivo formulato ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (norma che riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), pero’ rubricato sotto il diverso profilo della insufficiente motivazione circa la nullita’ dell’intero patto di non concorrenza (laddove l’articolo 360, n. 5, secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile, contempla il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”). Invero (cfr. in particolo pgg. 38 e 39 del ricorso), non soltanto appare errato il riferimento all’ipotesi sub 3 dell’articolo 360, peraltro senza alcuna chiara e precisa censura di eventuali errori nell’applicazione degli articoli 1419 e 2125 c.c., ma la doglianza risulta ad ogni modo inconferente pur qualificandola in relazione all’articolo 360, n. 5, visto che non risulta debitamente enunciato il fatto, ossia la circostanza (e non gia’ la quaestio juris, come tale irrilevante ai sensi del citato articolo 360, n. 5) dirimente sul punto (cfr. Cass. 5 civ. n. 21152 08/10/2014: l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilita’ delle censure irritualmente formulate.

V. altresi’ Cass. 3 civ. n. 17037 del 20/08/2015, secondo cui il riferimento – contenuto nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorieta’, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilita’ della motivazione.

Cfr. inoltre Cass. 1 civ. n. 17761 – 08/09/2016, secondo cui il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex articolo 2697 c.c., (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo. Conforme Cass. n. 2805 del 2011).

Per contro, nel caso qui in esame la societa’ ricorrente ha irritualmente censurato la motivazione, ritenuta laconica ed insufficiente, in base alla quale nella specie la Corte di merito ha ritenuto la nullita’ parziale del patto di non concorrenza, limitatamente all’anzidetta opzione, percio’ tamquam non esset, peraltro in conformita’ al principio di conservazione degli atti giuridici, in effetti applicando, correttamente, l’articolo 1419 c.c., comma 2 (cfr. Cass. 2 civ. n. 23950 del 10/11/2014: la nullita’ della singola clausola contrattuale comporta la nullita’ dell’intero contratto ovvero all’opposto, per il principio “utile per inutile non vitiatur”, la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilita’ del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volonta’ delle parti in relazione all’eventualita’ del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto dalle stesse perseguito.

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