Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

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Ma era proprio la liberta’ di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all’interno del limite temporale di vigenza del patto, che doveva ritenersi non consentita: “Alla stregua delle disposizioni dettate dall’articolo 1225 c.c. – rectius, probabilmente 2125 – norma speciale rispetto alla fattispecie generale prevista dall’articolo 2596 c.c., la limitazione allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva. La norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale (articoli 4 e 35 Cost.), non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, cosi’ vanificando la previsione della fissazione di un termine certo; dall’altra, che l’attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volonta’ del datore di lavoro….In definitiva, la grave ed eccezionale limitazione alla liberta’ di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile (salva, ovviamente, la concorde volonta’ delle parti), che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attivita’ dopo la cessazione del rapporto.

Ammettere la facolta’ di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza, sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro come tale e, in definitiva, sui livelli retributivi in senso ampio”.

Le anzidette considerazioni hanno trovato conferma nelle successive pronunce.

Ed invero, Cass. lav. n. 15952 cit. del 16/04 – 16/08/2004, confermando espressamente l’anzidetto precedente, ha giudicato infondata la denunzia di asserita violazione e falsa applicazione degli articoli 2125, 1341 e 1373 c.c., perche’ non si sarebbe trattato di contratto in frode alla legge, ma di un patto di non concorrenza del tutto legittimo e conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 2125 c.c., cui accedeva da clausola di recesso a favore della societa’, secondo la facolta’ prevista in via generale dall’articolo 1373 c.c., la quale peraltro andava a beneficio anche del lavoratore, che veniva sciolto dal patto di non concorrenza: “L’articolo 2125 c.c. viene violato non gia’ dalla clausola che determina il patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, perche’ questo e’ consentito dalla disposizione codicistica citata, stante la ricorrenza di entrambi gli elementi prescritti, ossia la delimitazione dell’impegno entro il termine prefissato dalla legge e la pattuizione di un corrispettivo per la compressione alla liberta’ contrattuale del lavoratore che ne consegue. L’articolo 2125 risulta, invece, violato dalla clausola con cui la societa’ si e’ riservata la facolta’ di recesso. Questa infatti ancorche’ legittima secondo i principi generali che presiedono ai contratti di cui all’articolo 1373 c.c., essendo consentito ogni patto che preveda la possibilita’ di recesso dal contratto ad opera di una delle parti – confligge pero’ con la disciplina specifica prevista per il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato, la quale limita l’autonomia contrattuale, sancendo che il patto venga “determinato nel tempo”.

Si tratta di una condizione diversa da quella prescritta nell’articolo 2125 c.c., u.c., che ne delimita la durata massima, di talche’ sarebbe con tra legem solo una durata esorbitante da quei limiti, ma sarebbe consentita invece la clausola di recesso. Questa viceversa e’ vietata perche’ la durata del patto deve essere, ai sensi del primo comma, “delimitata ex ante” e quindi non puo’ essere soggetta ad una pattuizione che ne consenta il venir meno in ogni momento della sua durata, come nel caso di specie, in cui il patto era revocabile ad opera della societa’ nell’ambito del biennio. La ratio della disposizione, chiaramente ispirata all’intento di bilanciare i contrapposti interessi delle parti, riposa sull’esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall’assunzione dell’impegno, della durata del vincolo, per assumere le determinazioni piu’ opportune sulle scelte lavorative, le quali verrebbero ostacolate ove il medesimo fosse soggetto alle determinazioni della controparte, anche considerando – nella specie – la forte penalita’ posta a suo carico in caso di inadempimento. Ne’ la liberazione dal vincolo puo’ assumere per il lavoratore una utilita’ tale da compensare la situazione di precarieta’ sostanziale in cui verrebbe a trovarsi dopo la cessazione del rapporto, per essere costantemente soggetto alle determinazioni altrui.

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