[….segue pagina antecedente]
Con i settimo motivo (cfr. in particolo pgg. 38/39), ancora formulato ex articolo 360 c.p.c., n. 3, e’ stata dedotta la insufficiente motivazione circa la nullita’ dell’intero patto di non concorrenza, mentre la Corte territoriale con motivazione lapidaria e del tutto insufficiente aveva ritenuto che non fosse ravvisabile un interesse bilaterale ex articolo 1419 c.c. ed essendo la disposizione nulla sostituita dalla disciplina di cui all’articolo 2125 c.c., la nullita’ non si estendeva all’intero patto. Per contro, risultava evidente la connessione inscindibile tra il patto di opzione in esame e il contenuto del patto di non concorrenza cosi’ come stipulato.
Tanto premesso, il collegio ritiene di dover disattendere, alla luce delle seguenti considerazioni, le anzidette censure, peraltro anche non del tutto esaurienti nelle loro allegazioni, rispetto ai requisiti invece richiesti a pena d’inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c. (in particolo comma 1, nn. 3, 4 e 6), pretendendosi altresi’, irritualmente in questa sede, una ricostruzione dei fatti ed una loro conseguente qualificazione, diverse da quelle invece pur motivatamente ritenute dalla Corte di merito, percio’ insindacabili in occasione del controllo di legittimita’.
Per contro, e segnatamente riguardo ai primi cinque motivi, tra loro connessi e quindi esaminabili congiuntamente, superando quindi pure le contrarie soggettive aspettative di parte ricorrente, questa Corte ritiene di dare continuita’ alla piu’ recente condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. lav. n. 8715 del 24/01 – 04/04/2017, che rigettava analogo ricorso di (OMISSIS) S.p.a. avverso l’impugnata sentenza n. 820/2010, pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia, in tema di patto di non concorrenza con acclusa clausola di opzione, secondo cui era illegittima la clausola di opzione, accedente al patto di non concorrenza. Nella specie la Corte territoriale rilevava che gli effetti del patto erano sospensivamente condizionati alla volonta’ del datore di lavoro, che era libero di manifestare l’adesione solo al momento di conclusione del contratto. Trattandosi, quindi, di condizione sospensiva meramente potestativa, la clausola doveva ritenersi nulla.
Anche in quella fattispecie risulta essere stato contestualmente sottoscritto un patto di non concorrenza nei seguenti termini: “l’obbligato, una volta superato il periodo di prova, si impegna in via irrevocabile a non svolgere, successivamente la cessazione del suo rapporto di lavoro con la societa’ e qualunque sia la causa della cessazione stessa, ne’ personalmente ne’ per interposta persona o ente o societa’, direttamente od indirettamente, alcuna attivita’ a carattere autonomo subordinato ovvero in qualita’ di consigliere di amministrazione o di amministratore, associato anche in partecipazione o di socio con obbligo di prestazioni accessorie ed anche sull’occasionale o gratuita, a favore di altre societa’, enti o organizzazioni, gia’ esistenti ovvero da costituirsi od in fase di costituzione, che svolgano attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo ex L. 24 giugno 1997, n. 196, articolo 2 ovvero attivita’ in concorrenza con quella svolta dalla societa’.
7) l’obbligato si impegna irrevocabilmente all’osservanza degli obblighi descritti nel presente accordo, alle condizioni qui previste, concedendo alla societa’, in considerazione della formazione professionale ricevuta alle dipendenze della stessa, opzione irrevocabile al rispetto del presente patto, da esercitarsi mediante comunicazione scritta che dovra’ essere inviata all’obbligato con raccomandata r.r. entro non oltre 30 giorni lavorativi dalla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di esercizio dell’opzione da parte della societa’, il presente patto di non concorrenza entrera’ in vigore automaticamente ed avra’ efficacia, alle condizioni e ai termini qui previsti, senza necessita’ di altre formalita’ e/o adempimento. Ove invece la societa’ non dovesse esercitare l’opzione di cui al presente articolo il patto di non concorrenza non entrera’ in vigore”).
Quindi, la sentenza n. 8715/17 ha opportunamente ricordato come su vicende analoghe di patto di non concorrenza stipulati con (OMISSIS) questa Corte si fosse gia’ espressa con le sentenze nn. 15952/2004, 25825/2013 e 13352/2014.
La prima aveva, in effetti, confermato il principio affermato da Cass. lav. n. 9491 del 13/06/2003, la quale, correggendo sul punto l’impostazione giuridica seguita dal ricorrente incidentale, richiamava la giurisprudenza della Corte, pacificamente orientata nel senso che la condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo non rientra nella previsione di nudita’ di cui all’articolo 1355 c.c. (Cass. 15 settembre 1999, n. 9840); in ogni caso, in presenza di contratti ad esecuzione continuata – ed era questo il caso del patto di non concorrenza – la pattuita possibilita’ di “rinuncia” al patto da parte del datore di lavoro andava ricondotta all’astratta previsione di cui all’articolo 1373 c.c., comma 2, che, peraltro, non presentava sostanziali differenze, in mancanza di patti specifici sugli effetti retroattivi, con l’ipotesi della condizione risolutiva potestativa, stante il disposto dell’articolo 1360 c.c., comma 2.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply