La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative
Sentenza 2 gennaio 2018, n. 3
Data udienza 12 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3462-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P. IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/01/2011, R. G. N. 378/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 luglio 2010 (OMISSIS) appellava la sentenza, pronunciata dal giudice del lavoro di Brescia, che aveva respinto la domanda dello stesso (OMISSIS), volta all’accertamento della nullita’ della clausola di recesso discrezionale, apposta al patto di non concorrenza stipulato con (OMISSIS) S.p.a. il 12 marzo 2001, all’atto dell’assunzione in pari data (rapporto poi cessato nell’anno 2008 a seguito di dimissioni rassegnate dal dipendente), con conseguente condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo previsto per lo stesso patto.
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