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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 febbraio 2015, n. 5190

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. SAVINO Maria Pia G. – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia in data 13/05/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. S. Spinaci, che ha concluso per il rigetto;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia con cui e’ stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro di euro 153.985,00 per il reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10 ter.
2. Con un primo motivo, deducendo violazione di legge e contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al profilo del fumus delicti, lamenta come, pur essendo la dichiarazione Iva stata presentata prima dell’entrata in carica dell’indagato quale liquidatore della (OMISSIS) S.r.l., essendosi inoltre prima di lui succeduti, quali liquidatori, altri due commercialisti, il giudice abbia disposto il sequestro per il solo fatto che, al momento della scadenza del versamento, liquidatore era appunto l’indagato stesso. E cio’ senza valutare se l’amministratore e gli altri liquidatori precedenti non avessero accantonato le somme necessarie o senza verificare quali fossero le condizioni di immediata o pronta liquidita’ di cassa nel luglio del 2011 o eventuali operazioni a regime Iva compiute da detta azienda nel periodo fino a dicembre 2011 come del resto richiesto dalla sentenza n. 39082 del 2013 della Corte di cassazione.
3. Con un secondo motivo volto a dedurre violazione di legge sul punto della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, non avendo avuto l’indagato, al momento della nomina come liquidatore, piena contezza della precisa ed analitica situazione finanziaria della societa’ tanto da essersi da subito rappresentato l’impossibilita’ di rispettare gli obblighi gravanti sulla stessa, posto che, anzi, egli aveva accettato la nomina nel pieno convincimento di potere avere il tempo e lo spazio sufficienti per appianare passivita’ ed esposizioni societarie anche di natura erariale tra cui il rispetto del versamento dell’Iva entro fine dicembre del 2011.
4. In data 12/12/2014 il ricorrente ha presentato memoria evidenziando la contraddittorieta’ del provvedimento impugnato con le ordinanze con cui sempre il Tribunale del riesame ha ritenuto non responsabile (OMISSIS) per il mancato versamento dell’Iva 2009 per avere egli assunto la carica di amministratore della (OMISSIS) s.r.l. solo due mesi prima della scadenza del 27/12/2010 e non responsabile (OMISSIS) perche’ privo della veste di amministratore al momento della predetta scadenza. Lamenta inoltre come il Tribunale di Perugia non abbia motivato sull’impossibilita’ di percorrere la strada della confisca diretta del profitto del reato tributario in capo alla societa’ piuttosto che accedere allo strumento dell’ablazione per equivalente sul patrimonio personale dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato quanto al primo motivo, assorbente del secondo. Va ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694). Sicche’, in altri termini, se pure e’ vero che i provvedimenti in tema di misure cautelari reali sono censurabili nella presente sede per violazione di legge, e’ anche vero che la mancata risposta a tali prospettazioni si risolve in una motivazione apparente, di per se’ elusiva del disposto dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e come tale, dunque, sindacabile.
Nella specie, con la richiesta di riesame era stato lamentato specificamente che il dato oggettivo del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di Iva non era stato il risultato di una scelta autonoma e discrezionale dell’indagato, liquidatore della societa’ al momento della scadenza, ma una scelta obbligata scaturente dalla carenza, nel breve periodo, di ogni forma di liquidita’ dovuta al mancato accantonamento dell’Iva da parte di chi aveva avuto in precedenza la rappresentanza della societa’.
A fronte di tale specifica doglianza, il Tribunale, richiamando la caratterizzazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 10 ter cit. in termini di dolo generico, si e’ limitato ad affermare avere avuto l’indagato “a disposizione un congruo tempo per far fronte all’adempimento fiscale in questione”, in tal modo, tuttavia, da un lato, sembrando dare per presupposta la non imputabilita’ all’indagato della mancanza di liquidita’ al momento della sua nomina come liquidatore e, dall’altro, sembrando superare, pero’, un tale dato, mediante la valorizzazione di una condotta omissiva che sarebbe consistita nel non avere, sempre l’indagato, nel periodo decorrente dalla assunzione della carica di liquidatore, provveduto ad acquisire, successivamente alla dichiarazione Iva da altri effettuata, liquidita’ da versare al momento della scadenza.
Ne’ dall’ordinanza e’ dato comprendere se l’indagato abbia, al momento della sua nomina, adempiuto o meno, e con quali esiti, al controllo sugli adempimenti fiscali tenuti dai precedenti amministratori.
Ne consegue che una tale risposta, tanto piu’ in quanto non posta dal Tribunale a raffronto con i dati ulteriori che erano stati evidenziati nella richiesta di riesame, ovvero il circoscritto periodo di tempo di cinque mesi trascorso dalla nomina e l’importo non indifferente di euro 153.000 circa maturati a titolo di debito Iva, appare integrare un’ipotesi di motivazione apparente, cui deve corrispondere l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia

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