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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 marzo 2015, n. 13012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania in data 30/04/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il l’accoglimento;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Tempio Pausania con cui e’ stata parzialmente rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro e di beni mobili ed immobili per il reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 11.

2. Con un primo motivo, deducendo violazione degli articoli 125, 292 e 324 c.p.p., lamenta come al Tribunale sia stata prospettata la mancanza dell’elemento psicologico del reato posto che l’immobile della cui sottrazione alle garanzie relative al pagamento delle imposte si discute venne alienato dalla (OMISSIS) S.r.l. alla (OMISSIS) S.r.l., peraltro ad un prezzo del tutto in linea con quello di mercato, unicamente per evitare l’aggressione da parte della banca mutuante atteso che lo stato di illiquidita’ della societa’ non aveva permesso di pagare le rate semestrali con scadenza il 30/06/2010, e non quindi per sottrarsi al pagamento delle maggiori imposte accertate. A fronte di tale doglianza, rileva tuttavia come il Tribunale non abbia affatto risposto limitandosi ad affermare come provata l’alienazione dell’immobile, cosi’ incorrendo in motivazione apparente.

3. Con un secondo motivo, deducendo sempre la violazione degli articoli 125, 292 e 324 c.p.p., lamenta come fosse stata eccepita dinanzi al Tribunale anche la mancanza di alcuna condotta fraudolenta posto che sull’immobile ceduto gravava un mutuo pari al valore del bene garantito da una ipoteca pari ad oltre il doppio sicche’ ogni azione esecutiva avrebbe comportato il soddisfacimento della sola banca mutuante; era stato inoltre eccepito come la vendita non fosse affatto simulata attesa la effettiva e lecita ragione economica alla sua base. Anche in ordine a tali rilievi, tuttavia, il Tribunale si e’ mantenuto su un piano motivazionale meramente astratto.

4. Con un terzo motivo censura poi la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, articolo 321 c.p.p., e Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, con riferimento all’elemento soggettivo del reato, riproponendosi l’assunto di cui al primo motivo in ordine alle finalita’ della cessione del bene ben diverse da quelle di sottrarsi al pagamento delle maggiori imposte accertate.

5. Con un quarto motivo censura poi la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, articolo 321 c.p.p., e Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, con riferimento all’elemento oggettivo del reato, ritenuto dalla Corte di cassazione come reato di pericolo concreto, riproponendosi l’assunto di cui al secondo motivo in ordine alla insussistenza di alcuna condotta fraudolenta e alla conseguente mancanza di profitto alcuno.

6. Infine, con un quinto motivo, lamenta la violazione degli articoli 125 e 292 c.p.p., e articolo 111 Cost., con riferimento alla richiesta di riduzione del sequestro al solo immobile in comproprieta’ al 50% del ricorrente ubicato nel comune di (OMISSIS), foglio 29, particella 1328, sub 1 con rendita catastale di 856,03 euro. Infatti rileva come, ai fini del calcolo del valore del bene, sia stato considerato il valore catastale pari per la sola meta’ ad euro 49.435, 73 a fronte di un valore venale pari ad euro 655.040,00 come da allegata perizia sicche’ la sola meta’ sarebbe stata superiore alla somma da garantire e pari ad euro 281.891,42. Ma anche su tale rilievo e’ mancata ogni motivazione del Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il ricorso e’ fondato.

Va ribadito che, come piu’ volte ormai precisato da questa Corte, nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto di misure cautelari reali il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle confutazioni e degli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilita’ e sulla sussistenza del fumus stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3, n. 18532 dell’11/03/2010, D’Orazio, Rv. 247103). Sicche’, ove lo stesso giudice, disattendendo tale onere, non si confronti con le specifiche prospettazioni difensive, lo stesso incorre in una carenza motivazionale tale da rendere solo apparentemente motivato il provvedimento emesso che, pertanto, ben puo’ essere censurato per violazione dell’articolo 125 c.p.p., e, sotto tale profilo, sindacato da questa Corte.

8. Nella specie, pur avendo in premessa il Tribunale dato atto della necessita’ di considerare, in adesione ai principi appena sopra richiamati, gli elementi offerti dagli indagati, non ha poi adempiuto ad un tale onere se e’ vero che, con riferimento ai profili che, secondo il ricorrente dovevano escludere il fumus commissi delicti, e compendiati nei primi quattro motivi di ricorso sopra ricordati, si e’ limitato ad affermare che “risulta comprovata l’alienazione, in favore di una societa’ facente capo alla coniuge dell’indagato, dell’immobile oggetto del sequestro preventivo”.

Sennonche’, se anche l’indicazione dell’immobile venduto alla societa’ della coniuge come quello “oggetto del sequestro” possa essere ricondotta ad un lapsus calami (posto che il sequestro, effettuato per equivalente, non puo’ evidentemente avere riguardato l’immobile alienato bensi’ altro (contraddistinto al Nceu al foglio 29,part.1328, sub 1, del Comune di (OMISSIS)), la circostanza della mera intervenuta vendita appare di per se’ sola del tutto inidonea a dar conto anche solo del fumus del reato posto che, nella condotta delittuosa del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, la “sottrazione” di beni al pagamento delle imposte in tanto assume disvalore penale in quanto sia attuata fraudolentemente tanto che l’alienazione deve essere, secondo quanto espressamente richiesto dalla stessa norma, simulata. Al contrario, come detto, sugli elementi che, anche solo a livello di fumus, dovrebbero essere indicativi di detta simulazione, nulla ha affermato il provvedimento impugnato, dovendosene dunque disporre l’annullamento con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania in diversa composizione.

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