cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 26 marzo 2015, n. 12946

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/02/2014 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 07/02/2014 del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, l’ha dichiarato colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis c.p., l’ha condannato alla pena, diminuita per il rito, di euro 400,00 di ammenda.

All’imputato era stato contestato, nello specifico, di aver esercitato attivita’ di raccolta e trasporto di macerie derivanti da demolizioni edili senza essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il 5 febbraio 2009 il (OMISSIS) era stato controllato dalla Polizia Stradale di Magenta mentre trasportava, a bordo del proprio autocarro, rifiuti provenienti da demolizione di costruzioni edili, come da formulario esibito agli operanti. L’imputato si era difeso affermando di non essere a conoscenza della necessita’ dell’iscrizione all’Albo perche’ non informato in tal senso dal proprio commercialista.

1.1. Con il primo motivo, il (OMISSIS) eccepisce l’erronea applicazione degli articoli 5 e 47 c.p., e comunque la mancanza e/o la manifesta illogicita’ della motivazione in punto di consapevolezza della illiceita’ della propria condotta, e deduce che, prima dell’entrata in vigore della legge sui reati ambientali aveva effettuato un solo viaggio, nel 2003. Cio’ a dimostrazione dell’assenza di quella professionalita’ ritenuta da questa Suprema Corte elemento fondante l’affermazione di responsabilita’ per colpa e a riprova della sussistenza dell’errore su norma extrapenale che fa venir meno la colpa stessa e sul quale il giudice di merito non si e’ adeguatamente soffermato.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena pure richiesta in via subordinata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, non lo e’ affatto il primo.

3. La tesi difensiva dell’errore scusabile perche’ dovuto al mancato esercizio dell’attivita’ in forma professionale prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (testo normativo al quale il ricorrente fa evidentemente riferimento quando parla di “legge sui reati ambientali”), e’ palesemente infondata e non e’ nemmeno coerente con il testo della sentenza impugnata.

3.1.L’imputato deduce di essere titolare di impresa esercente attivita’ di piccole ristrutturazioni edili e che assai raramente effettuava trasporti di rifiuti derivanti dalle demolizioni, tant’e’ che ne aveva effettuato, in precedenza, uno solo, nel lontano 2003.

3.2. Egli non contesta la oggettiva sussistenza dell’obbligo di comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo nazionale dei gestori ambientali previsto, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 212, comma 8, quando le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale sono prodotti.

3.3. Il ricorrente eccepisce, piuttosto, la mancata conoscenza dell’obbligo a causa della natura occasionale dell’attivita’ di trasporto.

3.4. Osserva sul punto la Corte che l’occasionalita’ del trasporto non e’ requisito previsto dalla norma per escludere l’obbligo della comunicazione. Il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantita’ di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessita’ del formulario di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 193, (documento di cui peraltro l’imputato era significativamente in possesso al momento del controllo).

3.5. Si tratta, all’evidenza, di eccezione palesemente infondata che da un lato vorrebbe trarre dallo stesso fenomeno disciplinato dalla norma argomento idoneo a giustificarne l’ignoranza, dall’altro vorrebbe fare della personale convinzione dell’imputato strumento di misura dell’efficacia e dell’effettivita’ del comando.

3.6. Ne’ l’errore di diritto, ne’ l’errore sul fatto di cui all’articolo 47 c.p., possono trovare alimento, per essere scusati, nella personale convinzione che l’imputato abbia dell’applicabilita’ nei suoi confronti di un obbligo la cui omissione e’ penalmente sanzionata, tanto meno se tale convinzione si fonda sul silenzio serbato sul punto dal consulente dell’impresa.

3.7. Il cortocircuito logico innescato da tale ragionamento si palesa nel richiamo alla pronuncia di questa Corte secondo la quale non puo’ essere invocata l’ignoranza della legge penale ex articolo 5 c.p., – alla luce dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale – da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attivita’ collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell’attivita’ professionale svolta (Sez. 3, n. 22813 del 15/04/2004, Ferri, Rv. 229228).

3.8. Tale principio, nelle intenzioni del ricorrente, dovrebbe innervare la propria eccezione e tuttavia a questi sfugge che la norma violata si applica proprio agli imprenditori che, come lui, in virtu’ dell’attivita’ svolta producano rifiuti e li trasportino, indipendentemente dal fatto che, come detto, il trasporto possa essere occasionale perche’ non sempre necessaria conseguenza della propria attivita’.

3.9. L’eccezione, inoltre, non e’ pienamente coerente con le ragioni della condanna che fondavano sull’irrilevanza della tesi difensiva secondo la quale l’imputato non era stato informato dal commercialista dell’obbligo di iscriversi all’Albo.

3.10. Tale argomento e’ del tutto negletto dal ricorrente e concorre a rendere anche generica la sua eccezione.

4. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

4.1. Come piu’ volte sostenuto da questa Suprema Corte, allorquando l’imputato, nel processo di primo grado, ne abbia fatto richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (cosi’, da ultimo, Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito; Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).

4.2. Nel caso in esame, non e’ dato sapere se sussistessero cause ostative, “ex lege”, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo il Tribunale totalmente omesso di motivare sul punto.

4.3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

4.4. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con conseguente irrevocabile accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato.

4.5. Va infatti evidenziato che, in conseguenza della sospensione del dibattimento dal 09/07/2013 al 22/10/2013, per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A. con delibera del 28/06/2013, e dal 22/10/2013 al 10/12/2013, per impedimento del difensore, il termine prescrizionale si e’ spostato in avanti di 154 giorni a partire dal 09/02/2014, con scadenza al 09/07/2014.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.

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