Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 giugno 2017, n. 14280

Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso: da ciò deriva che non è necessaria la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 8 giugno 2017, n. 14280

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4176-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1700/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara Fondiaria Sai s.p.a. chiedendo il pagamento della somma di Euro 30.400,00 a titolo di indennizzo assicurativo in relazione al furto di gommone di sua proprieta’. Espose la parte attrice che dopo avere ormeggiato in sicurezza il natante, con tutte le chiusure attivate, in una baia limitrofa al porto di Santa Marinella, ed averlo controllato a vista per il tempo in cui lo stesso (OMISSIS) si era intrattenuto sull’antistante spiaggia, il gommone era stato sottratto. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda con sentenza del 19 novembre 2013. Osservo’ il Tribunale, per quanto qui rileva, che la clausola n. 14 lettera l su rischi esclusi (“quando in caso di furto totale, l’unita’ da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta – per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell’unita’ da diporto o del battello -“) non costituiva una limitazione di garanzia ma individuava e limitava l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con ordinanza di data 23 dicembre 2014 la Corte d’appello di L’Aquila dichiaro’ inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo 348 bis cod. proc. civ..

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di un motivo (OMISSIS) e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1341, 1418, 1419 e 1469 bis cod. civ., nonche’ del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 34, 34 e 142 e dell’articolo 2697 cod. civ., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la clausola n. 14 lettera l, peraltro mai approvata specificatamente per iscritto, aveva contenuto vessatorio ed abusivo in quanto, determinando uno squilibrio irragionevole, escludeva completamente il rischio per il furto, trasformando quest’ultimo in rapina, e che traducendosi in esclusione o delimitazione della responsabilita’ doveva essere approvata per iscritto.

Il motivo e’ infondato. La censura si articola in due sub-motivi in quanto il ricorrente si duole sia della mancanza di specifica approvazione per iscritto sia dell’abusivita’ della clausola. In relazione al primo profilo il motivo e’ inammissibile in quanto presuppone l’accertamento da parte del giudice di merito di un duplice presupposto di fatto, l’esistenza di condizioni generali di contratto e la mancanza di specifica approvazione per iscritto, accertamento nella specie mancante. Lo scrutinio del motivo, sotto il profilo dell’articolo 1341 c.c., comma 2, comporta quindi un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimita’.

Venendo al secondo profilo si denuncia lo squilibrio di diritti ed obblighi implicato dalla clausola limitativa della responsabilita’ per come congegnata. Trattasi di sub-motivo infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte le clausole che subordinano l’operativita’ della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilita’ dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469; 28 ottobre 2014, n. 22806; 28 aprile 2010, n. 10194), da cui consegue fra l’altro la non necessita’ della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2. In base al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 34, comma 2, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto. E’ dunque esclusa in radice la configurabilita’ del carattere abusivo della clausola in discorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione in quanto il ricorrente e’ stato ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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