Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653. Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, e’ rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si puo’ desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti

Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25840-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 678/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/03/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza dell’8-26/3/2013, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in qualita’ di eredi di (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato le domande avanzate dai (OMISSIS)- (OMISSIS) intese ad ottenere la nullita’ o l’annullamento o in subordine la risoluzione per inadempimento, con le consequenziali condanne restitutorie, dei contratti/ordini di finanziamento e di investimento/disinvestimento, riconducibili all’ operativita’ di un complesso rapporto finanziario, iniziato nel marzo 1997.
La Corte territoriale, considerato che nel contratto di gestione CAP-consulenza ed amministrazione di portafogli- sottoscritto dai (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) il 20/4/1998, ma privo della sottoscrizione del funzionario della banca, risultava apposta l’espressa dichiarazione degli investitori del seguente tenore: “dichiariamo che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi”, ne ha tratto il perfezionamento del mandato di gestione mediante lo scambio della modulistica comportante, secondo la prassi, il trattenimento da ciascuna delle parti della copia sottoscritta dall’altra, e ha riscontrato l’effettivo incontro della volonta’ negoziale delle parti, dando rilievo alla sottoscrizione degli investitori ed alla pacifica esecuzione da parte della banca di numerose operazioni di investimento/disinvestimento su incarico dei clienti.
Cio’ posto, la Corte del merito, premesso che la sanzione di nullita’ relativa, invocabile solo dal cliente, non era prevista nel precedente L. n. 1 del 1991, articolo 6, che la forma scritta e la relativa sanzione, non prescritte dalle fonti comunitarie (articolo 11 Direttiva n.93/22/CEE del 10 maggio 1993, e art.19 Direttiva 2004/39/CE del 21/4/2004, cd. Direttiva MIFID), sono state introdotte dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo 18, con disposizione successivamente trasfusa nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, ha ritenuto di dovere interpretare dette prescrizioni, a ragione dello scopo e della funzione delle stesse, in maniera non conforme alla disciplina generale della nullita’ contrattuale per difetto di forma ad substantiam, attesa la prevalenza nell’ambito dell’intermediazione finanziaria dell’esigenza di eliminare le asimmetrie informative che pongono, di per se’, il cliente in una posizione di inferiorita’ e di debolezza contrattuale.
La causa di nullita’ di cui si tratta, continua il Giudice del merito, a fini peraltro meramente classificatori, potrebbe realisticamente accostarsi per alcuni aspetti all’annullabilita’ del contratto ed alla nullita’ di protezione del codice del consumo Decreto Legislativo n. 206 del 2005, ex articolo 36, e la peculiarita’ della nullita’ in oggetto e’ riscontrabile, volta che si consideri che, a ritenere la nullita’ per vizio genetico, l’investitore non potrebbe selettivamente far valere detto vizio solo per alcune operazioni, pena l’esercizio strumentale ed abusivo del diritto.

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