Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653. Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23

segue pagina antecedente
[…]

Per la Corte territoriale, invece, il contratto esaminato contiene tutte le indicazioni obbligatorie per legge e per regolamento, in particolare, le prescrizioni di cui all’articolo 30 del Regolamento Consob 11522, e presenta l’analitica descrizione delle condizioni del mandato di gestione di portafogli di investimento (sez. 2), e delle caratteristiche delle linee di investimento perseguibili (sez. 3).
Cio’ posto, va rilevato che, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 1, comma 5, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi della L. 6 febbraio 1996, n. 52, articoli 8 e 21, nella formulazione applicabile ratione temporis (la chiusura del rapporto di gestione risale all’autunno 2006), anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 a decorrere dal 1/11/2007, costituiscono “servizi di investimento”, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari:
“(a) negoziazione per conto proprio;
(b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli in investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche’ mediazione”.
Ai sensi dell’articolo 23 del t.u.f., nella formulazione applicabile nella specie e per la parte che qui interessa: “1.I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare e’ consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, puo’ prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma…”.
L’articolo 24 del t.u.f. prevede specifiche regole che si applicano al servizio di gestione di portafogli.
L’articolo 30 del Regolamento Consob 11522/1998 dispone che “1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto e’ consegnata all’investitore.
2. Il contratto con l’investitore deve:
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validita’ e le modalita’ di rinnovo del contratto, nonche’ le modalita’ da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalita’ attraverso cui l’investitore puo’ impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attivita’ svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalita’ di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l’investitore per la prestazione del servizio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:
a) di collocamento, ivi comprese quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;
b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”.
Seguono al capo 2 le norme specifiche per la prestazione dei singoli servizi e nella sezione 4, Gestione di portafogli, l’articolo 37 prevede gli ulteriori contenuti del contratto in oggetto ” In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 30…”.
Ora, dal contenuto specifico ed ulteriore che per norma regolamentare deve avere il contratto di gestione di portafogli rispetto al contenuto base fissato dall’articolo 30, i ricorrenti vorrebbero far discendere una duplicazione contrattuale, che non trova alcuna base normativa, dato che la disciplina regolamentare si limita a prescrivere un contenuto aggiuntivo per il tipo di contratto di cui si tratta, rispetto a quello dettato per il contratto-quadro di base.
Ed infatti, la previsione normativa della stipulazione di un contratto-quadro, cui far seguire atti negoziali esecutivi(concepita essenzialmente per i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini), non esclude la possibilita’ di compendiare in un unico documento contrattuale il contenuto del contratto-quadro e quello del contratto di gestione di portafogli, a condizione che il documento contenga anche gli elementi necessari di detto ultimo contratto, che per sua natura ben puo’ venire in essere nel momento stesso in cui si realizza il primo contatto negoziale tra l’intermediario ed il cliente.
Come sopra evidenziato, l’articolo 37 del Regolamento Consob cit. si limita a prescrivere un contenuto aggiuntivo per il tipo di contratto di cui si tratta, rispetto a quello dettato per il contratto di base, senza affatto prevedere la necessita’ – che del resto sarebbe priva di un qualche fondamento razionale – di una duplicazione dei documenti contrattuali.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *