Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 268. In tema di omesso versamento Iva ed il sequestro finalizzato alla confisca

La massima:

In tema di omesso versamento Iva, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando è impossibile procedere alla confisca diretta.

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 268
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 15/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. Avvocato (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento del 15 marzo 2017. Il difensore ha premesso che (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., e’ indagato per il delitto ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter per l’omesso versamento dell’i.v.a., per un importo di Euro 482.681,00, relativo all’anno di imposta 2014.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento con decreto del 15 novembre 2016, notificato il 26 gennaio 2017, ha disposto il sequestro preventivo esclusivamente per equivalente di somme e dei beni di (OMISSIS), fino al valore di 482.681,00.
Il Tribunale del Riesame di Benevento, con l’ordinanza del 15 marzo 2017, ha rigettato il riesame proposto nell’interesse di (OMISSIS).
2. Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all’articolo 321 c.p.p., comma 2, all’articolo 240 c.p., al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10 ter e 12 bis.
Dopo aver riportato i motivi gia’ esposti dinanzi al Tribunale del Riesame di Benevento, la difesa ha affermato che l’ordinanza impugnata ha violato i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10561/2014, Gubert, in quanto il sequestro preventivo e’ stato disposto direttamente per equivalente a carico di (OMISSIS) senza prima disporre il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto rinvenibile nei beni della societa’.
La difesa ha argomentato sul concetto di profitto (pag. 3); ha ribadito i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Gubert (pag. 4); ha riportato i passi dell’ordinanza impugnata contestando, in particolare, alcune affermazioni del Tribunale del Riesame di Benevento: si tratta di quelli in cui il Tribunale del Riesame, pur aderendo ai principi della sentenza Gubert, ha affermato che nei casi di misure cautelari reali non e’ possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, giacche’, durante il tempo necessario a tale ricerca, potrebbero essere occultati i beni suscettibili di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, cosi’ vanificando le esigenze di cautela.
La difesa ha poi contestato un altro passaggio dell’ordinanza nel quale si riporta parte della motivazione della sentenza della sezione 3 della Corte di cassazione n. 1738/2015, Bartolini, sulla legittimita’ del sequestro “per equivalente” quando non e’ ancora possibile stabilire se vi sara’ confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, previa loro certa individuazione.

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