Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 268. In tema di omesso versamento Iva ed il sequestro finalizzato alla confisca


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L’indagato deve assolvere l’onere chiedendo al pubblico ministero di eseguire il sequestro in forma specifica, sempre che tale forma di sequestro sia stata chiesta ed ottenuta dal pubblico ministero, il quale inneschera’ il meccanismo ex articolo 321 c.p.p., comma 3, u.p., a seguito del quale l’interessato avra’ come rimedio, nei confronti dell’eventuale provvedimento negativo del giudice, l’appello cautelare, con contestuale richiesta di revoca del sequestro per equivalente.
Tale richiesta non puo’ infatti essere rivolta al tribunale del riesame che non ha poteri istruttori ed esecutivi.
4. Nel caso in esame, il p.m., procedendo nei confronti del ricorrente per il delitto ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari esclusivamente il sequestro per equivalente dei beni del legale rappresentante della societa’ per un valore pari all’entita’ dell’imposta evasa.
Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro come richiesto dal p.m..
Ne’ nella richiesta del p.m. ne’ nella motivazione del decreto del giudice per le indagini preliminari vi e’ un riferimento, anche minimo, allo stato degli atti ed all’impossibilita’ di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto.
Tali circostanze di fatto rendevano il provvedimento genetico illegittimo.
L’ordinanza impugnata ha erroneamente applicato il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, in collegamento con l’articolo 321 c.p.p., perche’ il Tribunale del riesame, a pagina 5 dell’ordinanza, ha superato la specifica questione sollevata dalla difesa – sulla illegittimita’ del sequestro per il mancato assolvimento dell’onere, esistente nella fase genetica, relativo all’impossibilita’ di eseguire il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto – con quanto avvenuto nella fase esecutiva del sequestro, con il rinvenimento di conti correnti di capienza limitatissima, e con le allegazioni difensive, invertendo cosi’ l’onere della prova.
Manca del tutto la motivazione – ed il relativo controllo – su quanto accaduto prima del decreto di sequestro preventivo, emesso solo ed esclusivamente per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: manca cioe’ la verifica della legittimita’ genetica di tale tipo di sequestro, e dell’assolvimento dell’onere, prima descritto, relativo alla impossibilita’ di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto.
Va dunque disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Benevento che si atterra’ ai principi di diritto ora esposti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Benevento.

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