Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 gennaio 2018, n. 96. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo

Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l’emanazione del relativo provvedimento, e’ sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato.

Sentenza 10 gennaio 2018, n. 96
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2017, proposto da:
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente della Repubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Gu. e De. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-per infiltrazione mafiosa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati De. Ve. e l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi il TAR per il Lazio -OMISSIS– il primo già sindaco del Comune di -OMISSIS-e le altre titolari di deleghe assessoriali -hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-di scioglimento del Consiglio Comunale del suddetto Comune, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli atti preordinati e connessi.
Con sentenza n. -OMISSIS-l’adito Tar ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato.
Il primo giudice – dopo aver ricostruito la normativa vigente e gli indirizzi giurisprudenziali maturati nella specifica materia – ha sinteticamente richiamato gli elementi fattuali sui quali si fonda il provvedimento impugnato facendo riferimento: 1) all’atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’autovettura del Sindaco; 2) alla pervasiva presenza sul territorio di organizzazioni criminali e, segnatamente, dei clan -OMISSIS-; 3) all’esistenza di legami tra alcuni amministratori e dipendenti dell’amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata; 4) all’esistenza di accordi pre-elettorali con soggetti aventi legami con la locale criminalità organizzata; 5) all’illegittimità di alcune procedure di affidamento in “somma urgenza” e di altre irregolarità inerenti le attività svolte all’interno del porto turistico di -OMISSIS-e in materia di rilascio delle concessioni per i lidi balneari.
Ha, inoltre, sottolineato la significativa rilevanza attribuita dall’amministrazione alla “vicenda del bagno nelle acque -OMISSIS-del Capodanno 2015, promossa dagli amministratori locali con la collaborazione di un noto pregiudicato con precedenti per reati associativi”, in esito alla quale il Sindaco ha ritirato la delega all’assessore al turismo, atto cui sarebbe seguito il menzionato attentato intimidatorio.
Infine ha richiamato “il comportamento accondiscendente tenuto dalla giunta in relazione alla rilevata esistenza di una struttura abusiva all’interno di un parco comunale, gestita da un noto pregiudicato; la mancata vigilanza del Sindaco sul corretto svolgimento di una misura alternativa alla detenzione da parte di un pregiudicato al quale era stato prescritto di svolgere lavori di pubblica utilità presso il comune; l’illegittima elargizione di un contributo economico a favore di un torneo calcistico, tra gli organizzatori del quale vi erano soggetti con precedenti penali, anche per reati associativi”.

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