Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167. L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.,

La massima:

L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto.

Sentenza 5 gennaio 2018, n. 167
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23839-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 344/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) difensori, del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 9.5.2012 la Corte d’Appello di Lecce, ribaltando la decisione di primo grado, ha accertato – in accoglimento della originaria domanda di (OMISSIS) – che sul fondo di proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS) (p.lla (OMISSIS)) non grava nessuna servitu’ di passaggio a favore del contiguo fondo di (OMISSIS) (p.lla (OMISSIS)) e, per giungere a tale conclusione la Corte di merito, accertato che l’attrice aveva assolto all’onere probatorio a suo carico in ordine alla comproprieta’ del presunto fondo servente, ha ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto della servitu’ per usucapione essendo inutilizzabile la prova raccolta in primo grado per l’incapacita’ dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), soggetti legittimati a spiegare intervento litisconsortile nel giudizio. Ha inoltre rilevato l’assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno della domanda riconvenzionale.
2 Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) con due censure.
Resistono con controricorsi separati (ma sostanzialmente identici, salvo che sulla questione della procedibilita’) sia la (OMISSIS) che l’altro appellato (OMISSIS) (litisconsorte necessario in relazione alla domanda riconvenzionale).
3 Con ordinanza interlocutoria del 20.3.2017 il Collegio, in relazione all’eccezione di improcedibilita’ del ricorso (sollevata dalla (OMISSIS) per mancato deposito, unitamente alla copia autentica della sentenza, della relazione di notificazione) aveva rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla relativa questione rimessa dalla prima sezione civile con ordinanza n. 1081/2016.
La (OMISSIS) ha depositato una memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *