Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167. L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.,

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Rileva preliminarmente la Corte che la questione della procedibilita’ deve ritenersi ormai superata: infatti, con la recente sentenza n. 10648 del 02/05/2017 Rv. 643945 le sezioni unite hanno affermato che deve escludersi la possibilita’ di applicazione della sanzione della improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (v. S.U. Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 Rv. 643945). Ebbene, nel caso in esame, come gia’ evidenziato nella precedente ordinanza interlocutoria, si rientra proprio in tale ipotesi perche’ la relata di notifica e’ rinvenibile nel fascicolo della (OMISSIS): la gravissima sanzione auspicata dalla controricorrente non trova dunque piu’ alcuna giustificazione (nonostante l’insistenza manifestata in memoria) perche’, come affermato dalle sezioni unite, le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalita’ della sanzione, che e’ costituita dal divieto di accesso al giudice (v. S.U. Sentenza n. 10648/2017 cit.).
1.1 Passando adesso all’esame delle censure, con la prima di esse si denunzia la violazione dell’articolo 246 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente, partendo dal rilievo che l’azione era stata proposta solo contro di lei, contesta il giudizio di incapacita’ a testimoniare espresso dalla Corte territoriale, rilevando che il (OMISSIS) e il (OMISSIS) non avrebbero potuto mai partecipare al giudizio in quanto titolari di un mero interesse di fatto.
1.2 Col secondo motivo, deducendo violazione dell’articolo 246 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5, la ricorrente critica le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello per ritenere che il teste (OMISSIS) fosse incapace a deporre ed osserva che costui non era neppure proprietario del fondo servito dalla strada di cui si discute.
2 Le due censure, da esaminare unitariamente per il comune riferimento al giudizio di incapacita’ a testimoniare espresso dalla Corte salentina, sono infondate.
Secondo un principio generale, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimita’, l’incapacita’ a deporre prevista dall’art 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste e’ titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., si’ da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui e’ richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi e’ in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di cio’ il giudice e’ tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilita’ del teste -, ne’ un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini gia’ concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012 Rv. 622641; Sez. 2, Sentenza n. 5079 del 30/05/1990 Rv. 467487; Sez. 1, Sentenza n. 805 del 20/02/1978 Rv. 390143).

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