Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167. L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.,

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E’ stato altresi’ affermato che la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che da’ luogo ad incapacita’ a testimoniare, ai sensi dell’articolo 246 c.p.c., e’ rimessa – cosi’ come quella inerente all’attendibilita’ dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivata (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 19/01/2007 Rv. 595633; Sez. 3, Sentenza n. 1101 del 20/01/2006 Rv. 586907; Sez. 3, Sentenza n. 15526 del 07/12/2000 Rv. 542525; Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010 in motivazione).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha accertato che il teste (OMISSIS) era proprietario di un fondo sito nelle vicinanze dei luoghi e come tale avrebbe potuto spiegare intervento litisconsortile per far valere l’acquisto a proprio favore della servitu’ di passaggio (v. pag. 8 ove vengono spiegate le ragioni a sostegno di tale conclusione, evidenziandosi non solo il tenore della dichiarazione del teste, ma anche una diffida sottoscritta anche dal predetto ed indirizzata ad (OMISSIS)). Parimenti, quanto alla posizione dell’altro teste (il (OMISSIS)), la Corte territoriale ha individuato la sua qualita’ di comproprietario del fondo distinto come p.lla (OMISSIS) sito nella zona in cui e’ posizionata la strada, richiamando in proposito un titolo di proprieta’ del 3.6.1998 menzionato in una visura catastale e ha concluso che anche costui era legittimato a proporre un intervento litisconsortile ai fini del riconoscimento dell’acquisto della servitu’ per usucapione (v. pagg. 8 e 9).
Trattasi, come e’ agevole rilevare, di un percorso argomentativo esauriente, privo di vizi logici e dunque insindacabile in questa sede e pertanto le censure della ricorrente, finalizzate ad una alternativa rivalutazione del giudizio di capacita’ a testimoniare, non colgono nel segno.
In conclusione, il ricorso va respinto con aggravio di spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

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