Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 gennaio 2018, n. 96. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo

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Analogamente sottovalutati dal primo giudice (per come già evidenziato nel provvedimento cautelare) risultano:
gli elementi fattuali connessi alla vicenda della gestione del bar all’interno del parco comunale da parte di -OMISSIS-, pregiudicato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, indagato per associazione a delinquere di tipo mafioso, nonché sottoposto a misura custodiale detentiva nell’ambito della citata operazione “-OMISSIS-“, per l’impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita con l’aggravante mafiosa per aver agevolato le famiglie mafiose dei -OMISSIS- di -OMISSIS-e dei -OMISSIS-;
la carenza di controlli e di vigilanza – di cui il sindaco era a conoscenza – nella gestione del detenuto -OMISSIS-, affidato in prova al Comune di -OMISSIS-, con conseguente revoca della misura da parte della competente Autorità Giudiziaria, fondata proprio sull’omessa vigilanza del rispetto del programma di rieducazione cui lo stesso era sottoposto (si tratta, peraltro, della stessa persona che il video acquisito dalla Commissione Prefettizia mostrava esultante sul palco accanto al neo-eletto sindaco -OMISSIS-, durante il primo saluto pubblico alla popolazione);
la situazione di illegalità e disordine amministrativo relativa alla gestione delle attività del porto di -OMISSIS-, settore vitale per una città turistica, per come correttamente segnalato dall’amministrazione procedente.
Tanto evidenziato, anche la vicenda del contributo erogato per lo svolgimento del “-OMISSIS-“, seppure di minor rilievo, letta nel generale contesto sopra descritto, non può essere ridimensionata come mera irregolarità amministrativa vista la presenza alla manifestazione di elementi di spicco della cosca “-OMISSIS-” e di altri pregiudicati.
Appare, pertanto, conclusivamente evidente che la parcellizzazione dei singoli episodi sopra richiamati, unita alla loro sottovalutazione, ha impedito al primo giudice di cogliere la valenza sinergica, sul piano probatorio, di un complesso di elementi fattuali pianamente idoneo a legittimare – in termini di plausibilità e ragionevolezza – il giudizio dell’amministrazione in ordine all’effettiva esistenza di un pericolo concreto e attuale di un condizionamento mafioso subito dall’amministrazione comunale di -OMISSIS-.
Da ciò consegue la piena legittimità del provvedimento di scioglimento impugnato e, per l’effetto, in accoglimento dell’appello proposto, il rigetto del ricorso proposto in primo grado.
La peculiarità delle questioni trattate rende equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere, Estensore

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