Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2401. In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata

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2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2, in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 3 e 4, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), attesa l’intervenuta estinzione per prescrizione, antecedentemente alla pronuncia della sentenza d’appello, dei reati di cui ai capi da c.1 a c.9 e del capo c.11, del capo d), dei capi e.1 ed e.2 della rubrica.
In sintesi, sostiene il ricorrente che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che i reati contestati dovessero intendersi consumati in data (OMISSIS), data dell’ultimo sopralluogo effettuato presso la cava della ditta (OMISSIS); in realta’, come emerge dalle stesse affermazioni del tribunale, i sopralluoghi effettuati erano stati tre, il primo del 25/10/2011, il secondo del 4 gennaio 2012 ed, il terzo, del 3/7/2012; in occasione dei primi due sopralluoghi erano state contestate le violazioni compendiate nei capi di imputazione per i quali si chiede la declaratoria di estinzione per prescrizione; per tutti quei fatti, pertanto, la data di consumazione del reato dovrebbe individuarsi nel (OMISSIS) o nel (OMISSIS), data in cui si da’ atto dell’asserito rilevamento delle violazioni indicate; nel verbale di sopralluogo del 3/7/2012 nulla si dice quanto all’eventuale sussistenza delle violazioni precedentemente rilevate, con la conseguenza, pertanto, che per tutti gli addebiti il termine di prescrizione risultava spirato tutt’al piu’ a far data dal 4/1/2017, ossia in data antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello, con la conseguenza che in relazione a tutte le predette violazioni, la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio per essere i detti reati estinti per prescrizione, maturata prima della sentenza che qui si impugna.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articoli 191 e 498 c.p.p., essendo stato escluso il diritto della difesa a contro-esaminare la teste (OMISSIS), escussa solo dal PM e dal giudice, senza che vi fosse stata alcuna rinuncia al controesame da parte della difesa, con conseguente inutilizzabilita’ della predetta deposizione, utilizzata dal primo giudice per fondare il giudizio di colpevolezza per i capi a.b), c) – fatta eccezione per il capo c.10 -, d) ed e) della rubrica.
In sintesi, sostiene il ricorrente che con il secondo motivo di appello era stata censurata la violazione della normativa in materia di modalita’ di assunzione della testimonianza, in quanto non era stato possibile alla difesa contro esaminare la teste del pubblico ministero (OMISSIS), esaminata invece sia dall’accusa che dal giudice; la motivazione fornita dalla Corte d’appello a confutazione del relativo motivo sarebbe errata (ossia non aver la difesa mai lamentato nulla ne’ risulterebbe essere stata coartata nel diritto di procedere al controesame della teste essendo anzi emerso che la difesa avesse posto domande integrando quelle del giudice); in realta’, si sostiene che all’udienza del 17/12/2015 era stato solo il pubblico ministero ad esaminare la predetta teste d’accusa con rinvio all’udienza del 12/2/2016 per proseguire l’audizione; all’udienza di rinvio solo il giudice avrebbe proceduto al suo esame, senza che il pubblico ministero potesse concludere il proprio, ma soprattutto senza che alla difesa venisse consentito il controesame; si sostiene che, dal tenore stesso delle domande poste, il difensore, nel corso dell’esame diretto da parte del giudice della testimone d’accusa, avrebbe solo eseguito interventi meramente incidentali, mai qualificabili come controesame, il quale dunque non sarebbe stato concesso alla difesa; la violazione dell’articolo 498 circa le modalita’ di assunzione della prova orale e’ causa di inutilizzabilita’ patologica ai sensi dell’articolo 191 del vigente codice di rito e, quindi, trattandosi di inutilizzabilita’, la relativa eccezione non era soggetta ad alcun termine di decadenza; poiche’ la deposizione e’ stata utilizzata dal giudice quale elemento di prova in relazione ai capi di imputazione sopradescritti, ne conseguirebbe l’annullamento della sentenza con riferimento alle predette imputazioni.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184-ter e articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 3, e correlati vizi di omessa valutazione del secondo motivo e di appello ed erronea interpretazione della normativa inerente l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti, di contraddittorieta’ rispetto alle risultanze istruttorie dell’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe sollecitato la Provincia ad indicare l’area ove proseguire l’attivita’ di cava, di scorretta interpretazione della normativa inerente la qualificazione di un materiale come rifiuto ed erronea definizione quale discarica delle aree di cui al capo e), con conseguente illegittimita’ della disposta confisca.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe minimamente valutato l’articolato secondo motivo di gravame, limitandosi a dei commenti generici ed atecnici, riportandosi integralmente alla motivazione del primo giudice, senza dare atto del proprio ragionamento ovvero dei motivi per cui ritenesse valide le prospettazioni di cui alla sentenza del primo giudice e non quelle seriamente e tecnicamente argomentate della difesa; sul punto, anzitutto, si osserva come la sussistenza di una regolare autorizzazione alla gestione ed al trattamento dei rifiuti pericolosi rivestisse carattere di premessa fondamentale rispetto all’analisi da compiersi; a tal proposito, sarebbe stato documentato come il (OMISSIS) avesse, alla data del 14/2/2008, e dunque nel pieno rispetto del termine previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 216, comma 5, presentato alla provincia di Milano tutta la documentazione richiesta dal predetto articolo 216 in occasione della tempestiva (in quanto presentata entro i cinque anni) domanda di rinnovo della autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di gestione di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, e di come egli avesse altresi’ corredato detta istanza di tutte le autorizzazioni ottenute nel gennaio 2009 riguardo alle emissioni in atmosfera; alla luce di quanto disposto dall’articolo 216, e’ alla provincia competente che spetta valutare la sussistenza ai fini della concessione dell’autorizzazione originaria o rinnovata, cio’ dovendo avvenire nel termine perentorio di 90 giorni decorso il quale, ove non intervenga un provvedimento motivato di divieto, l’autorizzazione e’ da intendersi tacitamente concessa o rinnovata; nella specie, non risulterebbe essere intervenuto alcun provvedimento di diniego entro il predetto termine, donde il ricorrente era legittimato a proseguire la propria attivita’ sicuramente fino al sopralluogo del (OMISSIS), avvenuto a distanza di oltre tre anni dalla proposizione dell’istanza di rinnovo; non risponderebbe quindi al vero sotto il profilo giuridico che l’azienda del ricorrente abbia illegittimamente operato o ch’egli abbia proseguito la propria attivita’ in violazione di un divieto mai intervenuto; nonostante quanto sopra eccepito in sede di appello, i giudici non avrebbero mai risposto limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado che nulla motiverebbe in relazione a tale rilievo, con la conseguente omissione motivazionale della sentenza d’appello.

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