Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2353. In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica

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La giurisprudenza di questa Corte, modificando il piu’ restrittivo orientamento espresso da Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3del 16/04/2009 secondo cui la norma processuale dell’articolo 369 c.p.c. (che prescriveva a pena di improcedibilita’ l’onere per il ricorrente del depositato della sentenza impugnata in copia conforme e della relata di notifica ove eseguita) doveva interpretarsi nel senso che “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’articolo 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui dell’articolo 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente”, con la conseguenza che doveva escludersi qualsiasi rilevanza alla presenza dei documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel fascicolo di ufficio, ha statuito con il successivo intervento delle SS.UU. (Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 06,1.3 del 02/05/2017) che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilita’ di applicazione della sanzione della improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Ma ha ribadito, altresi’, che “La mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestivita’ del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilita’ per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’articolo 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. L’improcedibilita’ infatti, a differenza di quanto previsto in altre “situazioni procedurali” trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. E’ stato insegnato anche che essa e’ compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr., per una applicazione di quest’ultimo principio SU n. 1238/05) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va percio’ compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti…..” (sic in motivazione).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza di appello, secondo quanto dichiarato dallo stesso ente pubblico ricorrente (cfr. intestazione del ricorso per cassazione), sarebbe stata infatti notificata, in data 3 febbraio 2016, all’indirizzo PEC dei difensori domiciliatari avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), in forma telematica, a cura dell’avv. (OMISSIS) difensore dell’appellato (OMISSIS), ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis (introdotto del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 quater, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221), norma che autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalita’ telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata.

Tale forma di procedimento notificatorio, che in applicazione delle norme di legge che disciplinano il “processo telematico” trova obbligatoria applicazione, peraltro secondo differenti scadenze temporali, negli uffici di merito, non e’ stato ancora estesa al giudizio di cassazione per il quale non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, commi da 1 a 4, conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. mod., essendo regolato, pertanto, tale giudizio dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa. Ne segue che gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilita’ ed ammissibilita’ prescritti dagli articoli 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c., debbono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo.

Con specifico riferimento al deposito presso la Cancelleria di questa Corte della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2), adempimento funzionale alla necessaria verifica della tempestivita’ del ricorso che la Corte e’ chiamata a compiere di ufficio, la copia della sentenza notificata – ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – all’indirizzo PEC del destinatario, e pervenuta quindi a tale indirizzo in formato elettronico, deve essere riprodotta in formato analogico conforme all’originale, atteso che la copia del provvedimento del Giudice – tanto se generato e pubblicato, in originale, come documento informatico, quanto se depositato, invece, presso la Cancelleria in forma analogica – viene in ogni caso comunicata in via telematica dalla Cancelleria (articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, modificato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 3, lettera c): l’obbligo della comunicazione telematica dei provvedimenti giurisdizionali e’ stato esteso a “decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione” del Decreto 19 gennaio 2016, articolo 2, comma 1) e dunque viene “estratta” dal difensore, sempre in via telematica, dal fascicolo informatico (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9 bis).

Allo scopo di consentire le trasformazioni dei documenti elettronici in analogici e viceversa, la legge attribuisce espressamente ai difensori, che rivestono la qualita’ di pubblico ufficiale, il potere di attestazione della conformita’ dell’atto processuale o del documento estratto e poi trasmesso, alla corrispondente copia “presente” nell’archivio informatico, che e’ considerata dalla legge equivalente all’originale anche se priva della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita’ all’originale (ibidem).

La “attestazione di conformita’” del difensore attribuisce alla copia informatica – estratta dal fascicolo informatico e trasmessa all’indirizzo PEC del destinatario – il requisito di autenticita’, venendo essa considerata dalla legge equivalente all’atto o documento originale: nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell’atto processuale, la attestazione di conformita’ deve essere contenuta nella “relata di notifica”, sottoscritta con firma digitale, che costituisce documento informatico separato da allegare, unitamente all’atto processuale da notificare, al “messaggio di posta elettronica certificata” (L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, comma 5; Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 undecies, comma 3).

Perfezionatasi la notifica della sentenza (per il notificante con la “ricevuta di accettazione” del messaggio, generata dal server del gestore del servizio di posta elettronica, e per il destinatario con la ricevuta di “avvenuta consegna” del messaggio, anch’essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario “vedra’” inserito nel proprio “fascicolo informatico” il messaggio di posta elettronica cui e’ allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformita’ sottoscritta con firma digitale dal mittente. Conseguentemente, onde ottemperare al disposto dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il difensore destinatario della notifica, dovra’ procedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso che richiede una “nuova attestazione di conformita’” del documento cartaceo a quello “presente” – in quanto pervenutovi a seguito della notifica telematica – nell’archivio informatico del destinatario (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9 bis: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico (Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 undecies: “Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima”).

Tanto premesso, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica della “relazione di notifica” inviata dal mittente con il “messaggio di posta elettronica”, non assolve agli indicati requisiti legali prescritti dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Indipendentemente, infatti, dalla attestazione di conformita’ della copia della sentenza di appello all’originale, redatta e sottoscritta in forma autografa dall’avv. (OMISSIS) che e’ dato rinvenire nel fascicolo di parte resistente, nel caso di specie difetta invece del tutto la attestazione, sottoscritta dal destinatario della notifica (avv. (OMISSIS) e (OMISSIS)) di conformita’ all’originale digitale dei documenti estratti dal fascicolo informatico e prodotti dall’ente ricorrente in formato analogico. Essendo appena il caso di rilevare come non possa soccorrere, come adempimento “sostitutivo”, il deposito della copia cartacea della “relazione di notifica” nella quale e’ contenuta la attestazione di conformita’ che le legge impone di effettuare “al mittente” che procede alla notifica telematica dell’atto processuale: tale attestazione, infatti, concerne soltanto il documento informatico presente nel fascicolo del mittente, sicche’ una volta trasmesso tale documento dal fascicolo informatico del mittente al fascicolo informatico del destinatario, appare del tutto evidente come la originaria attestazione di conformita’ del documento, non possa esplicare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di estrazione del documento elettronico – per la trasformazione in analogico – eseguita dal difensore destinatario della notifica, sfuggendo del tutto alla sfera di controllo del difensore mittente la successiva attivita’ compiuta dal destinatario, il quale viene pertanto a confezionare una “nuova” copia del documento, estraendolo dal proprio fascicolo informatico, che necessita, pertanto, di una nuova attestazione di conformita’ da parte del difensore-pubblico ufficiale.

In difetto di tale adempimento il ricorso per cassazione, consegnato all’Ufficio postale per la notifica ex articolo 149 c.p.c., in data 1 aprile 2016 (risultando quindi negativa la prova cd. di resistenza nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 14.5.2015) deve essere dichiarato improcedibile, dovendo essere confermato il precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017 (seguito da numerosi altri: Corte cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; id. Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; id. Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 2017) che ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Per completezza deve aggiungersi che non e’ ostativa alla pronuncia di improcedibilita’ del ricorso la istanza presentata alla Cancelleria del Giudice a quo dall’ente ricorrente, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 3, di trasmissione del fascicolo di ufficio, atteso che non ricorre nella fattispecie alcuna delle ipotesi di “notifica” ex offcio – a cura della Cancelleria – della sentenza di appello, sicche’ essendo rimessa alla parte interessata a far decorre il termine breve ex articolo 325 c.p.c., la notifica della sentenza d’appello, tale attivita’ notificatoria viene documentata “ab externo” rispetto agli atti processuali compiuti alla presenza del funzionario di Cancelleria o comunque da questi ricevuti, e dunque alcun obbligo di legge e’ prescritto in ordine all’inserimento nel “fascicolo di ufficio” (articolo 168 c.p.c.; articolo 36 disp. att. c.p.c.) dei documenti attestanti l’attivita’ notificatoria della sentenza, con la conseguenza della inutilita’ della acquisizione di tale fascicolo ai fini della verifica di procedibilita’ (conf. Corte Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017).

Attesa la rilevanza giuridica delle questioni sollevate dal ricorso la Corte ritiene comunque ad abundantiam osservare che la tesi giuridica sostenuta dall’ente pubblico previdenziale si palesava comunque infondata.

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