Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2598. In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non puo’ limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile corrispondenza alla realta’ fattuale, poiche’ e’ necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile.

L’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., deve garantire non solo l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi (prendendo come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano), ma anche una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.

 

Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2598
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12178/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 446/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/11/2011 R.G.N. 198/2011.

RILEVATO

Che con sentenza n. 788/10 il Tribunale di Bergamo, all’esito di c.t.u., in accoglimento della domanda di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), condannava la (OMISSIS) s.p.a., datrice di lavoro del congiunto dal 1971 al 1987, al risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal loro dante causa ed acquisito “iure hereditatis”: la sentenza, accertata l’eziopatologia professionale del mesotelioma pleurico e il nesso causale con l’omissione colposa di misure di sicurezza idonee a prevenire e diminuire l’inalazione di polveri di amianto, presenti sul luogo di lavoro in ragione della attivita’ produttiva svolta dalla societa’ convenuta, condannava la societa’ al risarcimento del danno biologico pari ad Euro 305.636,77, calcolato sull’invalidita’ temporanea progressiva (del 50, 70 e 100%) accertata in vita, tenendo conto dell’eta’ del lavoratore e della necessaria personalizzazione legata alla particolare afflittivita’ della malattia.

Appellava la (OMISSIS) ribadendo le difese gia’ svolte e sostenendo la mancata prova del nesso causale, avendo il (OMISSIS) precedentemente lavorato in altri settori esposti all’amianto; l’impossibilita’ di prevenire l’evento con le conoscenze e i mezzi a disposizione all’epoca del fatto e l’insussistenza della responsabilita’ per la compiuta adozione di tutte le misure di sicurezza possibili e conosciute; contestava inoltre la quantificazione del danno effettuata secondo le cd. tabelle di Milano, in luogo dell’applicazione delle tabelle INAIL che ormai comprendevano il danno biologico, il criterio di calcolo e comunque l’eccessivo ammontare della somma riconosciuta. Resistevano gli eredi (OMISSIS), proponendo appello incidentale sulla insufficiente liquidazione del danno.

Che con sentenza depositata il 19.11.11, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’incidentale, rideterminava il risarcimento del danno in Euro 335.436,77, oltre accessori.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la societa’ (OMISSIS), affidato a due motivi, cui resistono gli eredi (OMISSIS) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi, quali la conoscenza della pericolosita’ dell’inalazione di polveri di amianto quanto meno dagli anni âEuroËœ60; la conseguente prevedibilita’ dell’evento lesivo; la presenza di polveri d’amianto presso lo stabilimento (OMISSIS); l’irrilevanza, in questa sede (potendo gli eredi agire separatamente) di altre pregresse esposizioni (in edilizia) di durata circa ventennali, assai piu’ pericolose di quelle inerenti la lavorazione del cemento amianto per l’assenza di misure di prevenzione; la recezione integrale della c.t.u. espletata in primo grado, che aveva trascurato una serie di elementi rilevanti al fine delle conclusioni rassegnate;

che il motivo e’ infondato, posto che l’esposizione all’inalazione di fibre di amianto presso la (OMISSIS) e’ risultata ampiamente dimostrata e che la censura si sostanzia in un vizio motivo inammissibile in quanto semplicemente diretto ad una diversa valutazione dei fatti e segnatamente, per quanto qui interessa, quanto alla particolarmente accurata ricostruzione della conoscenza, dal punto di vista scientifico, della pericolosita’ dell’esposizione a polveri di amianto sin dagli anni âEuroËœ60, contenuta nella sentenza impugnata.

2.- Che con il secondo motivo la societa’ ricorrente denuncia la violazione degli articoli 40 e 41 c.p., in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2087 c.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne la sussistenza di una piena responsabilita’ della (OMISSIS) nella causazione dell’evento, in forza del principio dell’equivalenza delle cause, senza valutare adeguatamente se l’esposizione a polveri di amianto presso i precedenti datori di lavoro (anni âEuroËœ50-’70) potesse essere stata causa esclusiva dell’evento. Evidenzia che dal punto di vista scientifico una volta insorta la malattia (che puo’ essere asintomatica per molti anni), l’esposizione ulteriore all’inalazione di polveri di amianto (il lavoratore presto’ la sua opera presso (OMISSIS) dal 1971 al 1988) non influenzano la patologia.

Che il motivo e’ infondato, avendo la corte di merito correttamente ed ampiamente evidenziato ed accertato, anche dal punto di vista scientifico, che la probabilita’ di contrarre il mesioteloma aumenta in modo piu’ che proporzionale rispetto alla durata dell’esposizione ed alla quantita’ di polveri inalate, mentre la societa’ ricorrente non aveva comunque offerto alcuna concreta prova che l’esposizione a polveri di amianto del (OMISSIS) presso le (dedotte) precedenti lavorazioni in edilizia (anni âEuroËœ50-’70), fosse avvenuta ed in qual misura, e soprattutto in misura tale da determinare da sola il verificarsi dell’evento. Del resto la circostanza che la patologia sia stata accertata nel 2004, a distanza di oltre trent’anni dall’inizio delle lavorazioni presso la (OMISSIS), e’ assolutamente in linea con quanto affermato dalla societa’ stessa circa la lunghissima possibile latenza della sintomatologia, pervenendo cosi’ la sentenza impugnata ad affermare la certa responsabilita’, almeno concausale, di (OMISSIS) nella determinazione dell’evento (come peraltro accertato dal c.t.u. nominato in primo grado), anche considerata l’acclarata carenza di adeguati dispositivi di sicurezza predisposti dalla societa’ (OMISSIS).

3.- Che con il terzo motivo la societa’ denuncia la violazione degli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre ad omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno. Lamenta che la sentenza impugnata liquido’ erroneamente, ed in contrasto coi principi enunciati in sede di legittimita’ circa la necessita’ di un criterio di liquidazione tendenzialmente unico e coincidente con quello adottato dal Tribunale di Milano (Cass. n. 12408/11), provvide a liquidare il danno non patrimoniale sofferto dal (OMISSIS) dalla diagnosi della malattia sino al decesso in Euro 1.000 al giorno, in luogo di Euro 800, facendo cosi’ riferimento ad una prassi liquidatoria propria anziche’ a quelle espresse dal Tribunale di Milano, senza peraltro giustificare in alcun modo tale deroga e senza chiarire le particolarita’ del caso concreto.

Che il motivo e’ infondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., deve garantire non solo l’uniformita’ di giudizio a fronte di casi analoghi (prendendo come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano), ma anche una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto (da ultimo Cass. n. 28290/11). Va del resto evidenziato che questa Corte ha altresi’ affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non e’ censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 13153/17).

Che nella specie la corte di merito ha ampiamente motivato il suo discostamento dai parametri invocati dalla ricorrente in base alla sopravvivenza relativamente breve dal momento della diagnosi ((OMISSIS)) sino a quello del decesso ((OMISSIS)), con le annesse ed ingravescenti sofferenze, soprattutto nelle ultime fasi di vita del (OMISSIS).

Che non v’e’ dunque spazio per l’invocato vizio motivazionale, anche considerato che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non puo’ limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile corrispondenza alla realta’ fattuale, poiche’ e’ necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (cfr. Cass. n. 25927/15).

4.- Che il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a..

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