In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte
Nei casi di nullita’ sopravvenuta, anche di clausole da ritenersi essenziali nel contratto, la invalidita’ non va ad incidere sugli elementi della formazione del negozio che attengono al momento genetico, ormai esaurito, ma opera cronologicamente con effetto “ex nunc” determinando la nullita’ della clausola nei contratti in corso dal momento della sostituzione per la successiva durata del contratto
Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2353
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8955/2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dell’Avv. (OMISSIS) nella qualita’ di Direttore del Presidio Unificato per la gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare da Reddito (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di successore del soppresso INPDAI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Avvocatura Centrale dell’Istituto), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in atti;
– ricorrente incidentale –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2095/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano con sentenza 15.12.2011 n. 15093, adito da (OMISSIS) con domanda ex articolo 2932 c.c., proposta nei confronti di INPS e di (OMISSIS) s.p.a., pronunciava il trasferimento a favore dell’attou della proprieta’ dell’immobile ad uso residenziale sito in (OMISSIS), rilevando che tra le parti si era perfezionato il contratto preliminare di vendita a seguito dell’esercizio da parte dell’ (OMISSIS) del diritto di opzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 1996, articolo 6 e della accettazione – da quello comunicata all’INPS in data 10.10.2006 – della proposta irrevocabile di promessa di vendita formulata dall’ente pubblico previdenziale con lettera in data 8.9.2006, nella quale il prezzo della cessione era stato determinato, con applicazione dei benefici previsti dal Decreto Legge n. 351 del 2001, articolo 3, commi 7 ed 8, conv. in L. n. 410 del 2001, in relazione alla qualifica del bene come immobile “non di pregio” attribuita dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2004. Assumeva il Giudice di primo grado che, una volta concluso il preliminare, dovevano ritenersi irrilevanti le successive vicende amministrative inerenti la riclassificazione del bene come immobile “di pregio”, non potendo incidere sul prezzo gia’ pattuito.
La decisione e’ stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 14.5.2015 n. 2095.
Ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso e memoria illustrativa ex articolo 380 c.p.c., comma 1, (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo assolto il ricorrente all’onere prescritto dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2). Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilita’ come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilita’ (cfr. da ultimo Corte Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017).
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