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2. Effettivamente la Corte d’appello non ha argomentato in motivazione circa la reiezione dell’istanza reiterata in udienza, pur avendo dato atto della sua proposizione nelle premesse della decisione. La giurisprudenza ammette che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto possa essere rilevata con motivazione implicita.

2.1 E’ stato infatti affermato dal giudice di legittimita’ che, per l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p., si richiede al giudice di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalita’ della condotta e dell’esiguita’ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, sussista l'”indice-criterio” della particolare tenuita’ dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualita’ del comportamento. Solo in questo caso si potra’ considerare il fatto di particolare tenuita’ ed escluderne, conseguentemente, la punibilita’ (Sez. 3, sentenza 11/10/2016 n.48317, Rv 26849901).

2.2 Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuita’ del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalita’ della condotta e l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

2.3 Deve altresi’ puntualizzarsi che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto della sentenza impugnata non puo’ essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione puo’ anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487) si’ da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).

3. Nel caso in esame, emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all’imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata causa di non punibilita’, dando conto della sussistenza di plurimi elementi ostativi.

3.1 In particolare, viene posto in risalto che “gia’ in se’ il quantitativo di THC rinvenuto nelle piante ancora in fase di coltivazione e l’entita’ del principio attivo esistente allo stato non sia affatto tale da deporre per una inoffensivita’ della condotta”. Inoltre si fa riferimento “al numero di piante sequestrate, alla predisposizione di una serra rudimentale con lampade, a sistemi di areazione e temporizzatori elettrici all’interno del seminterrato, al materiale da concimazione e coltivazione rinvenuto, alla sostanza gia’ essiccata e triturata, per evidenziare la non occasionalita’ della condotta, ed il ciclo continuo della coltivazione cui si dedicava il ricorrente: elementi tutti idonei ad escludere la compatibilita’ della fattispecie con i requisiti del fatto di particolare tenuita’”.

3.2 E’ dunque evidente, sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, che il giudice del merito ha chiaramente indicato dati fattuali implicitamente dimostrativi della insussistenza dei necessari requisiti della tenuita’ dell’offesa e della non abitualita’ della condotta richiesti per l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p., dovendosi dunque escludere la dedotta mancanza assoluta di motivazione e potendosi nel contempo affermare che l’assenza dei presupposti per l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. puo’ essere rilevata anche con motivazione implicita.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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