Esclusa la particolare tenuità del fatto per il coltivatore in serra di piantine di marijuana

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 2030
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirell – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MIRELLA AGLIASTRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PRATOLA GIANLUIGI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.9.2016, la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 2.10.2012, nei confronti di (OMISSIS), rideterminava la pena inflitta in mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 26 e 28, articolo 73, commi 1 e 1 bis, in relazione alla coltivazione di n. 18 piante di cannabis indica.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p.. Sostiene che la sentenza di secondo grado non argomenta sulla sussistenza dei presupposti normativi della causa di non punibilita’ citata, introdotta dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ancorche’ invocata nella memoria difensiva, rinnovata all’udienza di trattazione (essendo l’appello stato presentato in data antecedente alla entrata in vigore della novella).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato e va rigettato.

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