Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3626. La dedotta mancata comunicazione  delle deliberazioni assembleari del Condominio, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, puo’ essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’articolo 1137 c.c., ma non comunque motivo di invalidita’ da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti. Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla validita’ della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito e’, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorche’ non passata in giudicato, annullato la deliberazione. La dedotta mancata comunicazione delle deliberazioni assembleari del Condominio, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, puo’ essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’articolo 1137 c.c., ma non comunque motivo di invalidita’ da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c. Ne’ la ricorrente puo’ dolersi dell’annullabilita’ delle deliberazioni poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamento per non essere stata proprio convocata a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l’impugnazione ex articolo 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c.

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3626
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21582-2016 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

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