Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3626. La dedotta mancata comunicazione  delle deliberazioni assembleari del Condominio, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, puo’ essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall’articolo 1137 c.c., ma non comunque motivo di invalidita’ da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

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(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 30 giugno 2016, che ne aveva rigettato l’appello avanzato contro la decisione di primo grado n. 691/2015 resa dal Giudice di pace di Casoria. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Il giudizio era iniziato con ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dalla condomina (OMISSIS) per Euro 3.925,19, per contributi condominiali non pagati.

Il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza impugnata ha riconosciuto alla signora (OMISSIS) la qualita’ di condomina del Condominio (OMISSIS), in quanto proprietaria di immobile identificato come lotto (OMISSIS) nelle allegate tabelle millesimali, ed essendo provato che la stessa fruisse dei servizi condominiali di vigilanza, pulizia ed illuminazione delle strade condominiali. Ogni ulteriore accertamento e’ stato ritenuto dal Tribunale estraneo alla cognizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali.

La ricorrente (OMISSIS) (dopo aver integralmente inserito nel ricorso la sentenza impugnata del Tribunale di Napoli Nord, la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Casoria, il ricorso per decreto ingiuntivo ed il relativo provvedimento monitorio) ha proposto un primo motivo di censura per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1117 e 1123 c.c., assumendo che la sentenza impugnata abbia erroneamente statuito che il giardino di proprieta’ della ricorrente sia compreso nel Condominio (OMISSIS), laddove esiste, piuttosto, una servitu’ prediale di passaggio veicolare; il secondo motivo di ricorso allega la censura per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1138 c.c. e articolo 1350 c.c., n. 4 e articolo 68 disp. att c.c., non avendo il Tribunale valutato ne’ il regolamento del Condominio (OMISSIS), che non comprende la proprieta’ (OMISSIS), ne’ la servitu’ di passaggio veicolare che puo’ essere modificata solo con atto scritto; il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice d’appello valutato i documenti e le difese della ricorrente, quanto alla collocazione del giardino oltre il confine del (OMISSIS) ed alla servitu’ concessa del venditore – costruttore (OMISSIS); il quarto motivo allega la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1137 c.c., in quanto la ricorrente, giacche’ non condomina, non aveva alcun titolo ne’ a partecipare alle assemblee del Condominio (OMISSIS) ne’ ad impugnarne le deliberazioni.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Le censure evidenziano difetti dei necessari caratteri di tassativita’ specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata.

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