Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3608. In caso di insinuazione di carichi tributari

In caso di insinuazione di carichi tributari il concessionario deve provare che l’esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di 4 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle notizie e che il provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria è stato eseguito entro 4 mesi.

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3608
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18468/2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento di (OMISSIS), in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

l’amministrazione finanziaria dello Stato, tramite l’ufficio del registro di Lamezia Terme, propose nell’anno 1998 domanda di insinuazione al passivo del fallimento di (OMISSIS), esattore delle imposte, per la somma di Lire 2.218.650.923, a titolo di residui di gestione per i carichi tributari senza obbligo del non riscosso come riscosso;

a seguito di contestazione della curatela fallimentare, la causa fu decisa dal tribunale di Lamezia Terme con sentenza di rigetto della domanda;

detta sentenza e’ stata confermata dalla corte d’appello di Catanzaro sulla scorta di un duplice rilievo: (a) perche’ i crediti in questione erano relativi a ruoli emessi nei confronti di contribuenti gia’ a loro volta falliti, come tali soggetti, Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, ex articolo 4 al principio dell’affidamento all’esattore senza obbligo del non riscosso come riscosso; sicche’ all’esattore incombeva soltanto di curare gli adempimenti necessari per il riconoscimento del credito e la successiva sua riscossione, obblighi che la c.t.u. aveva consentito di appurare in effetti adempiuti da parte di (OMISSIS); (b) perche’, inoltre, ai fini della prova del diritto al discarico delle somme non soggette all’obbligo del non riscosso come riscosso, la stessa amministrazione, in una nota depositata in giudizio, datata 20-11-1997, aveva dato atto che (OMISSIS) aveva presentato la domanda di discarico all’ufficio II.DD. di Cosenza nei termini di legge;

l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidandosi a due motivi;

la curatela fallimentare ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

deve essere disattesa, in via del tutto preliminare, l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso che la curatela ha sollevato per difetto di legittimazione in capo a una “non meglio specificata agenzia delle Entrate” e per difetto di instaurazione del contraddittorio “contro tutte le parti del giudizio d’appello”;

l’eccezione implica una questione di legittimazione a impugnare e a contraddire, e attiene ai rapporti tra l’agenzia delle Entrate e i suoi uffici periferici, da un lato, e tra l’agenzia delle Entrate e il ministero dell’Economia e Finanze, dall’altro;

invero del giudizio d’appello, instaurato con citazione del 15-3-2004 e definito con sentenza del 27-5-2009, risultano esser state parti il ministero dell’Economia e Finanze e l’agenzia delle Entrate, ufficio di Lamezia Terme;

le questioni sollevate dalla curatela sono risolvibili in base alla giurisprudenza di questa Corte;

difatti l’agenzia delle Entrate e’ un ente dotato di autonomia soggettiva di diritto pubblico, ex Decreto Legislativo n. 300 del 1999;

il ricorso per cassazione e’ stato legittimamente proposto dall’agenzia delle Entrate in persona del suo direttore pro tempore, e non rileva il dubbio paventato dalla curatela circa la riferibilita’ del ricorso all’ufficio centrale o a quello periferico che si era costituito in appello;

difatti gli uffici periferici dell’agenzia delle Entrate hanno la capacita’ di stare in giudizio in via concorrente e alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli articoli 2203 e 2204 c.c., configurandosi quali organi dell’agenzia medesima che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza; sicche’ l’attivita’ da loro svolta e’ sempre imputabile all’unico ente comunque rappresentato, e sussiste soltanto una loro concorrente legittimazione – passiva e attiva – anche nel processo innanzi al giudice ordinario (v. Cass. n. 16830-14, Cass. n. 8703-09);

l’agenzia delle Entrate era poi in se’ legittimata a impugnare la sentenza d’appello;

lo era perche’, alla data in cui risulta pronunciata la sentenza, essa era titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a titolo particolare del ministero in ordine a tali rapporti, a decorrere dalla data relativa di operativita’ (1 gennaio 2001); sicche’ l’agenzia suddetta ben poteva assumere, come in definitiva ha assunto, in via esclusiva la gestione del contenzioso in questa sede di legittimita’, per la connessa spettanza dell’esercizio delle facolta’ processuali in ordine all’impugnazione della sentenza di merito (v. per tutte Cass. Sez. U n. 3116-06);

sempre in via preliminare, non puo’ darsi seguito all’ulteriore eccezione avanzata dalla curatela alle pag. 8 e seg. del controricorso, in ordine a una presunta improponibilita’ della domanda tardiva;

premesso che, in base alla sentenza, la questione non risulta prospettata nel giudizio di merito, deve osservarsi che in ordine al presupposto della stessa – vale a dire in ordine al fatto che una anteriore domanda di insinuazione tempestiva era stata oggetto di rinuncia motivata dall’ammissione di inesistenza del credito – il controricorso si palesa assertorio in prospettiva di autosufficienza; invero anche al controricorso si applica, ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 2, l’articolo 366 c.p.c. “in quanto possibile”; donde l’autosufficienza del controricorso e’ assicurata ove il controricorso si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata (v. ex aliis Cass. n. 13140-10), ma non quando evochi, ai fini di una specifica ragione di asserita improponibilita’ della avversa domanda, fatti che dalla sentenza non emergono;

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