Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3623. In tema di inammissibilità del ricorso in cassazione

E’ onere del ricorrente non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dar modo di controllare la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3623
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9035-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata l’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RITENUTO IN FATTO

che (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata in data 8 ottobre 2015, che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lucera – sezione distaccata di Apricena n. 134 del 2009;

che il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento dell’importo di Euro 7.763,04 a titolo di saldo della fornitura di merce in favore di (OMISSIS) in quanto l’ingiunto (OMISSIS) era estraneo al rapporto contrattuale;

che la Corte d’appello, nel giudizio riassunto nei confronti degli eredi di (OMISSIS), ha ritenuto invece che le prove acquisite dimostravano che (OMISSIS) aveva acquistato la merce in oggetto, e ha dichiarato inammissibili le domande proposte per la prima volta in appello;

che i ricorrenti si affidano a due motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS);

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria;

che il ricorso e’ infondato;

segue pagina successiva in calce all’articolo
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