Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3656. In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione

In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla societa’, sia dipeso dalla falsita’ della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all’assemblea ai fini dell’abbattimento e della ricostituzione del capitale ex articolo 2447 cod. civ., e’ legittimato attivo all’azione individuale del terzo, di cui all’articolo 2395 cod. civ., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale

Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3656
Data udienza 9 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17744/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso Io studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24 maggio 2012 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, la quale aveva disatteso le domande proposte da (OMISSIS) contro (OMISSIS), volte alla condanna della medesima, amministratrice unica della (OMISSIS) s.p.a., al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2395 cod. civ. o, in subordine, dell’articolo 2043 cod. civ., nella misura di almeno Euro 4.000.000,00, dall’attore patito in seguito al mancato esercizio del diritto d’opzione in occasione della ricostituzione del capitale sociale (pari a Lire 300.000.000) azzerato per perdite (pari a Lire 300.502.074) ex articolo 2447 cod. civ. dall’assemblea del 27 marzo 1995, ma sulla base di una situazione patrimoniale non rispondente al vero, con conseguente perdita della partecipazione sociale, pari al 40% del capitale della societa’, peraltro dal medesimo gia’ intestata fiduciariamente a (OMISSIS).

Lamentava l’attore come, a seguito di indagini penali, era emersa la falsita’ della situazione patrimoniale redatta ai fini dell’operazione sul capitale ex articolo 2447 cod. civ. (cio’, a causa di condotte di mala gestio dell’amministratore, fra cui l’acquisto di un immobile personale, pagato con denaro sociale per Lire 270.000.000, senza la relativa appostazione in bilancio del credito per la restituzione, nonche’ la sottrazione integrale della contabilita’ relativa agli anni dal 1990 al 1993), della quale mancavano dunque i presupposti di legge.

La corte territoriale ha ritenuto il (OMISSIS) privo della legittimazione ad agire, sia quale socio, sia come terzo, per il risarcimento del danno patito a causa della perdita della partecipazione sociale, di cui era titolare sostanziale, avendo egli ceduto a titolo fiduciario ad altro soggetto il proprio pacchetto azionario sin dal 18 giugno 1993: trattandosi di mandato senza rappresentanza, e’ applicabile l’articolo 1705 cod. civ., onde le azioni proposte non rientrano nel novero di quelle che la norma attribuisce al mandante. Cio’ dal momento che nella interposizione reale il fiduciario assume la veste di socio, con i diritti e gli obblighi connessi.

Neppure la legittimazione del (OMISSIS) puo’ discendere dalla circostanza che, al momento dell’introduzione del giudizio, l’intestazione fiduciaria fosse venuta meno per effetto della deliberazione assembleare di azzeramento del capitale e del mancato esercizio del diritto d’opzione del capitale in aumento: dopo la perdita delle azioni, infatti, e’ residuato un “potenziale di diritti” riconducibili alla pregressa titolarita’ azionaria, come il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari o di esercitare le azioni sociali o individuali di responsabilita’. Cio’ esclude possa ritenersi realizzato lo scopo del patto fiduciario e cessato il rapporto di mandato da esso derivante, restando il fiduciario l’unico soggetto legittimato ad agire, in nome proprio anche se per conto e nell’interesse del fiduciante, inducendo a tale conclusione la disciplina del mandato senza rappresentanza, improntata alla tutela dei terzi.

Ne’ l’articolo 1705 cod. civ., con il correlato quadro di limitati poteri del mandante, opera solo nell’ambito dei rapporti contrattuali e non in quelli extracontrattuali, quale l’azione ex articolo 2395 cod. civ.: anzi, la prima disposizione ha natura eccezionale e non attribuisce al mandante azioni che non attengano all’azione finalizzata al soddisfacimento dei crediti direttamente derivanti dalle obbligazioni assunte dal terzo contraente nei confronti del mandatario, onde in essa non puo’ trovare titolo l’azione intrapresa. L’articolo 1705 cod. civ. fissa il principio di prevalenza della titolarita’ formale e della inesistenza di rapporti mandante-terzo, a tutela dell’affidamento di coloro che entrano in rapporti contrattuali col mandatario. La conclusione non e’ smentita dagli articoli 1706 e 1707 cod. civ., che non sono l’espressione di un principio generale di prevalenza della titolarita’ sostanziale dei diritti, ma semplicemente rafforzano la tutela del mandante, evitando interposizioni inutili, dal momento che, in dette ipotesi, la salvaguardia dell’affidamento dei terzi e’ garantita dai principi in tema di circolazione dei beni ed opponibilita’ degli atti.

Del resto, l’attribuzione, nel caso delle societa’ fiduciarie, dell’azione ex articolo 2395 cod. civ. ai fiducianti, reputati effettivi proprietari delle azioni, deriva dalle leggi speciali regolanti detti enti.

Quanto all’azione proposta ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., l’attore non e’ legittimato ne’ come socio, per le stesse ragioni esposte, dal momento che si tratta della generale fattispecie in cui si inquadra pure l’articolo 2395 cod. civ., ne’ come terzo danneggiato, perche’ allora nessuna lesione diretta e’ stata cagionata al suo patrimonio, posto che la perdita della partecipazione sociale non lo riguarda. In ogni caso, in ordine all’azione generale ex articolo 2043 cod. civ., il danno lamentato la perdita della partecipazione sociale – discende non dalla condotta illegittima dell’amministratore che espose una falsa situazione patrimoniale, ma dal mancato esercizio da parte del fiduciante stesso, attraverso il fiduciario, del diritto d’opzione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all’articolo 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

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