Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448. Il patteggiamento può essere chiesto solo a seguito dell’integrale pagamento del dovuto

Il patteggiamento può essere chiesto solo a seguito dell’integrale pagamento del dovuto

Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448
Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/05/2017 del g.u.p. del tribunale di Bergamo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

vista la memoria depositata in data 19 dicembre 2017 dall’avv. (OMISSIS), del foro di Roma, nell’interesse di (OMISSIS), con cui si eccepisce l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Cost. e articoli 6 e 14 CEDU, e si chiede, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il g.u.p. del tribunale di Bergamo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione del il rito, applicava all’imputata, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 perche’, in qualita’ di legale rappresentate della ” (OMISSIS) s.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in tempi diversi ma in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di evasione fiscale, nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, indicava elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, puntualmente indicate nel capo di imputazione per ciascuna annualita’; peraltro, il g.u.p. dichiarava non doversi procedere in relazione al reato in esame, con riguardo all’annualita’ del 2008, per intervenuta prescrizione.

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. territoriale, affidato a un unico motivo, incentrato sulla violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2.

Osserva il ricorrente che l’ammissione all’applicazione della pena su richiesta della parti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., e’ subordinata, per tutti i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, o all’integrale estinzione del debito tributario, compresi oneri e accessori, ovvero all’ipotesi di ravvedimento operoso. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emergerebbe la sussistenza delle due situazioni, alternativamente previste dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, sicche’ l’accesso al rito speciale era da considerarsi precluso.

Infine, nota il ricorrente che il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, sebbene introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 12, comma 1, troverebbe applicazione nel caso in esame, in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di una disposizione processuale, la quale, in assenza di norme transitorie derogatorie, opera indistintamente in relazione a tutti i processi in corso, senza che abbia rilievo la data del commesso reato.

3. Con memoria depositata in data 19 dicembre 2017, il difensore dell’imputata ha dedotto questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 113 Cost. e articoli 6 e 14 CEDU. Assume il difensore che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost. e articolo 14 CEDU, perche’ determinerebbe un’ingiustificata disparita’ di trattamento fra imputati di reati tributari, in relazione alla loro capacita’ economica, potendo accedere al rito alternativo solo gli imputati piu’ abbienti, e al loro ruolo all’interno della societa’ rappresentata, non potendo parimenti accedere al rito in esame chi e’ stato legale rappresentante della societa’, ma non lo e’ piu’, sicche’ a costoro e’ preclusa la possibilita’ di provvedere al pagamento del debito tributario tramite le risorse della societa’. La norma si porrebbe poi in contrasto sia con l’articolo 24 Cost. e articolo 6, par. 3, lettera b) CEDU, in ragione dell’impedimento all’esercizio di scelte processuali idonee a risultati piu’ vantaggiosi sulla base della situazione economica dell’imputato, sia con l’articolo 113 Cost., stante l’impossibilita’ di sindacare il debito tributario, una volta che il soggetto abbia pagato il debito medesimo al solo scopo di accedere al rito speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

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