Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 dicembre 2023| n. 33751.
La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ope legis per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo lo stato dei luoghi sia stato posto, o lasciato, per opere o segni manifesti ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario (o dei comproprietari) nel determinarla o nel mantenerla; conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù.