Il convenuto in un’azione negatoria di servitù di passaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15931.

La massima estrapolata:

Il convenuto in un’azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell’attore per avere usucapito la servitù o per l’esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialita dell’area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art 345, comma 2, c.p.c..

Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15931

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9076-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 248/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:
– (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– i convenuti si sono costituiti e hanno contestato la domanda, deducendo che si trattava di strada comunale o quanto meno asservita ad uso pubblico, evidenziando altresi’ che, in caso di divieto di transito, i loro sarebbero stati interclusi;
– hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio i loro danti causa (chiamata che era autorizzata dal giudice);
– una delle societa’ chiamate (la (OMISSIS) S.r.l.), costituendosi, ha chiesto a sua volta di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Comune di (OMISSIS);
– il Comune si e’ costituito, chiedendo l’accertamento della costituzione di servitu’ di uso pubblico sulla strada in questione;
-il tribunale ha accolto la domanda del Comune, respingendo di conseguenza le domande degli attori, i quali hanno proposto appello contro la sentenza;
– la corte di merito ha respinto il motivo d’appello degli attori con il quale si negava l’acquisto della servitu’ di uso pubblico da parte dell’ente comunale, mentre ha accolto il motivo rivolto contro il rigetto della negatoria servitutis;
– secondo la corte la negatoria servitutis doveva essere accolta, in quanto i convenuti non avevano provato, e in realta’ neppure allegato, l’acquisto per titolo negoziale o per usucapione della servitu’ di passaggio sulla strada in contestazione;
– il diritto di transito e’ stato si’ riconosciuto, ma in conseguenza di una eccezione di uso pubblico che i convenuti non erano nemmeno legittimati a proporre, in quanto estranea al tema privatistico e di diritto reale oggetto della causa;
– per la cassazione della sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, cui (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso;
– gli altri soggetti cui e’ stato notificato il ricorso sono rimasti intimati;
– le parti costituite hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
– il primo motivo di ricorso denuncia l’insanabile contraddizione della motivazione della sentenza, la’ dove, da un lato, ha riconosciuto, l’esistenza di una servitu’ di uso pubblico, dall’altro, ha accolto la domanda di negatoria servitutis con riferimento al diritto di transito sulla strada in contestazione;
– il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’articolo 949 c.c.;
– gli originari attori avevano chiesto accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto di transito, non l’inesistenza di specifico diritto reale a carico del loro fondi e a favore di quello dei convenuti;
– il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’articolo 1158 c.c.;
– si evidenzia che l’uso pubblico del passaggio puo’ coesistere con un possesso a titolo di servitu’ a favore di un fondo determinato e che c’erano prove sufficienti del possesso esercitato a tale titolo, che e’ stato percio’ ingiustamente negato dalla corte d’appello;
– il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 91 c.p.c.
– il motivo censura la decisione nella parte in cui si compensano per meta’ le spese del doppio grado del giudizio, non sussistendo la reciproca soccombenza ravvisata dalla corte d’appello;
– il quinto motivo censura infine il fatto che la corte di merito non abbia rilevato che una delle parti che aveva impugnato la sentenza del tribunale ( (OMISSIS)) non aveva titolo per farlo, non essendo stata parte del giudizio di primo grado;
– si evidenzia che il difetto di legittimazione e’ rilevabile d’ufficio tanto dal giudice di secondo grado, quanto dalla Suprema Corte investita del ricorso contro la sentenza d’appello;
– i ricorrenti precisano che la questione e’ rilevante sotto il profilo che la somma liquidata per le spese di lite tiene conto anche della quota di spettanza di (OMISSIS);
-l’eccezione riguardante la (OMISSIS) e’ infondata, essendo la stessa avente causa a titolo particolare di uno dei soggetti nei cui confronti fu pronunciata la sentenza impugnata, in quanto tale titolare di un diritto autonomo di impugnazione ex articolo 111 c.p.c. (Cass. n. 4698/1999);
-il primo motivo e’ infondato;
– la contraddittorieta’ della motivazione non e’ piu’ censurabile in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., S.U., n. 8053/2014);
– il secondo motivo e’ fondato;
– la servitu’ di uso pubblico e’ caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettivita’ indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo;
– la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all’ente territoriale che rappresenta la collettivita’ – normalmente il Comune – ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettivita’ uti singulus (Cass. n. 333/2011; n. 8653/1996); n. 4287/1987);
– “il convenuto con un’azione negatoria di servitu’ di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell’attore, o per avere usucapito la servitu’ o per l’esistenza di una servitu’ di uso pubblico o sostenendo la demanialita’ dell’area su cui intende esercitare il passaggio, da luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non gia’ una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 4056/1978);
– in rapporto a tali principi la corte di merito e’ incorsa in un duplice errore:
a) ha ritenuto che i convenuti non avessero titolo per proporre la eccezione di uso pubblico;
b) inoltre, pur riconoscendo come esistente la servitu’, ha accolto la negatoria servitutis, senza considerare che i convenuti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, avevano contestato il fondamento della pretesa non in quanto titolari di una servitu’ prediale sulla strada, ma sostenendo che la strada era asservita ad uso pubblico;
– tale deduzione, proposta come semplice difesa, costituiva prospettazione di una situazione che, ove accertata, bastava a giustificare il rigetto della domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori (Cass. n. 809/1985);
– il fatto che a tale difesa si fosse poi sovrapposta l’iniziativa diretta dell’ente territoriale, intesa a ottenere la sentenza di accertamento della esistenza del diritto, ha lasciato ferma la originaria legittimazione dei convenuti a proporre la relativa eccezione;
– il terzo motivo e’ inammissibile, essendo palese la novita’ della questione;
– e’ stato ampiamente chiarito che gli attuali ricorrenti, convenuti con la negatoria servitutis, avevano sostenuto di essere titolare del diritto di transito in forza della servitu’ di uso pubblico, senza avanzare una domanda intesa a rivendicare un concorrente diritto di passaggio in forza di servitu’ prediale acquistata per usucapione;
– il quarto motivo e’ assorbito e anche l’ultimo;
– si giustifica in relazione al secondo motivo la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolera’ le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

rigetta il primo e il terzo motivo; accoglie il secondo; dichiara assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa- composizione anche per le spese.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *