La surrogazione dell’ente erogatore di prestazioni previdenziali

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15870.

La massima estrapolata:

La surrogazione dell’ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l’effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l’indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso in cui i familiari di un soggetto deceduto a causa di un incidente sciistico erano stati integralmente risarciti, a seguito di transazione, dall’assicuratore del soggetto responsabile, aveva escluso che potesse operare la surrogazione in favore di un ente previdenziale straniero che aveva successivamente erogato prestazioni assistenziali in loro favore, in considerazione della diversità di queste ultime rispetto al credito risarcitorio, peraltro già estinto all’epoca del loro versamento).

Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15870

Data udienza 13 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28023/2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/03/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS), Ente previdenziale tedesco, agendo ex articolo 85 Reg. CE n. 883/2004, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cavalese, (OMISSIS), perche’ ne fosse accertata l’esclusiva responsabilita’ nella causazione dell’incidente sciistico che aveva provocato la morte di (OMISSIS), suo assicurato, e perche’ venisse condannato a corrispondergli tutte le somme che, sulla base del rapporto assicurativo, erano state erogate ed avrebbero dovuto essere erogate agli eredi (OMISSIS): somme quantificate in Euro 245.805,91, al netto degli interessi legali.
Il convenuto contestava la pretesa attorea e chiamava in giudizio la propria assicurazione, (OMISSIS) SPA, per essere da essa manlevato nel caso di condanna. Quest’ultima eccepiva il difetto di operativita’ della polizza e chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello di Trento, successivamente, con le sentenze n. 79/2009 e n. 152/2011, respingevano la domanda attorea, ritenendo che, sulla base della interpretazione dell’articolo 93 Reg. CE n. 1408/1971, poi sostituito dall’articolo 85 del Reg. CE n. 883/2004/risultante dalla sentenza 21/09/2009 della Corte di Giustizia UE, l’ente previdenziale tedesco non vantasse alcun diritto di surroga.
Avverso la sentenza n. 152/2011 il (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, lamentando la erronea interpretazione dell’articolo 93 del Reg. CE n. 1408/71 e del successivo articolo 85 Reg. CE n. 883/2004, determinata dalla irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia nella fattispecie concreta, e chiedendo la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE.
Con ordinanza n. 4447/2015 la III sezione civile della Corte di Cassazione riteneva priva di fondamento l’istanza di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia, perche’ la decisione invocata dal ricorrente, resa il 21/09/2009 (in C-397/86), non forniva una lettura antitetica dell’articolo 93 del Reg. CE n. 14708/71, ma ne completava la portata con riferimento alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa, e chiedeva l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa ai limiti del diritto di surroga di un ente previdenziale straniero.
Con sentenza n. 13372/2016 le Sezioni unite accoglievano il ricorso principale di (OMISSIS), cassavano la sentenza n. 152/11 e rinviavano la controversia alla Corte d’Appello di Trento, perche’ accertasse preliminarmente la risarcibilita’ del danno e la sua entita’, non essendovi stato un esame sul punto, una volta osservato che l’ente previdenziale tedesco soltanto nell’aprile 2006 aveva inviato la comunicazione con cui manifestava l’intenzione di surrogarsi nei diritti degli eredi (OMISSIS), i quali, gia’ nel 2004 avevano rilasciato alla compagnia assicuratrice di (OMISSIS) quietanza liberatoria, ritenendosi tacitati d’ogni pretesa.
Per le Sezioni Unite il problema della surrogabilita’ e dei suoi limiti costituiva “un posterius rispetto a quello prioritario dell’entita’ del danno e della sua risarcibilita’” e chiarire se, nell’ipotesi di morte della persona offesa, dall’ammontare del risarcimento per danno patrimoniale conseguente al fatto illecito dovessero o meno escludersi le prestazioni erogate ai congiunti superstiti dell’assicuratore sociale o dall’ente previdenziale cosi’ come verificare l’applicabilita’ del principio della compensatio lucri cum damno erano da considerarsi, nel caso concreto, questioni irrilevante, la prima, e prematura, la seconda.
Il (OMISSIS) riassumeva la causa davanti alla Corte d’Appello di Trento che, con la sentenza n. 198/2017, pubblicata il 13/07/2017, respingeva l’appello proposto dall’ente previdenziale tedesco e lo condannava alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
La Corte territoriale riconosceva a carico di (OMISSIS) una responsabilita’ del 50% nella causazione del sinistro e, preso atto che la somma ottenuta dagli eredi (OMISSIS) nel 2004 ammontava ad Euro 258.229,00, quindi, approssimativamente alla meta’ del danno riportato, stimato in Euro 400.000,00, riteneva che l’obbligo risarcitorio del danneggiante fosse opponibile all’Ente tedesco, non ostando a cio’ la previsione della surroga ex lege contenuta nel diritto tedesco. Per il diritto italiano, la dichiarazione della volonta’ di surrogarsi costituisce una condizione per il subentro a titolo particolare nei diritti di credito dei beneficiari delle prestazioni previdenziali: beneficiari che fino a quel momento hanno la piena disponibilita’ del diritto di credito, sicche’ l’estinzione del diritto di credito, per intervenuta transazione, e’ opponibile all’ente previdenziale. In caso contrario si attribuirebbero all’ente previdenziale diritti supplementari nei confronti del terzo, non previsti dall’ordinamento italiano.
In aggiunta, la Corte precisava che: a) la pensione di reversibilita’ e l’assegno di mantenimento, per il diritto italiano, non vengono attribuiti per il fatto che la persona offesa sia vittima di un illecito, ma perche’ l’offeso e i superstiti hanno diritto a quei trattamenti; b) l’esercizio della surroga non puo’ eccedere i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti del responsabile del fatto illecito in forza del diritto dello Stato membro in cui si e’ verificato il danno.
Avversa detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria.
Resiste e propone ricorso incidentale condizionato (OMISSIS) che si avvale della facolta’ di depositare memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) SPA, la quale chiede che il giudizio venga riunito a quello di revocazione pendente sub n. 26292/2016 avverso la sentenza n. 13372/2016 delle Sezioni Unite.
(OMISSIS) resiste al ricorso incidentale di (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente respinta la eccezione di improcedibilita’ del ricorso formulata da (OMISSIS) (p. 12 controricorso) e da (OMISSIS) (p. 9 del controricorso) per violazione dell’articolo 369 c.p.c., n. 2, non avendo l’ente ricorrente depositato copia autentica della sentenza impugnata.
1.1. Il ricorrente ha asseverato come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico ed ha altresi’ dichiarato conformi agli originali le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta, percio’ non e’ incorso nella dedotta improcedibilita’.
Ricorso principale.
2. (OMISSIS) deduce la mancata ottemperanza ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza conclusiva del giudizio rescindente.
L’errore imputato alla Corte territoriale e’ quello di aver presupposto che le Sezioni Unite avessero confermato l’interpretazione dell’articolo 93 del Reg. offerto dalla sentenza cassata, nonostante il provvedimento rescindente, richiamando l’ordinanza di rimessione n. 4447/2015, avesse ritenuto, al fine di rigettare l’istanza di rinvio alla Corte di Giustizia ex articolo 234 Trattato CE, che la sentenza della Corte di Giustizia del 02/06/1994 (C-428/92) e quella del 21/09/1999 (C397/96) non fossero confliggenti, bensi’ complementari. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, concludere nel senso dell’esperibilita’ dell’azione di surroga dell’ente previdenziale tedesco.
L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulata da entrambi i controricorrenti, per difetto di specificita’ e completezza del motivo, non essendo stato immediatamente ricondotto ad uno dei cinque vizi cassatori individuati dall’articolo 360 c.p.c., non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene, pur confermando che quello di Cassazione e’ un giudizio sulla sentenza impugnata, giacche’ il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza fondandosi su almeno uno dei motivi enunciati dalla legge, che non sia indispensabile una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del ricorso, ove la formulazione della domanda rivolta al giudice risulti chiara, univoca e riferibile alla sentenza impugnata e se da essa si evinca la sussistenza dell’astratta incidenza causale dell’errore denunciato sulla cassazione della medesima. Vale, infatti, anche per il ricorso per cassazione il principio secondo il quale nell’interpretazione della domanda e dell’eccezione il giudice non e’ vincolato dal nomen iuris indicato dalla parte o dalle norme giuridiche citate, dovendo procedere, nell’ambito della propria funzione nomofilattica, alla qualificazione della causa petendi od excipiendi, deducendola dal contenuto della prospettazione posta a base della istanza caducatoria.
Nel caso in esame il fatto che il motivo non sia stato ricondotto ad uno dei vizi-forma di cui all’articolo 360 c.p.c., non osta alla individuazione del contenuto della richiesta cassatoria.
2. Nel merito il motivo e’ da ritenersi infondato.
Va, in primo luogo, rilevato che la decisione della Corte d’Appello si fonda su una pluralita’ di rationes decidendi e che solo una di esse, come si evince dalla prospettazione del motivo di ricorso, e’ stata raggiunta dalla richiesta di cassazione. Le altre non sono fatte oggetto di doglianza, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.
Cio’ di per se’ basterebbe – posto che le rationes decidendi non attinte dalla impugnazione si rivelano logicamente e giuridicamente sufficienti a sorreggerla – per dichiarare inammissibile il ricorso, nel solco del principio secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far emergere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, bensi’ un rimedio impugnatorio a critica vincolata, il cui perimetro di cognizione e’ solo quello delimitato dai vizi dedotti (Cass. 04/03/2016, n. 4293).
Le ragioni non impugnate sono le seguenti: a) l’Ente previdenziale non puo’ vantare alcun diritto di surroga, posto che, in relazione alle prestazioni assistenziali rappresentate dalla pensione di reversibilita’ e dall’assegno di mantenimento ai figli minori, nessun diritto, nei confronti del terzo responsabile del danno (…) gli eredi (OMISSIS) potevano vantare, posto che tale pensione e tale assegno non vengono attribuiti per il fatto che la persona offesa e’ stata vittima di un illecito, ma solo perche’ l’offeso o i superstiti hanno diritto a quel determinato tipo di pensione; b) la surroga puo’ essere esercitata a condizione che il suo esercizio non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell’autore del danno in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio si e’ verificato il danno.
L’infondatezza del motivo discende dal fatto che comunque entrambe tali rationes decidendi sono la conseguenza dell’accertamento demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.
Va, infatti, rilevato che il diritto di surroga, a prescindere che sia esercitabile sulla scorta del § 116 SGB X (Codice previdenziale tedesco), quindi automaticamente, o in applicazione dell’omologo articolo 1916 c.c. italiano che, invece, richiede la dichiarazione da parte del surrogante di avere pagato l’indennita’ e di volersi surrogare (dichiarazione sottoposta all’operare della presunzione di cui all’articolo 1335 c.c. e che produce il duplice effetto di far perdere all’assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all’assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti dall’assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l’inerzia dell’assicurato; Cass. 24/11/2005, n. 24806), comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso; il surrogante subentra, per mezzo di una sostituzione integrale ed omnicomprensiva – sempre che’ la surrogazione non sia parziale – in tutti i diritti del danneggiato verso il terzo responsabile esponendosi, per converso, alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre a quello (Cass. 14/10/2016, n. 20740).
La surrogazione, dunque, secondo la giurisprudenza, da’ luogo ad un trasferimento a titolo derivativo del diritto di credito vantato dal surrogato verso il terzo responsabile e non gia’ ad un fenomeno novativo, come pure sostenuto da una parte della dottrina. Lo riconosce lo stesso ricorrente: a p. 21 del ricorso si legge che: “il § 116 SGB (…) prevede un subentro automatico dell’assicuratore nella posizione dell’assicurato, ovvero un passaggio automatico del credito dal secondo al primo”. Anche se poi, a p. 24, incorre in una evidente contraddizione quando imputa alla Corte territoriale di avere confuso e sovrapposto “il diritto degli eredi con il diritto dell’Ente, che invece, sono due cose completamente diverse, autonome e separate”.
Proprio la natura derivativa – e non gia’ originaria – del titolo di acquisto implica che occorre accertare se il surrogato vanti un diritto nei confronti del terzo responsabile e che sia necessario altresi’ determinare l’entita’ del credito che la vittima puo’ far valere nei confronti del terzo responsabile, anche al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per una eventuale surroga solo parziale.
Il surrogante non vanta nei confronti del terzo responsabile un diritto costituitosi ex novo in virtu’ dell’illecito – come contraddittoriamente e del tutto inspiegabilmente sostiene il ricorrente (cfr. infra) – ne’ vanta nei confronti del terzo responsabile un quid novi che prima non esisteva e che prende vita e si costituisce in virtu’ della legge che prevede la surroga, ma vanta lo stesso diritto che aveva il precedente titolare.
Cio’ giustifica l’applicazione alla surrogazione dei seguenti principi:
a) il nuovo titolare (il surrogante) non puo’ vantare un diritto di portata piu’ ampia di quello che vantava il precedente titolare (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet);
b) l’acquisto del diritto del nuovo titolare (surrogante) dipende dalla effettiva esistenza del diritto del precedente titolare (resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis).
Il fatto che la surrogazione trovi fonte nella legge e non nella volonta’ delle parti non modifica la natura derivativa del titolo da cui deriva il credito del surrogante, percio’ permangono invariate tutte le caratteristiche dell’obbligazione originaria che resta inalterata nel suo contenuto.
Quando la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente ha sollecitato l’accertamento che gli eredi (OMISSIS) vantassero un credito suscettibile di surroga ed ha richiesto che se ne determinasse l’ammontare – vieppiu’ in considerazione del rilievo inequivocabilmente attribuito all’intervenuta transazione (a p. 7 la sentenza sottolinea, dopo aver rilevato che gli eredi (OMISSIS) avevano rilasciato ampia quietanza liberatoria, cosicche’ era venuta meno qualsiasi pretesa azionabile nei confronti del (OMISSIS) non solo da loro stessi, ma anche da soggetti terzi che avessero agito in surroga, che proprio questo e’ il punto decisivo: la surrogabilita’ eventuale deriva, infatti, dalla risarcibilita’ o meno del danno”) – ha preteso l’applicazione, nel caso concreto, dei principi e dei corollari sottesi dalla natura derivativa del diritto del surrogante.
Correttamente, percio’, la Corte del rinvio ha verificato: a) se gli eredi (OMISSIS) vantassero un diritto di credito nei confronti di (OMISSIS); b) a quanto ammontasse questo diritto di credito; c) se vi fossero i presupposti per la eventuale surrogabilita’.
All’esito di tale accertamento e’ stato riconosciuto il concorso di responsabilita’ di (OMISSIS), nella misura del 50%, nella causazione dell’incidente sciistico mortale; e’ stato individuato, sulla scorta della richiesta del ricorrente, l’ammontare della pretesa risarcitoria degli eredi (OMISSIS) nei confronti del corresponsabile dell’incidente: la meta’ di Euro 400.000,00; e’ stato dichiarato estinto il diritto di credito degli eredi (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) a seguito del pagamento da parte di (OMISSIS) di Euro 258.229,00 con rilascio di quietanza liberatoria. In aggiunta, ha escluso che gli eredi (OMISSIS) avessero nei confronti di (OMISSIS) un credito relativo alla pensione di reversibilita’ e all’assegno di mantenimento ed ha rilevato che l’ente previdenziale non avrebbe potuto, sulla scorta del § 116 SGB, agire nei confronti del terzo responsabile pretendendo diritti che la vittima ed i suoi aventi causa non potevano esigere dal terzo responsabile secondo il diritto italiano.
La questione dell’estinzione del credito risarcitorio – che come si e’ gia’ detto e’ l’unica attinta dalla impugnazione – viene liquidata sbrigativamente ed apoditticamente dal ricorrente, ritenendo la’ transazione res inter alios, e quindi a lui non opponibile, in ragione del fatto che gli aventi causa nel momento della firma della quietanza liberatoria non potevano piu’ disporre e non potevano piu’ rinunciare a cio’ in cui l’ente previdenziale si era surrogato al momento del sinistro.
Il punto merita alcune precisazioni.
Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con la circostanza che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, da lui stesso invocata per risolvere la questione in senso diametralmente opposto rispetto alla decisione gravata, prevede il “versamento” da parte dell’ente previdenziale straniero di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi causa.
In altri termini, e’ il pagamento, cioe’ il soddisfacimento dell’interesse creditorio, a porsi quale presupposto per il verificarsi di due effetti: quello acquisitivo/recuperatorio da parte del solvens; quello estintivo dell’interesse del creditore che ne giustifica l’estromissione dal rapporto.
Che la surrogazione avvenga automaticamente – nel nostro ordinamento cio’ e’ previsto dall’articolo 1203 c.c. – cioe’ senza che il solvens dichiari di voler esercitare il diritto di surroga e senza il consenso del creditore originario e/o del debitore, ovvero mediante una manifestazione di volonta’ di esercizio del diritto potestativo di subingresso nella posizione del creditore soddisfatto rappresenta un posterius rispetto al presupposto evidenziato.
L’Ente previdenziale tedesco pretenderebbe, invece, di far decorrere i due effetti descritti dal mero verificarsi dell’illecito.
Correttamente la Corte territoriale, a p. 18, ha stigmatizzato tale tesi, osservando che la difesa del ricorrente sovrappone senza dare motivazione due momenti che in realta’ non possono giuridicamente coincidere: l’obbligo di corrispondere le prestazioni e l’atto di erogazione delle stesse.
La ricostruzione giuridica sostenuta dall’ente di previdenza non trova, come rilevato dal giudice a quo, riscontro nelle “fonti” citate: il § 116 SGB X, infatti, afferma che l’ente previdenziale “puo'” agire in surroga, quando il diritto al risarcimento di un danno basato su altre norme di legge passa all’istituto assicurativo nella misura in cui questo, sulla base dell’evento dannoso, deve fornire delle’ prestazioni sociali.
A smentire la ricostruzione del (OMISSIS) vi e’ soprattutto il dato relativo alla facolta’ dell’ente previdenziale di agire in surroga: segno che anche per il diritto tedesco la surroga costituisce l’esercizio di un diritto potestativo del surrogante.
Altri due elementi che si pongono in antitesi con la tesi dell’automatismo nel senso divisato dal ricorrente sono costituiti dal rinvio ad altre norme di legge che prevedano la nascita del diritto al risarcimento del danno in capo alla vittima o ai suoi aventi causa e dalla ricorrenza di un obbligo in capo all’ente previdenziale di erogare le prestazioni sociali.
Anche la sentenza del (OMISSIS) dell’08/07/2003 non offre appigli a supporto dell’automatismo della surroga nell’accezione fatta propria dal ricorrente; la sentenza si limita, infatti, a stabilire che in presenza dei presupposti di cui al § 116 SGB X l’ente previdenziale avente diritto al regresso si surroga ex lege, cioe’ senza che esso debba ulteriormente attivarsi, nel diritto del danneggiato nei confronti del danneggiante. Oltre al rinvio ai presupposti del Codice previdenziale, la pronuncia contiene un significativo riferimento al “regresso’ che presuppone appunto l’avvenuto versamento delle somme da parte dell’ente surrogante all’avente diritto.
Infine, anche la giurisprudenza comunitaria relativa all’interpretazione dell’articolo 93 del Reg. 1408/71 e dell’articolo 85 del Reg. 883/2004 osta all’accoglimento della tesi del ricorrente.
Premesso che il presupposto per l’operare del diritto di surroga di cui all’articolo 93, e’ che la vittima abbia beneficiato delle prestazioni previdenziali da parte dell’ente previdenziale, la Corte di Giustizia ha ribadito che in caso di danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro (in Italia, nel caso di specie) che abbia comportato il “versamento” di prestazioni previdenziali alla vittima o ai suoi aventi causa da parte di un ente previdenziale appartenente ad altro Stato membro (la Germania, nella vicenda per cui e’ causa) e che puo’ avere determinato la surroga di tale ente, i diritti del surrogato nei confronti del terzo responsabile si determinano in conformita’ con il diritto dello Stato membro in cui si e’ verificato l’illecito: “soltanto nei diritti cosi’ determinati si puo’ surrogare l’ente debitore (…) la surrogazione (…) non puo’ produrre l’effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo”.
Ne consegue che correttamente la Corte territoriale, in applicazione dei principi propri della natura derivativa del diritto di credito dell’ente surrogante, ha dato rilievo al fatto che prima che quest’ultimo versasse loro i contributi previdenziali, gli eredi (OMISSIS) avevano ottenuto il soddisfacimento della pretesa risarcitoria nascente dall’illecito direttamente dall’assicurazione del terzo responsabile; al fatto che tale soddisfacimento, come risulta dalla quietanza risarcitoria, fosse integrale (precludendo cosi’ anche la surrogabilita’ parziale); al fatto che, secondo il diritto italiano, il credito risarcitorio patrimoniale derivante dall’incidente sciistico non comprendesse la pensione di reversibilita’ ne’ l’assegno di mantenimento a favore degli organi.
Non essendo stato messo in dubbio che la transazione riguardasse voci di danno diverse da quelle oggetto della prestazione previdenziale – la surrogazione non puo’, infatti, aver luogo per quelle voci di danno che non sono oggetto della garanzia previdenziale: in tal senso la Corte di Giustizia con sentenza del 16/02/1977 (C-397/02) ha stabilito che l’azione surrogatoria dell’Ente previdenziale di uno Stato membro per un infortunio subito dai suoi iscritti nel territorio di un altro Stato membro puo’ concernere, fra gli indennizzi riconosciuti al danneggiato od ai suoi aventi causa dalla legislazione dello Stato in cui il danno s’e’ prodotto, soltanto quelli che corrispondono alle prestazioni erogate dall’Ente debitore (nel caso di specie era stato escluso il diritto di surroga sul risarcimento dovuto al danneggiato a titolo di danni morali e di altri elementi di danno a carattere personale) – la Corte territoriale ha solo escluso, correttamente, che l’accoglimento della domanda di surroga comportasse per il terzo danneggiante un aggravio di responsabilita’, in termini sia di sussistenza sia di estensione, a causa dell’intervento di un’Istituzione di altro Stato membro che offrisse prestazioni al danneggiato.
Ricorso incidentale condizionato
3. (OMISSIS) lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) riconoscimento di fatto decisivo per il giudizio in difetto del necessario esame; b) omessa motivazione su fatto decisivo e discusso del giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto ricorrente la qualita’ di ente pubblico del ricorrente con conseguente violazione e falsa applicazione della norma di conflitto comunitaria contenuta nell’articolo 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successive modificazioni.
4. Il ricorso e’ rigettato.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
6. Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell’ente ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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