Formazione di una graduatoria

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 29 luglio 2019, n. 5336.

La massima estrapolata:

Neppure l’eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria, come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis, potrebbe mai legittimare l’Amministrazione a disattenderne le prescrizioni, in quanto l’intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.

Sentenza 29 luglio 2019, n. 5336

Data udienza 9 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2012, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
contro
il signor Gi. Be., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ro. Da., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…),
nei confronti
della signora Or. Pa., non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione Prima ter n. 8029/2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato signor Gi. Be.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Giovanni Orsini, e uditi per le parti l’avvocato Ma. Ro. Da. e l’avvocato dello Stato Gi. Ci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Bernacchia, dipendente del Ministero dell’Interno, inquadrato nell’area B, posizione economica B3 super, con decorrenza 1 gennaio 2004, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione a n. 232 posti per l’accesso all’area C, posizione economica C1, pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Interno il 23 novembre 2007.
L’art. 5 del bando di concorso prevedeva lo svolgimento di una prova selettiva (n. 80 quesiti) ed in caso di parità di punteggio tra i candidati, all’esito di tale prova, l’applicazione secondo il seguente ordine dei criteri specificamente indicati nella lex specialis: “a) posizione economica di provenienza; b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) originaria posizione nel ruolo di anzianità ; d) criteri generali per gli inquadramenti”.
2. L’odierno appellante, essendosi collocato in posizione non utile (posto n. 438) della graduatoria provvisoria e di quella definitiva di merito, ha proposto ricorso al TAR lamentando la mancata stretta applicazione dei criteri citati. Secondo tale prospettazione, infatti, l’Amministrazione non avrebbe applicato la previsione del bando valevole in caso di parità di punteggio tra i candidati, secondo cui la stessa avrebbe dovuto tener conto della posizione economica di provenienza e, in caso di persistente parità, della originaria posizione nel ruolo di anzianità .
3. Il TAR adito ha accolto il ricorso con la sentenza impugnata, in questa sede, dal Ministero dell’Interno.
Il sig. Bernacchia si è costituito in giudizio chiedendo l’integrale rigetto dell’appello.
4. L’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia in epigrafe per aver omesso di tenere in adeguata considerazione il contenuto delle note esplicative al bando (pubblicate congiuntamente) relative alla previsione di cui all’art. 5. Le note esplicative chiarivano, infatti, che il ricorso al criterio sub c) (originaria posizione nel ruolo di anzianità ) fosse possibile solo con riferimento al singolo profilo professionale cui appartiene il dipendente al momento della presentazione della domanda, mentre non fosse possibile nelle ipotesi in cui (come nel caso in esame) i candidati provenivano da profili professionali fra loro diversi.
Ancora, i primi giudici avrebbero omesso di considerare che l’operato in concreto posto in essere (conformemente alle richiamate note esplicative) si era reso necessario per evitare di valutare per due volte l’anzianità complessiva di servizio, la quale era stata già valutata per l’accesso al profilo professionale di appartenenza.
Il Ministero dell’Interno, ulteriormente, rivendica la legittimità del ricorso al criterio (sussidiario) della maggiore età anagrafica come criterio ultimo in base al quale procedere alla predisposizione della graduatoria finale.
5. Nella udienza pubblica del 9 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La Sezione condivide l’orientamento già affermato da questo Consiglio con rifermento ad identica fattispecie relativa al medesimo concorso (Cons. Stato, sez. VI, n. 2489 del 2011).
Deve essere ribadito, in particolare, il principio dell’intangibilità in sede applicativa da parte dell’Amministrazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis della procedura selettiva.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato con chiarezza che neppure l’eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) potrebbe mai legittimare l’Amministrazione a disattenderne le prescrizioni, in quanto l’intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909; id., sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969; id., sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; id., sez. VI, 06 marzo 2018, n. 1447; id., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
6.2. Nel caso di specie, il bando di concorso faceva espressamente ed integralmente rinvio (senza limitazioni di sorta) alle previsioni di cui all’art. 10 del richiamato C.C.N.L. e ai (quattro) criteri sussidiari ivi contemplati nonostante la procedura fosse aperta a dipendenti provenienti da diversi profili.
La precisazione contenuta nelle note esplicative concernente i limiti applicativi di tali criteri non può in ogni caso contraddire il contenuto del bando, che, semmai, in presenza di una ritenuta inapplicabilità del criterio di cui alla lett. c) ad una procedura che prevedeva dall’origine la partecipazione di dipendenti appartenenti a diversi profili professionali, avrebbe dovuto essere opportunamente modificato.
Pertanto l’Amministrazione, rilevato che il criterio sub b) (permanenza nella posizione economica di provenienza) aveva dato esiti identici per più candidati, sì da rendere necessario il ricorso all’ulteriore criterio sub c) (originaria posizione nel ruolo di anzianità ), avrebbe dovuto applicare il criterio da ultimo richiamato.
6.3. Quanto ai criteri generali per gli inquadramenti, richiamati dalla lett. d) in caso di ulteriore parità, si osserva, per completezza, che la legge n. 127 del 1997 (già entrata in vigore al momento dell’adozione degli atti impugnati) ha abolito ogni riferimento preferenziale alla maggiore età per l’ammissione ai concorsi pubblici, precisando che, a parità di punteggio a conclusione della valutazione dei titoli e delle prove di esame, “è preferito il candidato più giovane di età “(articolo 3, comma 7, come modificato dal dalla legge 16 giugno 1998, n. 191).
7. Per le considerazioni esposte l’appello deve essere respinto.
Sussistono le ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

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