Idivisibilità di cui all’art. 1071 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17884.

La massima estrapolata:

In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché detto effetto si determina “ex lege”, non occorre alcuna espressa menzione, a tale riguardo, negli atti traslativi attraverso cui si determina la divisione del fondo dominante: sicché, nel silenzio delle parti – in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l’originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un “unicum ” ai fini dell’esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.

L’estensione e le modalita’ di esercizio della servitu’ (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’utilitas legittimante la costituzione della servitu’. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, e’ possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 c.c

Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17884

Data udienza 29 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21557-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2985/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Benevento, (OMISSIS) affinche’, riconosciuta la legittimita’ dell’esercizio della servitu’ di passaggio sul fondo di proprieta’ del convenuto, quest’ultimo fosse condannato a far cessare gli impedimenti di turbative all’esercizio della stessa, ordinando l’espianto degli alberi e la recisione dei rami che invadevano l’area destinata al passaggio, con condanna al pagamento della somma di Euro 5000 a titolo di risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, previa declaratoria della legittimita’ dell’esercizio della servitu’ di passaggio da parte dell’attrice, condannava il convenuto alla cessazione di ogni turbativa attraverso l’eliminazione dei rami degli alberi invadenti il tracciato oggetto di causa; rigettava, invece, la domanda risarcitoria per assenza di prova.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS).
4. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello, confermando l’esistenza del diritto di servitu’ a vantaggio della particella 405 e affermando che la stessa non aveva natura esclusivamente pedonale e, dunque, la semplice presenza dei rami d’ulivo risultava idonea a determinare una turbativa dell’esercizio della servitu’ e il convenuto doveva far cessare la turbativa.
5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
6. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
7. Il ricorrente con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 281 sexies e 352 c.p.c. e dell’articolo 11 disp. gen., e degli articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 160 c.p.c., n. 4.
Il ricorrente premette che l’atto di citazione in appello fu notificato il 24 gennaio 2012, dunque, prima della data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, articolo 27 ter che prevedeva che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi dell’articolo 36, entrava in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo quanto previsto all’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36.
Dunque, a parere del ricorrente la sentenza sarebbe nulla per violazione e falsa applicazione di norme processuali e anche per la grave violazione del diritto di difesa, avendo le parti chiesto concordemente la trattazione della causa secondo il modello delineato dagli articoli 190 e 352 c.p.c. con richiesta di concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.2 Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha gia’ affermato il seguente principio di diritto: “L’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’articolo 281-sexies c.p.c. e’ stata prevista dall’articolo 352 c.p.c., comma 6, come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 27 con decorrenza 1 febbraio 2012, sicche’, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione “de qua” trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data” (Sez. 3, Sent. n. 20124 del 2015).
In particolare, in occasione della citata pronuncia, si e’ detto che l’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’articolo 281-sexies c.p.c., che prevede la decisione a seguito di trattazione orale, e’ stata espressamente prevista dall’articolo 352 c.p.c., comma 6 o u.c. come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 27, comma 1, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, ossia decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (come stabilito dallo stesso articolo 27 citato, articolo 2), che e’ stata fissata, dalla medesima L. n. 183, articolo 30 al 1 gennaio 2012. In difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, l’introdotta disposizione di cui all’articolo 352 codice di rito, comma 6 trova applicazione nel corso dei giudizi di appello alla data del 1 febbraio 2012 (avendo reso ormai superflua la valutazione di compatibilita’ dell’articolo 281-sexies c.p.c. prevista dall’articolo 359 cit. codice; cfr., in motivazione, Cass., 19 maggio 2015, n. 10198), cosi’ da facoltizzare il giudice di appello, dalla predetta data, a “pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Posto che la sentenza di appello impugnata in questa sede e’ stata pronunciata in udienza il 1 luglio 2015, la doglianza di parte ricorrente e’ priva di ogni consistenza.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
A parere del ricorrente si sarebbe concretizzata una violazione dell’articolo 112 c.p.c. in quanto la servitu’ di passaggio consentirebbe all’attrice di accedere anche al fabbricato posto su altra particella a causa dell’unificazione compiuta dall’attrice proprietaria dei due distinti fondi.
2.1 Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Non vi e’ stata alcuna ultrapetizione in quanto la sentenza impugnata afferma espressamente l’esistenza del diritto di servitu’ a vantaggio della particella (OMISSIS), risultando irrilevante che tale particella sia stata successivamente unita ad altra non presa in considerazione dalla sentenza impugnata.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 833 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1071 c.c.
A parere del ricorrente la sentenza di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo all’assottigliarsi delle originarie esigenze del fondo dominante ridotto a soli 33,36, metri quadri, le cui esigenze sarebbero soddisfatte da una larghezza di poco superiore a 3 metri per il transito. Cio’ peraltro a conferma della natura puramente emulativa dell’azione.
In alternativa il ricorrente solleva questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1071 c.c. nella parte in cui non prevede che a seguito di plurime divisioni o alienazioni del fondo dominante il giudice possa valutare con prudente apprezzamento se esista ancora un’utilita’ e saggiarne la portata, i limiti, il contenuto, l’estensione e le modalita’ di esercizio della servitu’ alla luce delle esigenze da soddisfare rispetto a quelle originali.
3.1 Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente da per presupposto un elemento di fatto, quale quello relativo alla riduzione o al frazionamento della particella a beneficio della quale e’ stata costituita la servitu’, che non risulta in alcun modo affrontato dalla sentenza impugnata. Sicche’ la questione si pone irrimediabilmente come nuova non avendo indicato il ricorrente in quale atto del giudizio di appello aveva fatto valere tale censura, che peraltro si pone in contraddizione con il primo motivo dove si lamenta l’unione di piu’ particelle evidenziando un ampiamento e non una riduzione o un frazionamento della proprieta’ del terreno che costituisce il fondo dominante a beneficio del quale e’ posta la servitu’ di passaggio in esame. Inoltre, il ricorrente non chiarisce neanche la natura della servitu’ che nella specie risulta costituita sulla base di un contratto, e dunque, rimessa all’autonomia negoziale delle parti.
Infine, deve ribadirsi il seguente principio di diritto: In tema di servitu’ prediali, il principio della cosiddetta indivisibilita’ di cui all’articolo 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiche’ tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicche’ nel silenzio delle parti – in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto – la servitu’ continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle gia’ componenti l’originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell’esercizio della servitu’, ancorche’ le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguita’ con il fondo servente (Sez. 2, Sent. n. 2168 del 2006).
Per gli stessi motivi e’ irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale eccepita dal ricorrente in relazione all’articolo 1071 c.c.
4. Il quarto motivo e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1063, 1065 e 1066 e articolo 1362 c.c. e ss., 2967 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Secondo il ricorrente il giudice ha trascurato di considerare che si trattava di una servitu’ di passaggio esclusivamente pedonale, dunque, non poteva pretendersi il passaggio con mezzi meccanici. In particolare, il titolo costitutivo era generico e non prevedeva espressamente altro che il passaggio a piedi del beneficiario.
Dunque, la violazione di legge riguarderebbe l’errore interpretativo del giudice che e’ ricorso ad un criterio di fatto quale quello dell’estensione del fondo dominante, e non invece al criterio legale suppletivo, ex articolo 1065 c.c.
4.1 Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente chiede una diversa interpretazione del titolo negoziale in base al quale e’ stata costituita la servitu’ di passaggio in esame e, tuttavia, non riporta il contenuto di tale contratto in modo da consentire a questa Corte di valutare l’eventuale violazione di un criterio legale di ermeneutica negoziale da parte del giudice di merito.
Peraltro va ribadito che: “L’estensione e le modalita’ di esercizio della servitu’ (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’utilitas legittimante la costituzione della servitu’. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, e’ possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 c.c.” (Sez. 2, Ord. n. 20696 del 2018).
L’estensione di una servitu’ convenzionale e le modalita’ del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli articoli 1362 c.c. e ss.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente (Sez. 2, Sent. n. 7564 del 2017).
5. Il ricorso e’ rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1800 piu’ 200 per esborsi;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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