La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1224/2025, ha chiarito i limiti di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi dell'articolo 348-ter del Codice di Procedura Civile (Cpc).
La Corte ha stabilito che tale ordinanza, se basata sulla manifesta infondatezza nel merito dell'appello, non è ricorribile per cassazione, neanche ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, poiché non ha carattere definitivo. In questi casi, infatti, il comma 3 dello stesso articolo 348-ter Cpc consente di impugnare per cassazione la sentenza di primo grado.
Al contrario, l'ordinanza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, ma solo per vizi suoi propri, ovvero per violazioni della legge processuale che la inficiano direttamente. In altre parole, è possibile contestare come l'ordinanza è stata emessa, non il merito della decisione sull'appello.





