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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 marzo 2014, n. 10893. Nei confronti di una presunta "testa di legno" non può trovare «automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto»; tuttavia, ciò vale soltanto per i casi di bancarotta fraudolenta per distrazione, «mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita […], atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 marzo 2014, n. 10893 Ritenuto in fatto Il difensore di C.D’I. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del suddetto imputato dal Tribunale di Teramo il 14/06/2007; i fatti si riferiscono al fallimento della Geo Progect...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858. In tema di vendita e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell'immobile: il che esclude l'assoluta inidoneita' del bene ad essere adibito all'uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell'immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualita' promesse (articolo 1497 cod. civ.), che pero' soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall'articolo 1495 cod. civ.; addirittura, a stregua di quanto ancora affermato dal ricorrente, e' stato possibile adeguare l'immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l'immobile utilizzabile per l'intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si e' detto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Luisa – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 7765. Anche gli organi pubblici deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da privati possono essere chiamati a rispondere dei reati urbanistici. E ciò non solo nel caso in cui il rilascio dell'atto illegittimo sia avvenuto con dolo, ma anche nelle ipotesi di semplice colpa del funzionario

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 19 febbraio 2014, n. 7765 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. GAZZARA Santi...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 marzo 2014, n. 10594. Il sequestro preventivo si può applicare anche agli articoli on line con la tecnica dell'oscuramento

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 5 marzo 2014, n. 10594 Ritenuto in fatto 1. Nel procedimento a carico di M.T., Pa.M., P.A., i primi due indagati con riferimento al delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di C.A., il terzo con riferimento al delitto di cui all’articolo 57 cp, il tribunale del...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014. In materia di contrattazione collettiva, la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che spesso consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alle negoziazione tra le parti private, come preamboli, note a verbale, ecc), il particolare linguaggio usato nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell’azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dell'art. 1363 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 2757 del 6 febbraio 2014 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.5.2010, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame proposto dalla società S. c.p.a. avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da R.R. per il risarcimento del danno connesso all’inadempimento...