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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951. Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rientrando nella categoria 16.01.06 (prevista nell'allegato D, parte IV, del d.lgs. 26 aprile 2006, n. 152) e non potendo dunque essere qualificato come pericoloso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3951 Ritenuto in fatto 1. D.B.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all’art.6 lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4197. Ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate – reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, del Codice della Strada – si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, sopratutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa (ex art. 213, comma 4, Codice della Strada) la condotta – obbiettivamente non meno grave – di sottrazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza  28 gennaio 2015, n. 4197 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Taranto condannava G.A. alla pena di mesi due di reclusione,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 343. E' inammissibile il ricorso per revocazione proposto sulla base di documenti nuovi, pertanto in violazione delle condizioni a cui è assoggettato il mezzo impugnatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 106, D.Lgs. n. 104 del 2010

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 343 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 50 del 2014, proposto da: Gestione Se.In. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 gennaio 2015, n. 1450 Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88. In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, seconda parte, a pena d'inammissibilita' dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attivita' finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem". Il richiamo all'articolo 22,1 comma cit., contenuto nell'articolo 53, comma 2, consente di ritenere equipollente al deposito la spedizione per posta, purche' la ricezione dell'atto presso la segreteria della C.T.P. avvenga nel termine suddetto. E cio' anche sul rilievo che il combinato disposto degli articoli 53 e 20 del Decreto Legislativo cit., prevede la proposizione dell' appello a mezzo di invio postale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...