SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 gennaio 2015, n. 1674 Ritenuto in fatto B.M. , partecipante al condominio di via (omissis) , quale proprietario di un magazzino al piano scantinato e di locali adibiti ad esercizio commerciale, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, il predetto condominio e i condomini singolarmente –...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1729. Nullità del matrimonio per mancata consumazione del matrimonio. La sentenza ha congruamente valorizzato sia gli esiti della c.t.u. in quanto compatibili con la mancata consumazione del matrimonio, sia le ammissioni fatte dal procuratore della convenuta nel giudizio di primo grado ed alle quali, esattamente, è stato attribuito non un inconfigurabile valore confessorio, ma semplice valore indiziario, idoneo, sulla base di una valutazione di merito non censurabile in questa sede, a consentire di ritenere provata la mancata consumazione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1729 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con sentenza del 10 gennaio 2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28 marzo 2011 del Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva la domanda di M. S. e pronunciava la...
Corte di Cassazione, sezion elavoro, sentenza 15 gennaio 2015, n. 618. Per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza non si è ancora maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza del termine per il versamento
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 gennaio 2015, n. 618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 gennaio 2015, n. 585. Non puo' esercitare il diritto di voto il socio che "non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto", che e' appunto il "socio in mora", come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l'articolo 1219 c.c., comma 2, n. 3), sia dall'intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall'esercizio del diritto di voto
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 gennaio 2015, n. 585 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1584. In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso e, in particolare che l'apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva, dunque, è stata la verifica, che peraltro rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 gennaio 2015, n. 1584 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 14 novembre 2000, dinanzi al Tribunale di Trapani – Sezione distaccata di Alcamo, V.C. esponeva di essere titolare di un esercizio commerciale per la vendita di articoli di ortopedia, ubicato in Alcamo, via P. Scaglione, strada...
Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015. Dichiarate inammissibili le richieste di referendum popolare ? dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ? per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonché dell’Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014.
Sentenza 5/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 14/01/2015 Decisione del 14/01/2015 Deposito del 27/01/2015 Pubblicazione in G. U. 28/01/2015 n. 4 Norme impugnate: 1° quesito referendario: abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari. 2° quesito...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n.1451. Il principio dell'apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n.1451 Ritenuto in fatto L’associazione “N——” si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole dalla C.———- Viaggi per l’importo di Euro 16.060,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dell’attività di organizzazione viaggi effettuati tra il 2004 ed il 2005, adducendo la carenza della condizioni dell’azione,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 109. L'orizzonte cognitivo del giudice del riesame in materia di cautele reali e' circoscritto, alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire della astratta sussumibilita' in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. In tal senso, peraltro, si è progressivamente avuto modo di precisare come il sindacato sul punto debba consistere nella verifica in modo puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la "serieta' degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure. In altri termini, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 109 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2015, n. 144. L'obbligo di fedelta' a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto piu' ampio di quello risultante dall'articolo 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro e che, in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedelta', il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'articolo 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attivita' contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno. La Corte del merito sostanzialmente, sia pure richiamando principi applicabili alla diversa fattispecie del lavoratore assente per malattia, sostanzialmente si e' attenuta alla precitata regula iuris poiche', dopo aver accertato che l'attivita' sportiva svolta dal lavoratore non era compatibile con le sue condizioni fisiche che avevano ridotto la sua capacita' lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse, ha ritenuto che siffatto comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e correttezza ed ha considerato, sotto il profilo valutativo, anche ai fini della proporzionalita' della sanzione, detto comportamento grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che, proprio in ragione delle sue condizioni di salute, il datore di lavoro lo aveva assegnato a mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2015, n. 144 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174. La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, e' applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio e' chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione cosicche', trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere...