Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 473 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2014, proposto da: C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 gennaio 2015, n. 319. La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza a un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. Il Comune è competente a sanzionare gli abusi realizzati su immobili vincolati stante che il potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come potere di carattere generale, appartenente al medesimo ente locale e riguardante l'intera attività edilizia sul territorio
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 26 gennaio 2015, n. 319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7673 del 2013, proposto da: So.Lu., rappresentata e difesa dagli avvocati Pi.Fe., En.Ro., Ma.St.Ma., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 363. La qualifica di proprietario e quella di mero soggetto abitante nelle vicinanze dell'area direttamente incisa dall'opera pubblica contestata, costituisce circostanza ostativa alla proposizione di un unico ricorso collettivo, mancando la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, costituente presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande. Ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre, invero, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Posto, invero, che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale, secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 363 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2014, proposto da: Bo.Ma. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Fr.Lo., con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284. Ai fini della revoca della detenzione domiciliare, concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena per la gravità dei motivi di salute, occorre accertare la persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute del condannato per verificare la compatibilità dello stato di salute con il ripristino della detenzione carceraria, nell'ambito di una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio dell'umanità della pena, sotto il profilo della sua abnorme afflittività in caso di accertata grave infermità fisica. A differenza di quanto previsto per la detenzione domiciliare ordinaria, per la cui revoca è sufficiente la valutazione della condotta del soggetto contraria alla legge, nel caso di una situazione di salute particolarmente grave e tale da giustificare la incompatibilità con il regime carcerario devono essere, infatti, "sottoposte a valutazione e comparazione anche le condizioni sanitarie del soggetto, la cui salute può essere sacrificata soltanto in presenza di condotte altamente negative e del tutto incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere"
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 4284 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord. Pen., la misura della detenzione domiciliare, prorogata nei confronti di C.C.D. dallo stesso Tribunale, con...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 315. A seguito dell'introduzione del D.L. 146/2013 (c.d. "Svuota carceri"), il reclamo va proposto al Tribunale di sorveglianza
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE sentenza 8 gennaio 2015, n. 315 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIEFFI Severo – Presidente – Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere – Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere – Dott. MAGI Raffaello –...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2015, n. 1281. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014 non può essere richiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l'applicazione in detto giudizio, né sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Il beneficio della estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento dell'iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per la quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria vige il principio tempus regit actum
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 13 gennaio 2015, n. 1281 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOTI Giacomo – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. SERRAO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 968. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera, cosicché anche il mancato ritiro e la "compiuta giacenza" possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento. Perciò non basta la semplice assenza del destinatario ed il fatto che la raccomandata sia stata restituita al mittente trascorso il termine di giacenza, per ritenere non perfezionata la comunicazione, infatti se così fosse «anche la mera inerzia, consistente nel mancato ritiro del plico, sarebbe idonea a vanificare l'intera procedura di comunicazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 968 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. MENGONI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 gennaio 2015, n. 535. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo di consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate corrisponde, di regola, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 gennaio 2015, n. 535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, 28 gennaio 2015, sentenza n. 4151. Non sussiste truffa aggravata se l’erogazione, anche a voler prescindere dal nomen ("corrispettivo"), trova causa nel servizio e di questo rappresenta la "interfaccia" di tipo economico, rendendo dunque ad essa difficilmente sovrapponibile il sintagma di totale "non corrispettività" che caratterizza i “contributi”, i “finanziamenti” o i “mutui” oggetto della aggravante di cui all'art. 640-bis cod. pen.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 gennaio 2015, sentenza n. 4151 Osserva Con ordinanza del 12 settembre 2014, il Tribunale di Firenze, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata dai soggetti interessati, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti di M.C. , P.G. , B.R. e...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668. Qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. La volontà di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalità di realizzazione della divisione ex art. 720 cod. civ. Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall'altro costei aveva chiesto di ottenere l'attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilità giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unità immobiliari.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668 Svolgimento del processo 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1992 G.B. , premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, Gi.Pi. , lasciando eredi legittimi la moglie, M.E. , ed i figli Fr. , F. , f. ,...