Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 9 gennaio 2015, n. 178

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22205-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA dell’8/06/2012, depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Marche n. 32/2/12) depositata il 2.7.2012. La CTR ha respinto l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di rettifica relativo, fra l’altro, alla ripresa a tassazione di IVA non applicata in relazione all’asserito carattere intracomunitario di due cessioni di imbarcazioni operate dalla (OMISSIS) s.r.l.
Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, la compilazione del modello Intra e la fattura di vendita erano sufficienti a dimostrare l’avvenuto passaggio intracomunitario. Cio’ perche’ i contratti di vendita aventi ad oggetto imbarcazioni stipulati col concessionario austriaco contenevano la clausola “franco porto di Fano”, sicche’ non vi era alcun onere di allegare ulteriori documenti di trasporto per i beni che vengono registrati nel paese dell’acquirente finale dopo l’avvenuto versamento dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 41 del 1993, articoli 41, 50 e 53 nonche’ dell’articolo 2697 c.c. La CTR ha ritenuto idonea a dimostrare la cessione intracomunitaria la certificazione INTRA e le fatture franco porto di Fan, benche’ tali elementi non fossero idonei a dimostrare l’introduzione dei beni nel territorio austriaco.
La societa’ contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che: a) trovava applicazione il Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 41, comma 2; b) non vi era stato alcun errore in diritto da parte della CTR, risultando corretta l’applicazione dei principi in tema di onere della prova, pienamente rispettati dalla stessa contribuente non solo attraverso il contratto di vendita con la clausola franco porto di Fano, ma anche con l’immatricolazione fuori territorio UE. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. La censura e’ fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilita’ – ai sensi del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 41, comma 1, lettera a), prima parte, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427 – della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nei territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolati va rispetto al normale regime impositivo, occorrendo altresi’ la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario e’ soggetto di imposta. Questa Corte e’ dunque ferma nel ritenere che grava sul cedente, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare, con mezzi adeguati, tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioe’, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l’effettivita’ dell’esportazione in altro Stato membro – cfr. Cass. n. 4636/2014-. In questa prospettiva si e’ ritenuto che mentre puo’ certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attivita’ investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario, deve invece affermarsi il dovere del predetto di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilita’ della controparte – Cass. n. 13457/2012 -, dovendo questi procurarsi mezzi di prova adeguati alle necessita’, capaci se non di dimostrare, quanto meno di non lasciare dubbi circa l’effettivita’ dell’esportazione e circa la sua buona fede in ordine a tale dato. Fermo restando che il tipo di prova adeguato, in questi casi, non e’ quello diretto ad escludere la prova della malafede, ma e’ quello che in prima battuta e’ diretto a provare l’effettivita’ dell’esportazione e, qualora sia invece provato e ammesso che tale esportazione non vi e’ stata, a provare che il cedente e’ stato tratto in inganno nonostante avesse adottato le opportune cautele per evitare tale aggiramento – conf. Cass. n. 1670/2013.
Orbene, e’ evidente che gli elementi sui quali la CTR ha fondato la prova della cessione intracomunitaria – clausola franco porto e compilazione modello Intrastat -, attenendo ad elementi statici non collegati al materiale trasferimento dei beni fuori dal territorio nazionale non potevano integrare la prova richiesta al cedente. La CTR, fondando invece la propria decisione su tali circostanze ha quindi violato la disciplina normativa in materia, attribuendo efficacia probatoria ad elementi indiziari privi dei caratteri di gravita’, precisione e concordanza.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e li sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR delle Marche.

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