cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  27 gennaio 2015, n. 1450

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi L.I. e Salvatore P. in data 9 novembre 1992, siccome finalizzato a sottrarre tutti i beni immobili di loro proprietà alla garanzia patrimoniale spettante ad essa BNL, in quanto creditrice per lire 2.128.331.478 nei confronti della Siderchieti S.p.A., del quale debito erano garanti i convenuti fino alla concorrenza di lire 2.000.000.000.
2. — Il gravame interposto dai coniugi I. e P. veniva respinto dalla Corte di appello di L’Aquila, con sentenza resa pubblica il 5 marzo 2010.
2.1. – La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava, in ordine al requisito dell’anteriorità del credito di BNL rispetto all’impugnato atto di costituzione del fondo patrimoniale, che detto credito, vantato nei confronti di Siderchieti S.p.A., era stato garantito da sei polizze fideiussorie stipulate dagli appellanti, la prua delle quali in data 27 gennaio 1984 e l’ultima in data 7 settembre 1992, per un importo complessivo di lire 2 miliardi, mentre il fondo patrimoniale era stato costituito il 9 novembre 1992; dunque, in epoca successiva al
sorgere del credito della BNL e con pregiudizio del creditore medesimo. Peraltro, l’individuazione, da parte del primo giudice, del credito con l’accreditamento, e non già con il momento successivo dell’effettivo prelievo ad opera dell’accreditato, si poneva in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. – Il giudice di appello riteneva, poi sussistente, in forza delle risultanze probatorie, la consapevolezza in capo alla lacono e al P. di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo costoro soci maggioritarii di Siderchieti S.p.A., che si dibatteva in “crisi irreversibile” già prima del 1990, ed avendo prestato la fideiussione del settembre 1992 in “palese e significativa contiguità temporale” con la costituzione del fondo patrimoniale, comprensivo della “totalità del patrimonio immobiliare dei coniugi”.
3. — Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L.I. e Salvatore P., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la S.G.C. Società Gestione Crediti, quale procuratrice speciale di Ares Finance s.r.l., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Banca Nazionale del lavoro S.p.A.

Considerati in diritto

1. – Con l’unico articolato mezzo à dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., “omessa pronuncia/omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo controverso in riferimento ai motivi sub 2 e 3 relativamente alla doglianza degli appellanti della mancata prova della data dell’accreditamento e della conseguente asserita anteriorità dell’esistenza del credito”.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della doglianza sulla mancata prova da parte della BNL della “data dell’accreditamento da cui dedurre l’effettiva anteriorità del credito rispetto all’atto da revocare”, nonché della richiesta di essi appellanti di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. della “pratica relativa al rinnovo dell’affidamento Siderchieti s.p.a. per l’anno 1993”, così da confermare la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. “senza che sia stata accertata la data dell’effettivo accreditamento cui far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole
(nella specie costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità della prova a carico dell’attore della scientia daatni o della dolosa preordinazione”.
1.1. – il motivo non può trovare accoglimento.
Esso si astrae dall’effettiva portata della ratio decidendí della sentenza impugnata, la quale, ai fini della prova dell’anteriorità del credito rispetto all’atto pregiudizievole delle ragioni creditorie suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., ha preso a riferimento le sei polizze fideiussorie tutte stipulate dai coniugi lacono e P. in epoche anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale (la prima polizza è del gennaio 1984 e l’ultima del settembre 1992, mentre il fondo patrimoniale è stato costituito nel novembre 1992). Con ciò la Corte territoriale ha ritenuto che il credito di BNL, correlato a dette polizze in quanto dalle medesime garantito, fosse, per l’appunto, sorto anteriormente all’atto incidente sulla garanzia patrimoniale spettante alla medesima banca, gacché tale atto era addirittura successivo all’ultima delle stipulate fideiussioni.
Siffatta ragione giustificativa risulta, poi, armonica rispetto alla argomentazione in iure che attiene alla preminente valenza del momento dell’accreditamento rispetto a quello, eventualmente successivo, del prelievo effettivo da parte dell’accreditato. E’ difatti orientamento costante di questa Corte quello per cui “l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cass., 27 giugno 2002, n. 9349; Cass., 9 aprile 2009, n. 8680; Cass., 29 gennaio 2010, n. 2066; Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
A fronte di ciò, i ricorrenti insistono (anche con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.) nel dar rilievo, in particolar modo, alla circostanza del rinnovo dell’affidamento a Siderchieti nell’anno 1993, che si palesa, all’evidenza, del tutto inconferente rispetto all’impianto motivazionale della decisione impugnata.
2. — Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti soccombenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti della B.N.L. che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 22.200,00, di cui euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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