Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 giugno 2015, n. 13162 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. dalla dipendente G.M., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2015, n. 12873. Nel regime degli artt. 1469-bis e ss. c.c. in un contratto assicurativo per infortuni, concluso sulla base di condizioni generali predisposte dall’assicuratore, si deve considerare vessatoria e, dunque, inefficace, la clausola delle stesse, espressamente qualificata come di arbitrato irrituale, la quale, nel prevedere che le controversie sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità siano demandate ad un collegio medico di tre membri, di cui uno ciascuno da nominarsi dai contraenti ed il terzo da un soggetto estraneo, stabilisca: a) che le spese relative alla nomina e remunerazione del membro da nominarsi da ciascuna parte per l’intero e quelle del terzo per metà siano a carico di ognuno dei contraenti (e, quindi, per quanto gli compete, del consumatore); b) che il collegio arbitrale può rinviare ad epoca da definirsi l’accertamento definitivo del grado di invalidità permanente, con la sola possibilità di una provvisionale sull’indennizzo. La vessatorietà discende ai sensi di una congiunta valutazione in forza del primo comma dell’art. 1469-bis e dei nn. 2 e 18 del terzo comma della stessa norma
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 giugno 2015, n. 12873 Svolgimento del processo 1. S.M. convenne in giudizio la Carige Assicurazioni Spa e chiese l’indennizzo, pari a poco più di Euro 6.000,00, in riferimento ad un sinistro accaduto nell’ottobre del 2001. Espose di essere titolare di una polizza infortuni “Linea Persona” sin dal...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12915. Nel sistema della legge n. 392/1978, il tipo legale della locazione ad uso abitativo risulta articolato in tre sottotipi: a) locazioni per esigenze abitative stabili e primarie; b) locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro; c) locazioni per esigenze abitative non stabili né primarie ma genericamente transitorie”. Mentre il primo “sottotipo” è completamente soggetto all’applicazione della legge n. 392/1978, ed il terzo ne é invece totalmente esonerato, il secondo sottotipo “è soggetto all’applicazione della legge n. 392/1978 fatta esclusione per la durata legale”. Perché sia individuabile tale categoria contrattuale, è necessario il concorso di due requisiti: “la stabile abitazione nell’immobile da parte del conduttore, ed il motivo di studio o lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione” Quando si verte su una domanda di simulazione relativa, volta a far emergere la illiceità della clausola sul canone per contrasto con il regime vincolistico allora vigente e, segnatamente, ad affermarne la nullità ex art. 79 legge 392/78 – la prova della simulazione, posta per regola generale a carico del conduttore, non subisce limitazioni di sorta; potendo essere fornita, tra le parti, anche a mezzo di testimoni e di presunzioni ex art. 1417 cc: la prova della sussistenza di un accordo simulatorio sull’apparente volontà espressa da entrambe le parti di concludere una locazione transitoria, in quanto volta a far valere l’illiceità delle simulate clausole contra legem, dissimulanti la reale natura dell’esigenza abitativa (in relazione all’art. 79, comma primo, legge n. 392 del 1978, e all’art. 1417 cod. civ.), può essere fornita dal conduttore anche mediante presunzioni; che possono consistere in circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà – smentita dalla situazione di fatto – abbiano costituito il mezzo, vietato dal disposto del citato art. 19 della legge n. 392 del 1978, per eludere l’applicazione della (precedente) normativa sull’equo canone
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 giugno 2015, n. 12915 Svolgimento del giudizio Nel luglio 2003 M.M. formulava nei confronti di F.S. intimazione di sfratto per morosità e finita locazione e, in subordine, domanda di risoluzione per inadempimento, in relazione al contratto locativo ad uso transitorio stipulato tra le parti nel gennaio ‘98...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 giugno 2015, n. 13180. L’art. 1398 cod. civ., e la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 25 giugno 2015, n. 13180 Svolgimento del processo La Protea s.r.l in liquidazione propone ricorso con un motivo avverso la sentenza del 5-4-2013 della Corte di Appello di Roma che, per quello che ancora interessa, ha accolto l’appello incidentale proposto da L.A. ed ha condannato la società Protea...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 giugno 2015, n. 26528. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’elemento materiale della violenza risulta integrato dal comportamento del soggetto che, guidando un veicolo in modo oggettivamente pericoloso, non si limita a tentare la fuga, ma pone volontariamente in pericolo l’incolumità personale degli utenti della strada
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 giugno 2015, n. 26528 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Lecce ha ribadito la condanna alla pena di sette mesi di reclusione stabilita da quella emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Ostuni in data 24/11/2011 a carico di F.F....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 giugno 2015, n. 26542. Difetta dell’elemento materiale del reato di calunnia il comportamento di colui che, qualunque sia stato il suo proposito nell’accusare falsamente un innocente, gli attribuisca una condotta non corrispondente ad una determinata fattispecie legale di reato. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt’al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta di per sè solo esclusa; nè ha rilievo che il denunziante abbia o meno indicato un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell’incolpato, avendo ravvisato, in forza di distorte ma convinte opinioni giuridiche, nell’altrui operato azioni od omissioni costitutive di reato
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 giugno 2015, n. 26542 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2014 il Tribunale di Sulmona ha assolto R.C. dal reato di cui all’art 368 c.p. perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il...
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (GU n.147 del 27-6-2015) Vigente al: 27-6-2015 Capo I Facilitazione della finanza nella crisi IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2015, n. 3000. Le norme vigenti del Codice dei contratti pubblici prevedono l’applicazione di queste norme ai concessionari autostradali per i soli appalti di lavori e non a quelli di servizi o forniture. La sentenza ha così interpretato l’art. 11, comma 5, lett. c) della l. 23 dicembre 1992, n. 498, sostituito dall’art. 29, comma 1 quinquies della l. 27 febbraio 2009, n. 14
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 16 giugno 2015, n. 3000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 208 del 2015, proposto da: Societa’ Ic. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 giugno 2015, n. 3084. È legittimo il diniego alla promozione per merito straordinario di un agente della Polizia che – in un’operazione in Kosovo – aveva fatto allontanare alcune persone da un potente ordigno esplosivo. Per questa azione l’Amministrazione ha attribuito all’agente l’ “encomio”, ma ha negato la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore, dato che tale promozione comporta una deroga per l’ accesso alle diverse qualifiche. La sentenza ha poi precisato che su queste materie l’Amministrazione ha un’ampia discrezionalità, e che nel caso di specie il diniego è stato congruamente motivato
Consiglio di Stato sezione III sentenza 18 giugno 2015, n. 3084 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2009, proposto da: Go.Pi., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu.Ru. e Ra.Ru., con domicilio eletto...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24394. Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, il giudice di merito, nella sua valutazione, deve tener conto dell’adesione reale del soggetto all’opera rieducativa riscontrandone gli elementi significativi, senza che possa operare alcuno automatismo collegato alla mera sussistenza di carichi pendenti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 giugno 2015, n. 24394 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico G – rel. Consigliere Dott. LA POSTA Lucia...