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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

(GU n.147 del 27-6-2015)
Vigente al: 27-6-2015
Capo I 

Facilitazione della finanza nella crisi 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di rafforzare le disposizioni sull’erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilita’ delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficolta’ e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzieta’ ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilita’ di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicita’, l’istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di modificare le disposizioni in materia di deducibilita’ delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonche’ di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 

Finanza interinale
1. All’articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola “autorizzato” sono aggiunte le seguenti: “, anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi secondo e terzo,”;
b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente: “Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, puo’ chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111, funzionali a urgenti necessita’ relative all’esercizio dell’attivita’ aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o all’udienza di omologazione di cui all’articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all’articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e’ in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalita’ i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione. La richiesta puo’ avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.”;
c) al terzo comma, dopo la parola “ipoteca” sono aggiunte le seguenti: “o a cedere crediti”. Capo II

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

 Art. 2 

Offerte concorrenti 
1. Dopo l’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 163-bis (Offerte concorrenti). – Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e)
comprende una offerta da parte di un soggetto gia’ individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell’azienda o di uno o piu’ rami d’azienda o di specifici beni, il commissario e’ tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruita’ dell’offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell’offerente. L’offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell’omologazione.
Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell’azienda o del bene, che l’offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L’offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell’omologazione.
Il tribunale, sentito il commissario, decide sull’istanza ovvero dispone d’ufficio l’apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell’azienda o del bene, nonche’ della probabilita’ di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalita’ di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita’, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalita’ con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalita’ di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita’ del decreto. L’offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l’offerta in conformita’ a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. Le offerte sono rese pubbliche all’udienza fissata per l’esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu’ offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo’ avere luogo alla stessa udienza o ad un’udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell’adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l’offerta di cui al primo comma, quest’ultimo e’ liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformita’ all’esito della gara. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161, settimo comma, nonche’ all’affitto di azienda o di uno o piu’ rami di azienda.”.
2. All’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita con la seguente: “Cessioni”;
b) al primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.”
c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: “Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche’ delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.”.
Art. 3 

Proposte concorrenti
1. All’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola “procedura” sono aggiunte le seguenti: “e proposte concorrenti”;
b) al secondo comma, numero 2), la parola “trenta” e’ sostituita con la seguente “centoventi”;
c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
“Uno o piu’ creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa’ che controlla la societa’ debitrice, delle societa’ da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell’articolo 161 puo’ essere limitata alla fattibilita’ del piano per gli aspetti che non siano gia’ oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo’ essere omessa qualora non ve ne siano. Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorche’ dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo’ prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, puo’ prevedere un aumento di capitale della societa’ con esclusione o limitazione del diritto d’opzione. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell’articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.”.
2. All’articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: “Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita’ della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche’ ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163-bis”.
3. All’articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, la parola: “dieci” e’ sostituita con la seguente: “quarantacinque”;
b) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente: ” Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita’ di cui all’articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto.”.
4. All’articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole “e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto.”;
b) il secondo comma e’ soppresso;
c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: ” Ciascun creditore puo’ esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo’ esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.”;
d) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: ” Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito.”.
5. All’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
“Quando sono poste al voto piu’ proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu’ elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita’, prevale quella del debitore o, in caso di parita’ fra proposte di creditori, quella presentata per prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalita’ previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.”;
b) al quarto comma, dopo le parole “quarto grado,” sono aggiunte le seguenti: “la societa’ che controlla la societa’ debitrice, le societa’ da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'”.
6. All’articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: “Il debitore e’ tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o piu’ creditori, qualora sia stata approvata e omologata. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo’ attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo’ denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo’ chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo’ revocare l’organo amministrativo, se si tratta di societa’, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando e’ stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.”.
Art. 4 

Integrazione del contenuto della proposta di concordato 
1. All’articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilita’ specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.”. Capo III
Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare
Art. 5 

Requisiti per la nomina a curatore 
1. All’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la parola “due” e’ sostituita con la seguente:
“cinque”; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non puo’ altresi’ essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonche’ chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.”;
b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’articolo 104-ter. La sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all’articolo 15. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi’ annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche’ l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e’ tenuto con modalita’ informatiche ed e’ accessibile al pubblico.”.
2. Per l’istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2015.
Art. 6 

Programma di liquidazione 
1. All’articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola “inventario,” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,”; in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo e’ giusta causa di revoca del curatore.”;
b) al secondo comma, e’ aggiunta la seguente lettera: “; f) il termine entro il quale sara’ completata la liquidazione dell’attivo.”;
c) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente: ” Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo’ eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e’ tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.”;
d) al terzo comma, dopo la parola “curatore” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 107,” e dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o societa’ specializzate”;
e) dopo l’ottavo comma, e’ aggiunto il seguente: “Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e’ giusta causa di revoca del curatore.”.
Art. 7 

Chiusura della procedura di fallimento 
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e’ impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore puo’ mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43. In deroga all’articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche’ le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita’ disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione di cui al comma secondo dell’articolo 142, il debitore puo’ chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato.;
b) all’articolo 120 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e’ oggetto dei giudizi medesimi.”. Capo IV
Contratti pendenti nel concordato preventivo
Art. 8 

Contratti pendenti
1. All’articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole “in corso di esecuzione” sono sostituite dalla seguente: “pendenti”;
b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Il debitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successivamente puo’ chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo’ essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu’ di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente.”;
c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita’ agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161,”;
d) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e’ acquisita alla procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e’ soddisfatto come credito anteriore al concordato.”.
Capo V 

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Art. 9 
Crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari
1. Dopo l’articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria). – Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta’ dell’indebitamento complessivo, la disciplina di cui all’articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e’ integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis puo’ individuare una o piu’ categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore puo’ chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario puo’ essere titolare di crediti inseriti in piu’ di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo sono considerati aderenti all’accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell’articolo 182-bis. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia’ previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell’articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. Per costoro il termine per proporre l’opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il tribunale procede all’omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche’ sull’accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Quando fra l’impresa debitrice e una o piu’ banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu’ banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l’omogeneita’ della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l’opposizione, la banca o l’intermediario finanziario puo’ chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e’ reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell’articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti puo’ essere imposta l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita’ di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non e’ considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia’ stipulati.”.
Art. 10 

Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria 
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;
3) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all’articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole

«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».

 Capo VI 

Rateizzazione del prezzo

 Art. 11 


Rateizzazione del prezzo 
1. All’articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.” In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.”.
Capo I 

Modifiche al codice civile 

 Art. 12 

Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente Sezione:
Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.».
Capo II 

Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 

Art. 13 
Modifiche al codice di procedura civile 
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 480, secondo comma, e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresi’ contenere l’avvertimento che il debitore puo’, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;
b) all’articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.»;
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice puo’ disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o piu’ volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicita’ commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso e’ omessa l’indicazione del debitore.»;
c) all’articolo 495, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza puo’ disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;
d) all’articolo 497, primo comma, la parola «novanta» e’ sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
e) all’articolo 530:
1) al settimo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
f) all’articolo 532:
1) al primo comma, le parole: “puo’ disporre” sono sostituite dalla parola: “dispone”, e dopo le parole: “di competenza” sono inserite le seguenti: “iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;
2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il giudice fissa altresi’ il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.”;
g) l’articolo 533, secondo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attivita’ specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicita’ disposta dal giudice.»;
h) all’articolo 534-bis le parole: “puo’, sentiti gli interessati, delegare” sono sostituite dalla parola: “delega”;
i) all’articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, primo periodo, la parola: “puo'” e’ sostituita dalle seguenti: “o il commissionario possono”;
2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: “del professionista” sono inserite le seguenti: “o del commissionario”;
3) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Contro il provvedimento del giudice e’ ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.”;
l) all’articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonche’ dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e’ parzialmente inefficace.
L’inefficacia e’ rilevata dal giudice anche d’ufficio.»;
m) all’articolo 546, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;
n) all’articolo 567:
1) al secondo comma, la parola «centoventi» e’ sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: «sessanta»;
o) l’articolo 568 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 568 (Determinazione del valore dell’immobile). – Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile e’ determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonche’ per le eventuali spese condominiali insolute.»;
p) all’articolo 569:
1) al primo comma, la parola: “trenta” e’ sostituita dalla seguente: “quindici”, e le parole da: “convocandolo” sino a: “il giuramento” sono sostituite dalle seguenti: “che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione”, e la parola: “centoventi” e’ sostituita dalla seguente: “novanta”;
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita e’ fatta in uno o piu’ lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalita’ del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.»;
q) all’articolo 571, secondo comma, le parole da: “al prezzo determinato” alle parole: “articolo 568” sono sostituite dalle seguenti: “di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza”;
r) all’articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: “Se l’offerta e’ pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa e’ senz’altro accolta.
Se il prezzo offerto e’ inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice puo’ far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilita’ di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.”;
s) all’articolo 573:
1) al primo comma, dopo la parola: “invita” sono inserite le seguenti: “in ogni caso”;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se la gara non puo’ avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilita’ di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di piu’ offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo.”;
3) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entita’ del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonche’ di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.”;
t) all’articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione puo’ autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa’ assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo’ rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e’ rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche’ del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione e’ escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
u) all’articolo 587, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi’ nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate gia’ versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresi’ all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.”;
v) all’articolo 588, primo comma, le parole: “dell’incanto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’udienza fissata per la vendita” e sono soppresse le parole: “all’incanto” e “per mancanza di offerte”;
z) all’articolo 589, primo comma, le parole: “determinato a norma dell’articolo 568” sono sostituite dalle seguenti: “base stabilito per l’esperimento di vendita per cui e’ presentata.”;
aa) all’articolo 590, primo comma, le parole “all’incanto” sono soppresse”;
bb) all’articolo 591:
1) alla rubrica la parola “nuovo” e’ soppressa;
2) al primo comma, la parola “nuovo” e’ soppressa e dopo la parola “incanto” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che ritenga che la vendita con tale modalita’ possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
3) secondo comma, le parole da “di un quarto” sino a “precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al precedente fino al limite di un quarto”;
4) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590.”;
cc) all’articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: “il giudice dell’esecuzione,” sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto al secondo comma,” le parole: “puo’, sentiti gli interessati, delegare” sono sostituite dalla seguente: “delega”;
2) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.”;
3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) la parola: “terzo” e’ sostituita dalla seguente: “primo”;
b) al punto 7, dopo le parole: “articolo 590” sono inserite le seguenti: “e 591, terzo comma”;
4) e’, in fine, aggiunto, il seguente comma: “Il giudice dell’esecuzione, sentito l’interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.”;
dd) all’articolo 615, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il diritto della parte istante e’ contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”;
ee) dopo l’articolo 631 e’ inserito il seguente:
«Art. 631-bis (Omessa pubblicita’ sul portale delle vendite pubbliche) – Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e’ effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicita’ sul portale non e’ stata effettuata perche’ i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizione per l’attuazione del presente codice.»;
ff) all’articolo 492-bis:
1) al primo comma:
a) la parola “procedente” e’ soppressa;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “L’istanza non puo’ essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi e’ pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto”.
2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
“L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto e’ consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.”.
2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l’anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall’anno 2016.
Art. 14 

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 
1. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 155-quinquies:
1) la parola “procedente” e’ soppressa;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalita’ delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente e’ adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non e’ adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b) all’articolo 161-ter, al secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;
c) dopo l’articolo 161-ter, e’ inserito il seguente:
«161-quater (Modalita’ di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) – La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e’ effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformita’ alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicita’ riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non puo’ essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e’ registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui e’ stata effettuata la pubblicita’. Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e’ attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;
d) dopo l’articolo 169-quinquies, e’ inserito il seguente:
“169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). – Presso ogni tribunale e’ istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande e’ allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L’elenco e’ formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.”;
e) all’articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
“7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita’ di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa;
altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni gia’ corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprieta’ ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie gia’ deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.”;
2) al terzo comma, la parola: “quarantacinque” e’ sostituita dalla seguente: “trenta”;
f) l’articolo 173-quinquies, primo comma, e’ sostituito dal seguente: “Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, puo’ disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E’ consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, societa’ assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che puo’ rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione e’ rilasciata in favore della procedura esecutiva ed e’ escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, e’ stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571.”.
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 16-octies e’ inserito il seguente:
«Art. 16-novies (Modalita’ informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) – 1. Le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, all’elenco dei soggetti specializzati previsto dall’articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all’albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita’ esclusivamente telematiche in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita’ sono inseriti i documenti allegati alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all’articolo 169-ter e all’articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l’iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e’ effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalita’ esclusivamente informatiche in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L’accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e’ consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria.
Salvo quanto previsto dall’articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita’ alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia’ iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalita’ telematiche e in conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia’ formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all’articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore procedente ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell’articolo 164-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile o a norma dell’articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non e’ dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non puo’ eccedere l’importo di euro 3.000,00»;
c) al sesto comma, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«La residua quota del quaranta per cento e’ distribuita dall’ufficiale giudiziario coordinatore l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».

4. Per l’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), e’ autorizzata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2015.

 Art. 15 

Portale delle vendite pubbliche 
1. Dopo l’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e’ inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Pubblicita’ sul portale delle vendite pubbliche)

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e’ dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e’ disposta in piu’ lotti, il contributo per la pubblicazione e’ dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita’ previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e’ stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e’ prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non e’ dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo del contributo per la pubblicazione e’ adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all’apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche’ per l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Titolo III 

Disposizioni in materia fiscale 

Art. 16 

Deducibilita’ delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 106: il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L’eccedenza e’ deducibile secondo le modalita’ stabilite al comma 4.
4. L’eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle societa’ dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
b) all’articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e’ sostituita dalla seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L’eccedenza e’ deducibile secondo le modalita’ stabilite al comma 9.
9. L’eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “con decreto” sono sostituite dalle seguenti “con uno o piu’ decreti”.
Art. 17 

Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attivita’ per imposte anticipate
1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attivita’ per imposte anticipate, relative al valore dell’avviamento e delle altre attivita’ immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Titolo IV 

Proroga di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico 

Art. 18 

Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari 
1. Al fine di salvaguardare la funzionalita’ degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta’ alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di eta’ alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Art. 19 

Disposizioni in materia di processo civile telematico 
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello e’ sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’.»;
2) al comma 9-bis, dopo la parola “difensore” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,”
b) dopo l’articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti notificati) – 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalita’ non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita’ della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione.

«Art. 16-undecies (Modalita’ dell’attestazione di conformita’)

1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento e’ allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa e’ depositata telematicamente. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione.». 2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita’ informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, e’ autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l’anno 2015, di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 2 milioni per l’anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall’anno 2018.
Art. 20 

Misure urgenti per la funzionalita’ del processo amministrativo

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’ articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° luglio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.

 Art. 21 

Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della giustizia 

1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalita’, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unita’ di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria.”.

 Titolo V 

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22 

Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a 49.200.000 euro per l’anno 2016, a 94.200.000 euro per l’anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede:
a) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a 3.200.000 euro per l’anno 2016, a 2.200.000 euro per l’anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell’articolo 21.
2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi gia’ previsti nel presente provvedimento, per l’efficientamento del sistema giudiziario, nonche’, in mancanza di disponibilita’ delle risorse della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l’attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23 

Disposizioni transitorie e finali 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all’articolo 3 e quelle di cui all’articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), all’articolo 11 nella parte in cui introduce l’ultimo periodo dell’articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, all’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all’articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e’ gia’ stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una nuova vendita.
10. Le disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all’articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n.
162 del 2014.
Art. 24 

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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