Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 18 giugno 2015, n. 3084

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2009, proposto da:

Go.Pi.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Lu.Ru. e Ra.Ru., con domicilio eletto presso Al.Pl., in Roma, Via (…);

contro

Ministero dell’Interno,

in persona del Ministro p.t.,

costituitosi in giudizio, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa, in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 1717 del 2 ottobre 2008, resa tra le parti, concernente rigetto della proposta di promozione per merito straordinario.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015, il consigliere Dante D’Alessio;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l’avvocato Ba. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il Questore di Imperia formulava richiesta di conferimento della promozione per merito straordinario in favore dell’odierno appellante, assistente capo della Polizia di Stato, a seguito della nota con la quale il Comandante del Contingente UNMIK in Kosovo aveva segnalato ch’egli, nel corso di un’operazione di servizio nell’ambito della missione internazionale UNMIK, presso il Kosovo Police Training Department di Pristina cui era assegnato, aveva notato un oggetto metallico, rivelatosi poi un potente ordigno esplosivo, nei pressi del quale si trovavano alcuni contadini e due bambini, che riusciva a portare in luogo sicuro, facendo poi evacuare la zona fino all’intervento degli artificieri, che avevano fatto brillare l’ordigno.

2.- Il Capo della Polizia, visto il parere contrario all’avanzamento espresso, nella seduta del 25 ottobre 2006, dalla Commissione Centrale per le ricompense, costituita ai sensi dell’art. 75 sexies del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il parere della Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della P.S., espresso nella seduta 5 aprile 2007, decideva, con decreto in data 6 aprile 2007, di non accogliere la proposta di promozione e di attribuire all’interessato l’encomio per l’operazione condotta, non ravvisando nei fatti descritti quei particolari connotati di eccezionalità e specialità richiesti per la promozione per merito straordinario.

3.- Il dipendente Go. ha impugnato tale provvedimento davanti al T.A.R. per la Liguria che, con sentenza n. 1717 del 2 ottobre 2008, ha respinto il ricorso.

4.- Egli ha in questa sede appellato l’indicata sentenza, ritenendola erronea sotto diversi profili. Dopo aver ricordato i diversi titoli di merito acquisiti nel corso della sua attività lavorativa e, fra l’altro, la sua promozione per merito straordinario alla qualifica di agente scelto, l’appellante insiste nel sostenere che, nella fattispecie, sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla legge per concedere la promozione che gli è stata negata, ribadendo le censure di difetto di motivazione e di irragionevolezza del provvedimento oggetto del giudizio, nonché quelle di violazione dell’art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 e di violazione delle garanzie partecipative assicurate dalla legge n. 241/1990.

5.- L’appello è infondato.

6. – Al riguardo, si deve ricordare che il D.P.R. n. 335 del 1982, recante l’Ordinamento del personale della Polizia di Stato, prevede, all’art. 72, che “La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza “.

6.1.- Dall’esame di tale disposizione si evince che la promozione per merito straordinario si ricollega alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali.

Sul punto il Consiglio di Stato (con il parere n. 416/98, emesso nell’adunanza della Sezione 1^ del 24.6.1998) ha ritenuto che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto.

Ne discende che, ai fini della attribuzione della promozione, i fatti rappresentati nella proposta di conferimento del riconoscimento premiale devono essere esaminati da parte dell’apposita Commissione centrale per le ricompense, anche a fronte di situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione, sulla base di parametri valutativi tesi a rilevare livelli di eccezione delle qualità personali e professionali rispetto all’ordinarietà dei compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato.

6.2.- Spetta quindi a tale organo il compito di valutare se l’attività di polizia che ha determinato la proposta di conferimento della promozione per meriti straordinari sia effettivamente meritevole, per la sua rilevanza, di tale speciale ed eccezionale riconoscimento.

Peraltro il giudizio che compete all’Amministrazione è particolarmente delicato, perché la stessa è tenuta a valutare la sussistenza di un’eccezionale rilevanza in comportamenti che sono stati comunque espressione di un’elevata professionalità e di un significativo spirito di abnegazione dell’appartenente al Corpo della Polizia di Stato.

6.3.- Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che, nel valutare l’eccezionale rilevanza dei comportamenti in questione, l’Amministrazione deve anche considerare che la promozione per merito straordinario alla superiore qualifica determina una deroga alle disposizioni che nel pubblico impiego regolano l’accesso alle diverse qualifiche.

7.- Ancora, come ha già correttamente evidenziato il T.A.R., l’attività posta in essere dall’Amministrazione nella valutazione dei presupposti che consentono la concessione della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 335 del 1982, è ampiamente discrezionale e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità.

8.- Ciò posto, nella fattispecie non sussiste un possibile travisamento dei fatti, in quanto, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, l’operazione di servizio condotta dall’appellante nell’ambito della missione internazionale UNMIK in Kosovo è stata correttamente rappresentata dal Questore di Imperia ed esaminata dalla competente Commissione Centrale per le ricompense e poi dalla Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della P.S.

9.- La valutazione compiuta dall’Amministrazione, che ha ritenuto di attribuire all’interessato per la vicenda in esame l’encomio (“apprezzando … le capacità professionali e la prontezza d’intervento”) ma non la promozione per merito straordinario, non può poi nemmeno ritenersi manifestamente illogica, tenuto conto dell’ampia discrezionalità che, come si è detto, l’Amministrazione ha in materia.

9.1.- Né si può ritenere viziato per manifesta illogicità il provvedimento impugnato facendo un confronto, come sostiene l’appellante, fra la vicenda per la quale era stata proposta la promozione e gli altri e diversi episodi nei quali lo stesso appellante si era distinto, meritando già una promozione per merito straordinario e un encomio solenne, dal momento che ogni fatto di servizio va collocato e valutato nella sua specificità storico-evenenziale, sì che non può certo operarsi, come pretende in sostanza l’interessato, una sorta di “categorizzazione” dei fatti stessi, in qualche modo a priori rilevanti ai fini di cui si tratta.

9.2.- Neppure, come ha già anche sul punto ricordato il T.A.R., può ritenersi insufficiente, tenuto conto del grado di discrezionalità che riveste la valutazione della proposta portata all’esame dell’Amministrazione, la motivazione del provvedimento impugnato, che esplicita in modo esaustivo le ragioni del diniego, in particolare facendo rinvio al parere della Commissione Centrale per le ricompense, che ha ritenuto espressamente e congruamente “sovradimensionata” la richiesta di promozione, pur avendo comunque apprezzato “le capacità professionali e la prontezza d’intervento” dell’interessato, che hanno determinato, come s’è detto, l’assegnazione di un encomio.

10.- Non sussiste poi il lamentato vizio di violazione degli articoli 7, 8 e 10-bis della legge n. 241 del 1990.

10.1.- Per quanto riguarda la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, giustamente il T.A.R. ha evidenziato che l’appellante, avendo sottoscritto la scheda unita alla proposta del Questore, era perfettamente a conoscenza dell’avvio del procedimento che si è poi concluso con il provvedimento impugnato, di cui dunque ha avuto piena cognizione, con effettiva possibilità di partecipazione.

10.2.- Né si riscontra la dedotta violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di disposizione che si applica ai soli procedimenti attivati ad istanza di parte.

11.- Non sussiste infine la lamentata violazione degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335 del 1982, tenuto conto del fatto che, come ha affermato il T.A.R., l’art. 44 del d.lgs. n. 165 del 2001, ribadendo quando già previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. n. 470 del 1993, ha abrogato le norme che prevedevano la partecipazione delle rappresentanze sindacali nei consigli di amministrazione degli enti pubblici, in vista di una diversa individuazione degli organismi della pubblica amministrazione nei quali è prevista la presenza anche di rappresentanze sindacali dei pubblici impiegati.

Del resto, la seconda parte della norma (che fa riferimento alla sostituzione ad opera della contrattazione collettiva di “commissioni del personale” ed “organismi di gestione”) si deve interpretare nel senso che, comunque in attesa di detta sostituzione, tali organismi non operano con la presenza di rappresentanti del personale, altrimenti privandosi di effettività la disposizione stessa e rimettendosi alla contrattazione collettiva la sostanziale possibilità di vanificare senza limiti di tempo la “ratio legis”.

12.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado di appello, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero dell’Interno di spese e competenze del grado di appello, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00=, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Cacace – Presidente FF

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza – Consigliere

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2015.

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