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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 luglio 2015, n. 13568. Alla cognizione del giudice amministrativo – giudice del legittimo eser­cizio della funzione amministrativa – sono attribuite le domande di ri­sarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato al giu­dice ordinario soltanto il risarcimento dei danno provocato da “compor­tamenti” della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente eserci­zio di quel potere. In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare l’esistenza di una situazione di diritto soggettivo facente capo all’attore, la questione ricadrebbe nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale prevista dall’art. 133, comma 1, lettera q), cod. proc. amm., trattando­si di controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti con­tingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana. La dichiarazione della giurisdizione del giu­dice amministrativo non comporta anche una valutazione di sussistenza nell’ordinamento di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione giuridica fatta valere nella specie dal “citta­dino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”. Poiché, infatti, la giustiziabiiità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giuri­sdizione (Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 647), spetta al giudice ammini­strativo stabilire se, in concreto, tale interesse legittimo risulti davvero configurabile, e quindi meritevole di tutela, o se invece si tratti di inte­resse indifferenziato di mero fatto che non consente l’accoglimento del­la domanda

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 luglio 2015, n. 13568 Ritenuto in fatto 1. – G.T. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Udine il Comune di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento dei danno esistenziale, quantificato in via equitativa in euro 2.500, che ha assunto di aver patito quale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13515. La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con il rito concordatario incontra il limite dell’ordine pubblico, declinato nella necessità di tutela del matrimonio-rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13515 Svolgimento del processo 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Be.Pa. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna il sig. B.I. , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 23 febbraio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13514. Il giudicato “rebus sic stantibus”, che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi succes­sivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle mo­difiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13514 Svolgimento del processo 1 – Con decreto in data 10 gennaio 2013 il Tribuna­ le di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda con la quale, ai sensi dell’art. 9 della l. n. n. 898 del 1.970, il signor M.B. aveva chie­sto la...

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Corte di Cassazione, sezione I, 1 luglio 2015, n.13504. In materia di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 luglio 2015, n.13504 Considerato in diritto 2 – Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria depositata nell’interessa della T. , in applicazione del principio secondo cui la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 cod....

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Corte Costituzionale, sentenza n. 109 del 15 giugno 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica

Sentenza  109/2015 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente CRISCUOLO – Redattore FRIGO Udienza Pubblica del 10/02/2015    Decisione  del 15/04/2015 Deposito del 15/06/2015   Pubblicazione in G. U. 17/06/2015  n. 24 Norme impugnate: Artt. 666, 667, c. 4°, e 676 del codice di procedura penale. Massime: Atti decisi: ord. 172/2014   SENTENZA N. 109 ANNO 2015...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 30 giugno 2015, n. 27183. In caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 30 giugno 2015, n. 27183 Ritenuto in fatto F.A. e B.B. ricorrono avverso la sentenza che ha confermato quella di primo grado con la quale sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica, in danno del lavoratore D.L. (fatto...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 30 giugno 2015, n. 27165. Il risarcimento, anche quello eseguito dalla società assicurativa, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 30 giugno 2015, n. 27165   Ritenuto in fatto Con sentenza del 16 aprile 2013 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza dei tribunale di Mantova che ha ritenuto P.M. responsabile dei reato di cui all’articolo 589 co.2 codice penale in relazione all’incidente stradale avvenuto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13184. A norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. Giova aggiungere che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 giugno 2015, n. 13184   Svolgimento del processo Roberto R. convenne in giudizio G.C. e la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un incidente avvenuto il 17 luglio 1990. Espose l’attore di essere stato investito da un motoveicolo condotto dal...